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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 625 c.p.c. – Procedimento

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice puo’ disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Alla udienza provvede con ordinanza.

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In sintesi

  • Il procedimento ordinario prevede che il giudice dell'esecuzione decida con ordinanza, sentite le parti, sull'istanza di sospensione.
  • Nei casi urgenti il giudice può provvedere immediatamente con decreto, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti.
  • All'udienza, anche nel caso di decreto urgente, il giudice provvede con ordinanza.
  • La norma garantisce il contraddittorio tra le parti prima della decisione definitiva.
  • Il procedimento è snello e rapido per assicurare effettività alla tutela cautelare nell'esecuzione.

Il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di sospensione con ordinanza, sentite le parti; nei casi urgenti può provvedere con decreto e fissare udienza successiva.

Ratio

L'art. 625 c.p.c. disciplina il procedimento per la sospensione del processo esecutivo, raccordandosi con le fattispecie sostanziali degli artt. 624 e 624-bis. La norma risponde alla necessità di contemperare due esigenze opposte: da un lato la garanzia del contraddittorio tra creditore e debitore, fondamentale in ogni decisione che incide su diritti processuali acquisiti; dall'altro la speditezza del procedimento, indispensabile quando la sospensione è richiesta con urgenza per evitare danni irreparabili nelle more dell'udienza di comparizione.

Analisi

Il primo comma prevede la forma ordinaria del procedimento: il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza, sentite le parti, sull'istanza di sospensione. Il contraddittorio è quindi obbligatorio nella forma standard. Il secondo comma introduce la forma d'urgenza: quando non è possibile attendere l'udienza, il giudice può emettere un decreto inaudita altera parte che dispone la sospensione provvisoria, fissando contestualmente l'udienza di comparizione. In questa udienza il giudice sentirà entrambe le parti e provvederà definitivamente con ordinanza, confermando o revocando la sospensione provvisoria. La struttura del procedimento urgente ricalca quella del processo cautelare, riflettendo la natura latamente cautelare della sospensione dell'esecuzione.

Quando si applica

L'art. 625 si applica a tutti i procedimenti di sospensione del processo esecutivo disciplinati dagli artt. 624 e 624-bis c.p.c. Il decreto d'urgenza è tipicamente utilizzato quando l'esecuzione è imminente (es. vendita fissata per il giorno successivo, asporto dei beni già programmato) e attendere l'udienza ordinaria renderebbe vana la tutela. L'urgenza deve essere allegata e, ove possibile, dimostrata dall'istante.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 624 e 624-bis c.p.c. (fattispecie di sospensione) e all'art. 623 c.p.c. (principio di necessità del provvedimento giurisdizionale). Il reclamo contro l'ordinanza è disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. (richiamato dall'art. 624, secondo comma). Il procedimento d'urgenza presenta analogie strutturali con il procedimento cautelare ante causam ex artt. 669-bis ss. c.p.c.

Domande frequenti

In che forma il giudice decide sulla sospensione dell'esecuzione?

Normalmente con ordinanza, dopo aver sentito le parti. Nei casi urgenti può emettere un decreto immediato, ma poi deve fissare l'udienza e confermare o revocare la sospensione con ordinanza.

Cosa succede se il giudice non sente le parti prima di decidere?

Nella forma ordinaria il contraddittorio è obbligatorio. Il decreto d'urgenza è l'unica eccezione, ma è temporaneo e il contraddittorio viene recuperato all'udienza successiva. La violazione del contraddittorio può determinare la nullità del provvedimento.

Quanto tempo passa tra l'istanza di sospensione e la decisione del giudice?

La legge non fissa termini perentori per la decisione nella forma ordinaria. In pratica dipende dal ruolo del giudice dell'esecuzione. Il decreto urgente, invece, viene emesso immediatamente senza attendere l'udienza.

Il debitore deve essere sentito anche nel procedimento urgente?

No, non prima del decreto. Il decreto urgente viene emesso inaudita altera parte (senza sentire l'altra parte). Il contraddittorio è però garantito all'udienza successiva, dove entrambe le parti possono interloquire.

Si può ricorrere contro l'ordinanza che decide sulla sospensione?

Sì. Ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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