Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 631 c.p.c. – Mancata comparizione all’udienza
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se nel corso del processo esecutivo nessuna delle parti si presenta all’udienza , fatta eccezione per quella in cui ha luogo la vendita, , il giudice dell’esecuzione fissa una udienza successiva di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti.
Se nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo precedente.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 630 - Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti→Cod. proc. civ. art. 632 - Art. 632 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 629 Codice di Procedura Civile: Rinuncia→Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità→Art. 628 c.p.c.: Sospensione del termine di efficacia del pignor→Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta→Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione→Art. 635 c.p.c.: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli→Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 631 c.p.c. disciplina l'estinzione del processo esecutivo quando nessuna parte si presenta a due udienze consecutive.
Ratio
L'art. 631 c.p.c. costituisce un meccanismo di chiusura del processo esecutivo basato sulla doppia assenza delle parti all'udienza. La norma presuppone che la mancata comparizione di tutte le parti all'udienza riveli un disinteresse generalizzato alla prosecuzione, ma introduce una cautela: prima di dichiarare l'estinzione, il giudice concede una seconda chance fissando una nuova udienza e comunicandola tramite cancelleria. Solo la doppia assenza consecutiva produce la dichiarazione di estinzione.
Analisi
Il primo comma disciplina la prima assenza: il giudice non può dichiarare immediatamente l'estinzione, ma deve fissare una nuova udienza e far comunicare la data alle parti tramite il cancelliere. Questo meccanismo di notifica officiosa garantisce che le parti siano effettivamente informate del rischio di estinzione. L'eccezione esplicita riguarda l'udienza di vendita: se nessuno compare in quella sede, non si applica la procedura di cui all'art. 631, che opera solo nelle udienze interlocutorie. Il secondo comma prevede l'estinzione automatica dichiarata con ordinanza alla seconda assenza. Il terzo comma richiama l'art. 630, ultimo comma, rendendo applicabile il reclamo al collegio.
Quando si applica
La norma opera esclusivamente nelle udienze interlocutorie del processo esecutivo (ad esempio, udienze per audizione di creditori, per discussione di controversie distributive, per verifica dello stato di avanzamento). Non si applica all'udienza di vendita forzata, che segue regole proprie. La ratio dell'eccezione risiede nell'esigenza di tutelare i terzi acquirenti e la stabilità della procedura di vendita.
Connessioni
La norma si collega direttamente all'art. 630 (richiamato per il reclamo) e all'art. 632 (effetti dell'estinzione). Nel processo di cognizione, l'analogo meccanismo è disciplinato dall'art. 181 c.p.c. per il caso di mancata comparizione delle parti. Rileva anche il coordinamento con le norme sulla vendita forzata (artt. 530 ss. e 569 ss. c.p.c.).
Casi pratici
Caso 1: Il processo esecutivo immobiliare di Tizio contro Caio è pendente
Viene fissata un'udienza per la discussione delle spese. Né Tizio né Caio compaiono. Il giudice, anziché dichiarare subito l'estinzione, fissa una nuova udienza e ne dà comunicazione tramite cancelleria. Alla nuova udienza nessuno si presenta ancora. Il giudice dichiara l'estinzione con ordinanza. Tizio, creditore, propone reclamo al collegio entro 20 giorni.
Caso 2: Caso 2
Nel processo esecutivo mobiliare promosso da Sempronio contro Mevio, è fissata l'udienza di vendita. Nessuna delle parti compare. In questo caso l'art. 631 non si applica: il giudice dell'esecuzione dovrà valutare la situazione secondo le norme specifiche sulla vendita forzata, senza poter dichiarare immediatamente l'estinzione per doppia assenza, giacché la disposizione esclude espressamente l'udienza di vendita dal suo ambito di applicazione.
Domande frequenti
Se non mi presento all'udienza del processo esecutivo cosa rischio?
Se nessuna delle parti compare all'udienza, il giudice fissa una nuova udienza. Se non compare nessuno neppure alla nuova udienza, il giudice dichiara l'estinzione del processo esecutivo con ordinanza ai sensi dell'art. 631 c.p.c.
Cosa succede se nessuno compare all'udienza di vendita?
L'art. 631 c.p.c. non si applica all'udienza di vendita. In quel caso il giudice non può dichiarare l'estinzione per doppia assenza: si applicano le regole specifiche sulla vendita forzata.
Il cancelliere deve avvisare le parti prima della seconda udienza?
Sì. Dopo la prima assenza di tutte le parti, il cancelliere deve comunicare la data della nuova udienza fissata dal giudice. Solo dopo che anche questa seconda udienza vada deserta il giudice può dichiarare l'estinzione.
Come si impugna l'ordinanza che dichiara l'estinzione per mancata comparizione?
Con reclamo al collegio del tribunale entro 20 giorni dall'udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza, come previsto dall'art. 630, ultimo comma, richiamato dall'art. 631.
L'estinzione per mancata comparizione si applica anche all'esecuzione per consegna?
Sì, l'art. 631 si applica a tutte le forme di processo esecutivo, non solo all'espropriazione forzata, salvo le specificità delle singole procedure.