Testo dell'articoloVigente
L’art. 624-bis c.p.c. disciplina la sospensione concordata dell’esecuzione: il giudice, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, sentito il debitore, può sospendere il processo fino a 24 mesi; l’istanza è proponibile una sola volta ed entro i termini previsti per ciascun tipo di espropriazione.
Art. 624-bis c.p.c. – Sospensione su istanza delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Il giudice dell’esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il
debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi. L’istanza può essere proposta fino a venti
giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la
vendita senza incanto non abbia luogo, fino a quindici giorni prima dell’incanto. Sull’istanza il giudice
provvede nei dieci giorni successivi al deposito, e, se l’accoglie, dispone, nei casi di cui al secondo
comma dell’art. 490, che, nei cinque giorni successivi al deposito del provvedimento di sospensione, lo
stesso sia comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è pubblicata la relazione di
stima. La sospensione è disposta per una sola volta. L’ordinanza è revocabile in qualsiasi momento,
anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore.
Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la
fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.
Nelle espropriazioni mobiliari l’istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione
della data di asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima della data della vendita se questa deve
essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della
pubblicità commerciale ove disposta. Nelle espropriazioni presso terzi l’istanza di sospensione non può
più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il giudice dell'esecuzione può sospendere il processo fino a 24 mesi su istanza concorde di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, previo ascolto del debitore.
Ratio
L'art. 624-bis c.p.c., introdotto dal d.l. n. 35/2005 convertito dalla legge n. 80/2005, introduce nel sistema processuale civile un istituto di sospensione «concordata» del processo esecutivo, distinto dalla sospensione per opposizione disciplinata dall'art. 624. La ratio è favorire soluzioni negoziali stragiudiziali tra debitore e creditori: consentendo una pausa concordata dell'esecuzione fino a 24 mesi, il legislatore intende creare uno spazio in cui il debitore possa trovare un accordo (ristrutturazione del debito, vendita volontaria del bene, accordo transattivo) senza la pressione di un'esecuzione in corso.
Analisi
La norma prevede che l'istanza debba provenire da tutti i creditori muniti di titolo esecutivo: è quindi necessario il consenso unanime dei creditori procedenti e intervenuti con titolo. Il giudice non è vincolato ad accogliere l'istanza, potendo valutarne la congruità, e deve sentire il debitore prima di decidere. I termini per la presentazione dell'istanza variano: nelle espropriazioni immobiliari, fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte o fino a quindici giorni prima dell'incanto; nelle espropriazioni mobiliari, non oltre la fissazione della data di asporto dei beni o fino a dieci giorni prima della vendita; nelle espropriazioni presso terzi, fino alla dichiarazione del terzo. La sospensione è disposta una sola volta e può essere revocata in qualsiasi momento anche su richiesta di un solo creditore, sentito comunque il debitore. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine il processo deve essere riassunto.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i tipi di espropriazione forzata. È particolarmente utilizzata nelle situazioni di crisi del debitore non ancora sfociate in procedure concorsuali, oppure quando i creditori preferiscono attendere una vendita volontaria dell'immobile a condizioni più favorevoli rispetto all'asta giudiziaria. Il presupposto dell'unanimità dei creditori rende l'istituto difficilmente applicabile quando vi siano creditori intervenuti dissenzienti.
Connessioni
L'art. 624-bis si coordina con l'art. 623 c.p.c. (limiti della sospensione), l'art. 624 c.p.c. (sospensione per opposizione) e l'art. 625 c.p.c. (procedimento per la sospensione). In ambito concorsuale, la norma interagisce con le disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) sugli effetti della domanda di accesso alle procedure sul processo esecutivo. L'art. 490 c.p.c. è richiamato per la pubblicità della sospensione nel caso di espropriazione immobiliare.
Casi pratici
Caso 1: L'immobile di Tizio è sottoposto a espropriazione forzata
I due creditori che procedono all'esecuzione, Caio e Sempronio, ritengono che il prezzo di stima per l'asta giudiziaria sia troppo basso e preferiscono attendere una vendita volontaria. Presentano congiuntamente istanza ex art. 624-bis c.p.c. il giudice dell'esecuzione sente Tizio, il quale non si oppone, e sospende il processo per 18 mesi. Tizio nel frattempo trova un acquirente privato a un prezzo superiore al debito e salda entrambi i creditori, consentendo la chiusura bonaria della vicenda.
Caso 2: Mevio ha tre creditori che procedono all'esecuzione sul proprio conto corrente
Due di essi, Filano e Caio, concordano sulla sospensione per permettere a Mevio di trovare un accordo di ristrutturazione, ma il terzo creditore, Sempronia, è contrario. Non essendo unanime il consenso dei creditori muniti di titolo esecutivo, l'istanza ex art. 624-bis non può essere accolta: la norma richiede che l'istanza provenga da tutti i creditori titolati. La sospensione non viene disposta e l'esecuzione prosegue il suo corso ordinario.
Domande frequenti
Chi deve fare l'istanza per la sospensione ex art. 624-bis?
Tutti i creditori muniti di titolo esecutivo devono presentare l'istanza congiuntamente. Basta che uno solo dei creditori titolati non aderisca perché la sospensione non possa essere concessa.
Per quanto tempo si può sospendere il processo con l'art. 624-bis?
Il processo può essere sospeso per un massimo di 24 mesi e la sospensione può essere disposta una sola volta nel corso del procedimento esecutivo.
Il debitore può opporsi alla sospensione richiesta dai creditori?
Il debitore deve essere sentito prima della decisione, ma non ha un diritto di veto. Il giudice può concedere la sospensione anche contro la volontà del debitore, se ritiene che l'istanza sia giustificata.
Cosa succede se il processo non viene riassunto nei dieci giorni dalla scadenza della sospensione?
Il processo esecutivo rischia l'estinzione per inattività delle parti, ai sensi delle norme generali sull'estinzione del processo (art. 630 c.p.c.). È quindi fondamentale rispettare il termine per la riassunzione.
Un creditore può ritirare il proprio consenso durante il periodo di sospensione?
Sì. L'ordinanza di sospensione è revocabile in qualsiasi momento su richiesta anche di un solo creditore; il giudice deve però sentire comunque il debitore prima di pronunciarsi sulla revoca.