Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 621 c.p.c. – Limiti della prova testimoniale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 620 - Articolo 620 Codice di Procedura Civile: Opposizione tardiva→Cod. proc. civ. art. 622 - Art. 622 c.p.c.: Opposizione della moglie del debitore→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 619 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione→Articolo 623 Codice di Procedura Civile: Limiti della sospensione→Articolo 618-bis Codice di Procedura Civile: Procedimento→Art. 618 c.p.c.: Provvedimenti del giudice dell’esecuzione→Art. 624 c.p.c.: Sospensione per opposizione all’esecuzione→Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti→Articolo 617 Codice di Procedura Civile: Forma dell’opposizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il terzo opponente non può provare con testimoni il proprio diritto sui beni mobili pignorati, salvo che il diritto sia reso verosimile dalla professione esercitata.
Ratio
L'art. 621 c.p.c. introduce una limitazione specifica alla prova testimoniale nell'ambito dell'opposizione di terzo all'esecuzione disciplinata dall'art. 619 c.p.c. La ratio della norma risponde a un'esigenza di certezza dei rapporti patrimoniali: i beni mobili pignorati all'interno della casa o dell'azienda del debitore si trovano nella sua sfera di possesso, e ciò ingenerebbe facilmente la possibilità di opposizioni strumentali sostenute da testimonianze compiacenti. Il legislatore del 1942 ha pertanto scelto di limitare la libertà di prova in questo ambito, imponendo che il diritto vantato dal terzo risulti verosimile da elementi oggettivi e pre-costituiti.
Analisi
La norma si articola in un divieto generale e in una deroga. Il divieto riguarda la prova testimoniale del diritto del terzo sui beni mobili pignorati che si trovano nella casa o nell'azienda del debitore. La deroga opera quando l'esistenza del diritto sia «resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore»: in tale ipotesi la prova per testi è ammissibile. La valutazione di verosimiglianza spetta al giudice, che dovrà apprezzare, in concreto, se la professione o il commercio esercitati siano idonei a spiegare la presenza dei beni nella disponibilità del debitore. La norma non esclude le altre forme di prova documentale, che rimangono pienamente ammissibili.
Quando si applica
La disposizione trova applicazione esclusivamente nel procedimento di opposizione di terzo all'esecuzione ex art. 619 c.p.c., quando il terzo intenda dimostrare un proprio diritto (di proprietà, di usufrutto, di pegno, ecc.) su beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. Non si applica ai beni pignorati in altri luoghi. L'eccezione professionale opera, ad esempio, nel caso di un artigiano che lavori presso l'officina del debitore e sostenga la proprietà degli attrezzi ivi presenti, o nel caso di un commerciante che abbia depositato merci nel magazzino del debitore nell'ambito del proprio commercio.
Connessioni
L'art. 621 si collega all'art. 619 c.p.c. (opposizione di terzo all'esecuzione) di cui costituisce uno specifico limite probatorio. Il rapporto sistematico si estende agli artt. 2721-2726 c.c. in tema di limitazioni generali alla prova per testimoni nei contratti, ai quali l'art. 621 si affianca con una disciplina speciale. Rileva altresì l'art. 513 c.p.c. in tema di ricerca delle cose da pignorare.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio è un artigiano elettricista che svolge la propria attività nell'officina di Caio, suo amico e anch'egli elettricista. Il creditore di Caio pignora i beni presenti nell'officina, incluse alcune attrezzature professionali appartenenti a Tizio. Tizio propone opposizione ex art. 619 c.p.c. e chiede di provare la proprietà degli attrezzi con la testimonianza di tre colleghi. Il giudice dell'esecuzione, valutata la comune professione esercitata da Tizio e da Caio, ammette la prova testimoniale ritenendo verosimile la presenza degli attrezzi di Tizio nell'officina del debitore, in applicazione dell'eccezione prevista dall'art. 621.
Caso 2: Caso 2
Sempronia è convivente di Mevio, contro il quale è in corso un'esecuzione forzata. Il creditore pignora alcuni preziosi e oggetti di valore presenti nell'abitazione di Mevio. Sempronia propone opposizione di terzo sostenendo di essere proprietaria di tali beni e chiede di provare questo diritto tramite testimonianze di familiari. Il giudice nega l'ammissione della prova testimoniale, ritenendo che né la professione di Sempronia né quella di Mevio rendano verosimile la proprietà esclusiva di Sempronia su quei beni: Sempronia dovrà quindi produrre prove documentali (ricevute, atti di acquisto) per sostenere la propria opposizione.
Domande frequenti
Il terzo opponente può usare testimoni per provare il proprio diritto sui beni pignorati?
In via generale no: l'art. 621 c.p.c. vieta la prova testimoniale sui beni mobili pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. È ammessa solo se la professione o il commercio del terzo o del debitore rendono verosimile l'esistenza del diritto.
Cosa significa che il diritto deve essere 'reso verosimile dalla professione'?
Significa che deve esserci una spiegazione logica, connessa all'attività lavorativa, per cui quei beni si trovino in possesso del debitore pur appartenendo al terzo. Ad esempio, un artigiano che deposita i propri strumenti nell'officina di un collega.
Se non posso usare testimoni, come provo il mio diritto sui beni pignorati?
Tramite prove documentali: scontrini, fatture, contratti, atti notarili, estratti conto. Questi documenti hanno data certa e sono preferibili rispetto alle testimonianze, che in questo contesto sono limitate dalla legge.
Il divieto di prova testimoniale vale anche per beni pignorati altrove, ad esempio in un deposito?
No. L'art. 621 si applica solo ai beni pignorati nella casa o nell'azienda del debitore. Se il pignoramento riguarda beni in luoghi diversi, la limitazione non opera e la prova testimoniale è ammissibile secondo le regole ordinarie.
Chi decide se la professione rende verosimile il diritto del terzo?
Il giudice dell'esecuzione, che valuta caso per caso la sussistenza della verosimiglianza in base alla natura dell'attività professionale o commerciale esercitata dal terzo o dal debitore.