Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 636 c.p.c. – Parcella delle spese e prestazioni

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.

In sintesi

  • Per i crediti di avvocati, notai e altri professionisti (art. 633 n. 2-3), la domanda deve allegare la parcella firmata.
  • La parcella deve essere corredata dal parere della competente associazione professionale.
  • Il parere non è necessario se l'importo è determinato da tariffe obbligatorie.
  • Il giudice deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salvi errori materiali.
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L'art. 636 c.p.c. impone che la domanda ingiuntiva per crediti professionali sia accompagnata dalla parcella e dal parere dell'associazione professionale.

Ratio

L'art. 636 c.p.c. introduce un requisito formale specifico per i crediti di natura professionale nel procedimento monitorio, richiedendo il parere dell'associazione di categoria come filtro di legittimità. La norma risponde a una duplice esigenza: garantire che le somme richieste siano congrue rispetto ai parametri professionali di riferimento, e offrire al giudice un ausilio tecnico per valutare la correttezza della parcella senza dover disporre una CTU costosa e dilungatoria nel procedimento sommario.

Analisi

Il primo comma delimita l'ambito applicativo ai casi previsti dai numeri 2 e 3 dell'art. 633: crediti per onorari di avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari e notai (n. 2), e crediti per onorari di altri professionisti e per corrispettivi di mediatori (n. 3). La parcella deve essere sottoscritta dal ricorrente e accompagnata dal parere dell'associazione competente (Ordine degli Avvocati, Consiglio Notarile, ecc.). Il parere non è necessario quando l'importo è determinato in base a tariffe obbligatorie, il che oggi ha un'applicazione molto limitata dopo l'abolizione delle tariffe professionali (D.L. 1/2012). Il secondo comma vincola il giudice al parere nei limiti della somma domandata: se il parere indica un importo inferiore a quanto richiesto, il giudice non può andare oltre il parere; se superiore, rimane fermo il limite della domanda. Resta salva la correzione di errori materiali.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che un professionista intellettuale (avvocato, notaio, commercialista, ecc.) intende recuperare i propri onorari tramite decreto ingiuntivo. Nella pratica, l'Ordine professionale o la Cassa di categoria emette il parere di congruità sulla parcella, che viene allegato al ricorso. Senza questo parere, il ricorso è inammissibile. La norma riguarda esclusivamente la fase monitoria; nell'eventuale giudizio di opposizione il giudice potrà valutare liberamente la congruità del compenso.

Connessioni

La norma si collega all'art. 633 nn. 2 e 3 c.p.c. (presupposti del decreto ingiuntivo per crediti professionali), all'art. 14 D.Lgs. 150/2011 (controversie in materia di liquidazione degli onorari), al D.M. 55/2014 e ss. mm. (parametri forensi), alla L. 247/2012 (ordinamento forense), alla L. 89/1913 e D.Lgs. 139/2005 (ordinamento notarile).

Casi pratici

Caso 1: Tizio, avvocato, ha assistito Caio in un lungo contenzioso civile

Al termine del mandato, Caio non paga la parcella di 8.000 euro. Tizio predispone la parcella dettagliata, la sottoscrive e si rivolge al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per ottenere il parere di congruità. L'Ordine emette parere favorevole per 7.500 euro. Tizio presenta ricorso monitorio allegando parcella e parere: il giudice potrà concedere il decreto fino a 7.500 euro (limite del parere), non fino a 8.000 (limite della domanda).

Caso 2: Caso 2

Sempronio, notaio, ha rogato un atto di compravendita per Mevio e vanta un credito per onorari di 3.200 euro. Mevio non paga. Sempronio presenta ricorso per decreto ingiuntivo allegando la parcella firmata con il parere del Consiglio Notarile competente che attesta la congruità delle somme. Il giudice, verificati i documenti, emette il decreto ingiuntivo per la somma indicata nel parere, nei limiti della domanda, correggendo un errore materiale di calcolo presente nella parcella.

Domande frequenti

Un avvocato deve sempre allegare il parere dell'Ordine per chiedere il decreto ingiuntivo?

Sì, ai sensi dell'art. 636 c.p.c. la parcella deve essere corredata dal parere di congruità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente. Senza questo parere il ricorso è inammissibile nella fase monitoria.

Cosa succede se il parere dell'Ordine indica un importo inferiore alla parcella?

Il giudice è vincolato al parere e non può emettere il decreto per un importo superiore a quello indicato dall'Ordine professionale, nel limite comunque della somma domandata.

Se il compenso è stabilito per legge, serve comunque il parere?

No. L'art. 636 c.p.c. esenta dall'obbligo del parere quando l'ammontare è determinato in base a tariffe obbligatorie. Tuttavia, dopo l'abolizione delle tariffe professionali, questa eccezione ha applicazione molto limitata.

Un medico può chiedere il decreto ingiuntivo per le sue parcelle con la stessa procedura?

Sì, rientra nel n. 3 dell'art. 633 c.p.c. Deve allegare la parcella con il parere dell'associazione professionale competente (es. Ordine dei Medici). Le stesse regole dell'art. 636 si applicano ai professionisti iscritti a ordini o albi.

Il cliente può opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto dal professionista?

Sì, come per qualsiasi decreto ingiuntivo. Il cliente (debitore) può proporre opposizione nel termine indicato nel decreto, e in quel giudizio il giudice valuterà liberamente la congruità del compenso, non essendo vincolato al parere dell'Ordine.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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