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Art. 628 c.p.c. – Sospensione del termine di efficacia del pignoramento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine previsto nell’articolo 497.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'opposizione ai singoli atti esecutivi sospende il decorso del termine di efficacia del pignoramento previsto dall'art. 497 c.p.c.
Ratio
L'art. 628 c.p.c. introduce una norma di raccordo tra il sistema dell'opposizione agli atti esecutivi (artt. 617-618 c.p.c.) e il regime dell'efficacia temporale del pignoramento (art. 497 c.p.c.). La ratio è protettiva: senza questa disposizione, la proposizione di un'opposizione agli atti esecutivi potrebbe paradossalmente danneggiare il creditore pignorante, poiché il tempo necessario alla definizione del giudizio di opposizione potrebbe far decorrere il termine di efficacia del pignoramento, rendendolo inefficace. Il legislatore ha scelto di sospendere automaticamente tale termine per garantire che l'opposizione agli atti esecutivi non si trasformi in uno strumento dilatorio per il debitore o il terzo.
Analisi
La norma è di estrema sinteticità ma di notevole importanza pratica. L'art. 497 c.p.c. prevede che se entro novanta giorni dal pignoramento (termine prorogato da varie riforme) non è compiuto un atto del processo esecutivo, il pignoramento perde efficacia. L'art. 628 sospende il decorso di questo termine per tutta la durata del procedimento di opposizione agli atti esecutivi. La sospensione opera di diritto, senza necessità di un provvedimento giudiziale specifico. La norma fa riferimento all'opposizione «ai singoli atti esecutivi» dell'art. 617 c.p.c., quindi si applica solo all'opposizione agli atti esecutivi e non all'opposizione all'esecuzione (art. 615) né all'opposizione di terzo (art. 619).
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che viene proposta un'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., cioè quando una parte (o un terzo) contesta la regolarità formale di un singolo atto del processo esecutivo (es. l'irregolarità del pignoramento, del precetto, della notifica). La sospensione del termine di efficacia del pignoramento opera finché il giudizio di opposizione è pendente e cessa con la definizione dello stesso.
Connessioni
La norma si collega direttamente all'art. 497 c.p.c. (termine di efficacia del pignoramento) e all'art. 617 c.p.c. (opposizione agli atti esecutivi). Rileva altresì l'art. 618 c.p.c. per il procedimento dell'opposizione. Dal punto di vista sistematico, l'art. 628 si inscrive nel più ampio sistema di tutela del creditore procedente contro le iniziative dilatorie del debitore.
Domande frequenti
Cos'è il termine di efficacia del pignoramento di cui all'art. 497 c.p.c.?
È il termine entro il quale, dal pignoramento, deve essere compiuto un atto del processo esecutivo. Se questo termine scade senza che sia stato compiuto alcun atto, il pignoramento perde efficacia e il creditore deve ricominciare da capo.
La sospensione del termine di efficacia opera automaticamente o serve un provvedimento?
Opera automaticamente per effetto della proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, senza bisogno di alcun provvedimento del giudice. È un effetto di legge.
Vale anche per l'opposizione all'esecuzione ex art. 615?
No. L'art. 628 si applica solo all'opposizione ai singoli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Per l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione di terzo non è prevista questa specifica sospensione automatica.
Quando riprende a decorrere il termine dopo la sospensione?
Alla definizione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, che può avvenire con sentenza, con ordinanza (in caso di opposizione trattata in camera di consiglio) o con altra forma conclusiva del procedimento.
Perché questa norma tutela il creditore e non il debitore?
Perché il creditore è il soggetto che rischia di perdere l'efficacia del suo pignoramento per il semplice trascorrere del tempo durante il giudizio di opposizione proposto dal debitore. Senza l'art. 628, il debitore potrebbe usare l'opposizione come strumento per far decadere il pignoramento.