Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 629 c.p.c. – Rinuncia
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 628 - Art. 628 c.p.c.: Sospensione del termine di efficacia del pignor→Cod. proc. civ. art. 630 - Articolo 630 Codice di Procedura Civile: Inattività delle parti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 627 Codice di Procedura Civile: Riassunzione→Art. 631 c.p.c.: Mancata comparizione all’udienza→Articolo 626 Codice di Procedura Civile: Effetti della sospensione→Art. 632 c.p.c.: Effetti dell’estinzione del processo→Articolo 625 Codice di Procedura Civile: Procedimento→Articolo 633 Codice di Procedura Civile: Condizioni di ammissibilità→Art. 624-bis c.p.c.: Sospensione su istanza delle parti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il processo esecutivo si estingue se il creditore pignorante e i creditori intervenuti con titolo rinunciano agli atti prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione.
Ratio
L'art. 629 c.p.c. regola l'estinzione volontaria del processo esecutivo per rinuncia agli atti. La norma risponde all'esigenza di consentire ai creditori di abbandonare l'esecuzione quando il mantenimento del processo non è più nel loro interesse (es. il debitore ha pagato, è stato raggiunto un accordo stragiudiziale, il creditore ha rinunciato al credito). La rinuncia è un atto dispositivo del processo, distinto dalla rinuncia al diritto sostanziale: il creditore che rinuncia agli atti non perde il proprio credito, ma abbandona solo il mezzo processuale per farlo valere.
Analisi
La norma distingue due fasi: (a) prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, l'estinzione richiede la rinuncia del creditore pignorante e di tutti i creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo; i creditori intervenuti senza titolo non hanno potere dispositivo del processo in questa fase; (b) dopo la vendita, l'estinzione richiede la rinuncia di tutti i creditori concorrenti, ivi inclusi quelli privi di titolo esecutivo. Il rinvio all'art. 306 c.p.c. comporta l'applicazione delle regole sulla forma e gli effetti della rinuncia: la rinuncia deve essere espressa, può avvenire oralmente all'udienza o per atto scritto, e produce l'estinzione del processo con rinuncia agli atti (non del diritto). Le spese seguono la regola dell'art. 306 c.p.c.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i tipi di processo esecutivo e in qualsiasi fase, purché anteriore alla definitiva conclusione del processo con l'aggiudicazione e il riparto. È particolarmente frequente nelle situazioni in cui il debitore paga il debito durante il processo esecutivo (pagamento del precetto, accordo transattivo), oppure nei casi in cui il creditore valuti antieconomica la prosecuzione dell'esecuzione. L'estinzione per rinuncia lascia integro il diritto del creditore di intraprendere una nuova esecuzione, a differenza dell'estinzione per decadenza del pignoramento.
Connessioni
L'art. 629 si raccorda con l'art. 630 c.p.c. (estinzione per inattività), l'art. 306 c.p.c. (rinuncia nel processo di cognizione), l'art. 624, terzo comma (estinzione del pignoramento su ordinanza del giudice) e con le norme sui creditori intervenuti (artt. 498 e 499 c.p.c.). Per gli effetti sull'intervento dei creditori, rilevanti sono anche gli artt. 2917 e ss. c.c. in tema di effetti del pignoramento.
Casi pratici
Caso 1: Caio ha pignorato il conto corrente di Tizio
Successivamente, Sempronio è intervenuto nell'esecuzione con un decreto ingiuntivo (titolo esecutivo). Nel corso dell'esecuzione, Tizio raggiunge un accordo con entrambi i creditori e paga il dovuto. Caio e Sempronio presentano al giudice dell'esecuzione una dichiarazione congiunta di rinuncia agli atti. Il giudice dichiara l'estinzione del processo ex art. 629 c.p.c. Il conto corrente di Tizio viene sbloccato e il pignoramento cessa di produrre effetti.
Caso 2: L'immobile di Mevio è stato venduto all'asta e aggiudicato
Prima del decreto di trasferimento, i creditori Filano e Tizio vorrebbero rinunciare agli atti per consentire a Mevio di riacquistare il bene da terzi. Dopo la vendita, però, l'estinzione richiede la rinuncia di tutti i creditori concorrenti, incluso Caio che non aveva titolo esecutivo ma si era insinuato nell'esecuzione. Caio non vuole rinunciare: in assenza del suo consenso, l'estinzione per rinuncia non può essere dichiarata e il processo prosegue verso il decreto di trasferimento.
Domande frequenti
Se il debitore paga durante l'esecuzione, il processo si estingue automaticamente?
No. Il pagamento non determina l'estinzione automatica: il creditore deve formalmente rinunciare agli atti ex art. 629 c.p.c. In assenza di rinuncia, il processo esecutivo continua formalmente anche dopo il pagamento, finché non intervenga un provvedimento di estinzione.
Il creditore intervenuto senza titolo può bloccare la rinuncia agli atti prima dell'aggiudicazione?
No. Prima dell'aggiudicazione, la rinuncia richiede solo il consenso del creditore pignorante e dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo. I creditori senza titolo non hanno potere dispositivo del processo in questa fase.
La rinuncia agli atti fa perdere il credito al creditore?
No. La rinuncia agli atti del processo (art. 629 c.p.c.) non implica rinuncia al diritto sostanziale. Il creditore conserva il proprio credito e può intraprendere una nuova esecuzione, salvo eventuali prescrizioni o decadenze.
Cosa si applica della disciplina dell'art. 306 c.p.c.?
Le regole di forma (la rinuncia deve essere espressa), gli effetti (estinzione del processo con salvezza delle spese liquidate dal giudice) e le modalità (dichiarazione in udienza o per atto scritto notificato).
Dopo l'aggiudicazione del bene, chi deve rinunciare per estinguere il processo?
Tutti i creditori concorrenti, inclusi quelli privi di titolo esecutivo che si erano insinuati nell'esecuzione. Il requisito diventa più stringente perché il processo è già giunto alla fase di distribuzione del ricavato.