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Testo dell'articoloVigente
Art. 633 c.p.c. – Condizioni di ammissibilità
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
L’ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o lo avveramento della condizione.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 9 OTTOBRE 2002, N. 231 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 633 c.p.c. disciplina i presupposti del procedimento monitorio, strumento di tutela del credito basato su prova scritta che consente di ottenere un titolo esecutivo provvisorio senza il contraddittorio iniziale.
Ratio
La norma risponde a un'esigenza di celerità nella tutela dei crediti documentalmente provati: quando il diritto risulta da documenti idonei, il legislatore consente al creditore di ottenere un ordine giudiziale di pagamento o consegna senza attendere l'esito di un giudizio ordinario, salvando l'effettività del diritto di difesa attraverso la facoltà di opposizione del debitore. Si bilanciano dunque speditezza ed effettività della tutela con il principio del contraddittorio differito.
Analisi
L'art. 633 c.p.c. individua tre tipologie di credito tutelabili in via monitoria: somma liquida di denaro, quantità determinata di cose fungibili, consegna di cosa mobile determinata. Sono richiesti requisiti diversi a seconda del soggetto: la prova scritta del diritto è il presupposto generale; per il prezzo delle somministrazioni e prestazioni professionali la legge consente prove documentali specifiche come estratti delle scritture contabili dell'imprenditore (artt. 634-635 c.p.c.) e parcelle vidimate. Il giudice competente è quello che sarebbe competente per il giudizio di cognizione (art. 637 c.p.c.). Il procedimento è inaudita altera parte: il giudice valuta sulla base degli atti del solo ricorrente. Pronunciato il decreto, è notificato al debitore (art. 643 c.p.c.) che può proporre opposizione ex art. 645 c.p.c. entro quaranta giorni dalla notificazione, instaurando un giudizio ordinario in cui assume la posizione sostanziale di convenuto. Il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo (artt. 642-648 c.p.c.). L'omessa opposizione consolida il decreto come titolo esecutivo definitivo.
Quando si applica
L'art. 633 c.p.c. trova applicazione nei contratti commerciali per pagamenti di fatture non onorate, nei rapporti professionali per il recupero di onorari, nei rapporti bancari per saldi attivi di conto corrente, nei rapporti condominiali per quote non versate, nei contratti di locazione per canoni dovuti, nei rapporti di consulenza. È il principale strumento processuale per il recupero crediti documentati con prova scritta, dotato di tempi rapidi e costi contenuti.
Confronto sistemico
Si distingue dal procedimento di cognizione ordinaria (artt. 163 ss. c.p.c.) per la struttura inaudita altera parte e la limitazione alla prova scritta. Si raccorda con gli artt. 634-635 c.p.c. (prove scritte idonee), 636 c.p.c. (parcelle), 637 c.p.c. (competenza), 642 c.p.c. (provvisoria esecuzione), 645 c.p.c. (opposizione), 647 c.p.c. (esecutorietà successiva), 648 c.p.c. (provvisoria esecuzione in pendenza di opposizione). Si distingue dal decreto ingiuntivo europeo ex Reg. UE 1896/2006, applicabile alle controversie transfrontaliere.
Profili problematici
Particolare delicatezza presenta la qualificazione della prova scritta: la giurisprudenza ha valorizzato un'interpretazione estensiva, ammettendo documenti di varia natura purché provenienti dal debitore o riconosciuti. Aperti i temi della tutela del consumatore nelle clausole abusive, oggetto di sindacato officioso anche in sede monitoria a seguito della giurisprudenza CGUE (Corte di Giustizia, Sez. Un. 9479/2023). Discusso il regime probatorio dei contratti bancari, in particolare degli estratti conto e del contratto madre. Centrale la disciplina della provvisoria esecuzione e il bilanciamento con le esigenze del debitore opponente.
Domande frequenti
Quale prova scritta è idonea per il decreto ingiuntivo?
Sono idonei contratti, scritture private, fatture accettate, riconoscimenti di debito, estratti delle scritture contabili dell'imprenditore, parcelle professionali vistate dall'ordine, telegrammi, posta elettronica certificata e ogni documento riconducibile al debitore secondo gli artt. 634-636 c.p.c.
Quanto tempo ha il debitore per opporsi al decreto?
Quaranta giorni dalla notificazione del decreto, ex art. 641 c.p.c. Il termine può essere ridotto o aumentato in casi particolari. L'opposizione si propone con citazione davanti al medesimo giudice che ha emesso il decreto e instaura il giudizio ordinario di cognizione.
Il decreto può essere immediatamente esecutivo?
Sì, ex art. 642 c.p.c. quando il credito è fondato su cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, o vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo. La provvisoria esecuzione può essere concessa anche in pendenza di opposizione ex art. 648 c.p.c.
Il giudice può rilevare d'ufficio clausole abusive?
Sì. Secondo la giurisprudenza CGUE e Cass. SU 9479/2023, il giudice del monitorio deve rilevare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo di clausole nei contratti con consumatori, ai sensi del D.Lgs. 206/2005 e della Direttiva 93/13/CEE.