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Art. 622 c.p.c. – Opposizione della moglie del debitore
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’opposizione non puo’ essere proposta dalla moglie convivente col debitore, relativamente ai beni mobili pignorati nella casa di lui, tranne che per i beni dotali o per i beni che essa provi, con atto di data certa, esserle appartenuti prima del matrimonio o esserle pervenuti per donazione o successione a causa di morte.
La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1967, n. 143, ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del presente articolo.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 622 c.p.c. limitava l'opposizione della moglie del debitore sui beni pignorati; dichiarato incostituzionale con sentenza n. 143/1967.
Ratio
L'art. 622 c.p.c., nella sua formulazione originaria del 1942, esprimeva una concezione patriarcale del diritto di famiglia tipica del periodo storico in cui fu redatto. La norma partiva dal presupposto che i beni presenti nella casa coniugale dovessero presumibilmente ritenersi del marito debitore, limitando fortemente la possibilità della moglie di rivendicarne la proprietà attraverso l'opposizione di terzo. L'intento era evitare collusioni tra coniugi per sottrarre beni all'esecuzione, ma il meccanismo si traduceva in una grave compressione dei diritti della moglie.
Analisi
Il testo originario della norma prevedeva un divieto di opposizione per la moglie convivente rispetto ai beni mobili pignorati nella casa del marito, con tre eccezioni tassative: i beni dotali (istituto poi abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975), i beni che la moglie provasse con atto di data certa essere stati suoi prima del matrimonio, e i beni pervenutile per donazione o successione mortis causa. Il requisito dell'atto di data certa era particolarmente oneroso e, di fatto, rendeva l'opposizione molto difficile. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 143 del 15 dicembre 1967, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione per violazione del principio di uguaglianza.
Quando si applica
La norma è oggi priva di qualsiasi efficacia giuridica, essendo stata dichiarata incostituzionale. La moglie (come qualunque coniuge o convivente) che vanti un diritto sui beni pignorati nella casa del debitore può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. senza le limitazioni previste dal testo originario dell'art. 622. Si applicano le regole ordinarie in tema di prova, inclusa la limitazione testimoniale dell'art. 621.
Connessioni
La norma si collega all'art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo all'esecuzione) e all'art. 621 c.p.c. (limiti della prova testimoniale). Dal punto di vista del diritto sostanziale, il riferimento storico è agli artt. 177-230 c.c. in materia di regime patrimoniale della famiglia, profondamente riformati dalla legge n. 151/1975. La sentenza della Corte Costituzionale n. 143/1967 è un tassello importante del percorso verso la parità tra coniugi che trovò compimento con la riforma del 1975.
Domande frequenti
L'art. 622 c.p.c. è ancora in vigore?
No. La Corte Costituzionale lo ha dichiarato incostituzionale con sentenza n. 143 del 15 dicembre 1967. La norma è quindi priva di efficacia e non si applica.
La moglie del debitore può oggi opporsi all'esecuzione sui beni pignorati in casa?
Sì, senza alcuna limitazione specifica legata alla qualità di moglie. Può proporre opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. come qualsiasi altro soggetto che vanti un diritto sui beni pignorati.
Perché la norma fu dichiarata incostituzionale?
Perché violava il principio di uguaglianza tra i coniugi, discriminando la moglie rispetto al marito nel diritto di difendere in giudizio il proprio patrimonio. La Corte ritenne incompatibile tale disparità con la Costituzione del 1948.
Cosa erano i 'beni dotali' richiamati dalla norma?
La dote era un istituto del vecchio diritto di famiglia che consentiva alla moglie (o alla sua famiglia) di conferire beni al marito per sopportare gli oneri del matrimonio. L'istituto è stato abolito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.
Come prova oggi la moglie (o il convivente) il proprio diritto sui beni pignorati?
Con qualsiasi mezzo di prova ammesso dalla legge: documenti di acquisto, fatture, estratti conto, atti notarili. La prova testimoniale è soggetta al limite dell'art. 621 c.p.c. (verosimiglianza professionale), come per qualunque terzo opponente.