Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 625 c.p.c. – Procedimento

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Sull’istanza per la sospensione del processo di cui all’articolo precedente, il giudice dell’esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l’udienza di comparizione delle parti.

All’udienza provvede con ordinanza.

In sintesi

  • Il procedimento ordinario prevede che il giudice dell'esecuzione decida con ordinanza, sentite le parti, sull'istanza di sospensione.
  • Nei casi urgenti il giudice può provvedere immediatamente con decreto, fissando contestualmente l'udienza di comparizione delle parti.
  • All'udienza, anche nel caso di decreto urgente, il giudice provvede con ordinanza.
  • La norma garantisce il contraddittorio tra le parti prima della decisione definitiva.
  • Il procedimento è snello e rapido per assicurare effettività alla tutela cautelare nell'esecuzione.
Indice dei contenuti

Il giudice dell'esecuzione decide sull'istanza di sospensione con ordinanza, sentite le parti; nei casi urgenti può provvedere con decreto e fissare udienza successiva.

Ratio

L'art. 625 c.p.c. disciplina il procedimento per la sospensione del processo esecutivo, raccordandosi con le fattispecie sostanziali degli artt. 624 e 624-bis. La norma risponde alla necessità di contemperare due esigenze opposte: da un lato la garanzia del contraddittorio tra creditore e debitore, fondamentale in ogni decisione che incide su diritti processuali acquisiti; dall'altro la speditezza del procedimento, indispensabile quando la sospensione è richiesta con urgenza per evitare danni irreparabili nelle more dell'udienza di comparizione.

Analisi

Il primo comma prevede la forma ordinaria del procedimento: il giudice dell'esecuzione decide con ordinanza, sentite le parti, sull'istanza di sospensione. Il contraddittorio è quindi obbligatorio nella forma standard. Il secondo comma introduce la forma d'urgenza: quando non è possibile attendere l'udienza, il giudice può emettere un decreto inaudita altera parte che dispone la sospensione provvisoria, fissando contestualmente l'udienza di comparizione. In questa udienza il giudice sentirà entrambe le parti e provvederà definitivamente con ordinanza, confermando o revocando la sospensione provvisoria. La struttura del procedimento urgente ricalca quella del processo cautelare, riflettendo la natura latamente cautelare della sospensione dell'esecuzione.

Quando si applica

L'art. 625 si applica a tutti i procedimenti di sospensione del processo esecutivo disciplinati dagli artt. 624 e 624-bis c.p.c. Il decreto d'urgenza è tipicamente utilizzato quando l'esecuzione è imminente (es. vendita fissata per il giorno successivo, asporto dei beni già programmato) e attendere l'udienza ordinaria renderebbe vana la tutela. L'urgenza deve essere allegata e, ove possibile, dimostrata dall'istante.

Connessioni

La norma si collega agli artt. 624 e 624-bis c.p.c. (fattispecie di sospensione) e all'art. 623 c.p.c. (principio di necessità del provvedimento giurisdizionale). Il reclamo contro l'ordinanza è disciplinato dall'art. 669-terdecies c.p.c. (richiamato dall'art. 624, secondo comma). Il procedimento d'urgenza presenta analogie strutturali con il procedimento cautelare ante causam ex artt. 669-bis ss. c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio ha proposto opposizione all'esecuzione immobiliare a carico del suo immobile e chiede contestualmente la sospensione ex art. 624 c.p.c. La vendita all'asta è fissata tra tre settimane. Il giudice dell'esecuzione, verificato che non vi è urgenza immediata, fissa l'udienza di comparizione delle parti per la settimana successiva, dove sentirà Tizio e il creditore Caio. All'udienza, ritenuti sussistenti i gravi motivi, emette ordinanza di sospensione del processo esecutivo con cauzione.

Caso 2: L'immobile di Sempronia è in vendita all'asta giudiziaria il giorno successivo

Sempronia propone opposizione all'esecuzione e istanza di sospensione urgente. Il giudice dell'esecuzione, valutata l'urgenza, emette immediatamente un decreto di sospensione provvisoria ai sensi dell'art. 625, secondo comma, fissando l'udienza di comparizione tra dieci giorni. All'udienza, sentiti Sempronia e il creditore Mevio, il giudice conferma la sospensione con ordinanza, e Mevio valuta se proporre reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Domande frequenti

In che forma il giudice decide sulla sospensione dell'esecuzione?

Normalmente con ordinanza, dopo aver sentito le parti. Nei casi urgenti può emettere un decreto immediato, ma poi deve fissare l'udienza e confermare o revocare la sospensione con ordinanza.

Cosa succede se il giudice non sente le parti prima di decidere?

Nella forma ordinaria il contraddittorio è obbligatorio. Il decreto d'urgenza è l'unica eccezione, ma è temporaneo e il contraddittorio viene recuperato all'udienza successiva. La violazione del contraddittorio può determinare la nullità del provvedimento.

Quanto tempo passa tra l'istanza di sospensione e la decisione del giudice?

La legge non fissa termini perentori per la decisione nella forma ordinaria. In pratica dipende dal ruolo del giudice dell'esecuzione. Il decreto urgente, invece, viene emesso immediatamente senza attendere l'udienza.

Il debitore deve essere sentito anche nel procedimento urgente?

No, non prima del decreto. Il decreto urgente viene emesso inaudita altera parte (senza sentire l'altra parte). Il contraddittorio è però garantito all'udienza successiva, dove entrambe le parti possono interloquire.

Si può ricorrere contro l'ordinanza che decide sulla sospensione?

Sì. Ai sensi dell'art. 624, secondo comma, c.p.c., contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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