Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 413 c.p.c. – Giudice competente

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409.

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto.

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

In sintesi

  • Controversie di lavoro di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro in primo grado
  • Competente per territorio: giudice della circoscrizione dove sorto il rapporto o sede dell'azienda/dipendenza
  • Competenza territoriale persiste dopo trasferimento azienda se domanda proposta entro 6 mesi
  • Per agenti di commercio: competente il giudice dove il soggetto ha domicilio
  • Per dipendenti pubblica amministrazione: giudice dove sede l'ufficio di assegnazione al momento della domanda
Indice dei contenuti

Competenza del giudice del lavoro per controversie di lavoro: il tribunale ha competenza funzionale; competente per territorio il giudice dove sorto il rapporto o sede azienda.

Ratio

L'articolo 413 c.p.c. stabilisce la competenza funzionale e territoriale del giudice ordinario nelle controversie di lavoro, sostituendo il precedente sistema del pretore. La ratio è quella di garantire una giustizia lavoristica più qualificata, concentrata in tribunali con sezioni specializzate del lavoro, rispetto al più generico giudice pretorile. Il criterio di competenza territoriale (luogo dove sorto il rapporto o sede azienda) tende a minimizzare i costi di accesso alle parti e a favorire l'esame del contesto locale dove il rapporto di lavoro si svolge.

L'estensione della competenza ai dipendenti pubblici e agli agenti di commercio riflette l'evoluzione verso un diritto del lavoro sempre più ampio, che comprende non solo le relazioni subordinate classiche ma anche collaborazioni continuative e rapporti di servizio pubblico.

Analisi

La competenza funzionale (per materia e grado) è del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Ciò significa che in primo grado non può conoscere altre sezioni del tribunale civile. La competenza territoriale si determina secondo il comma 2: il giudice della circoscrizione dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava l'opera al momento della fine del rapporto.

Il comma 3 introduce una eccezione temporale: la competenza territoriale persiste anche dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Questo garantisce una finestra temporale al lavoratore licenziato per agire contro l'azienda nel tribunale originario, anche se intanto l'azienda si è trasferita o chiusa.

I commi 4-5 applicano criteri diversi per categorie speciali: per agenti di commercio e collaboratori continuativi, competente il giudice del domicilio del soggetto stesso; per dipendenti pubblici, il giudice dove ha sede l'ufficio di assegnazione al momento della domanda. Il comma 6 infine dichiara nulle le clausole derogative della competenza territoriale, così da evitare accordi preventivi che escludessero il lavoratore dalla tutela processuale più favorevole.

Quando si applica

L'articolo 413 si applica sempre che ricorrano i presupposti dell'art. 409 c.p.c., ossia controverse relative a rapporti di lavoro subordinato, agenzie e rappresentanze commerciali, collaborazioni continuative. La competenza territoriale risulta rilevante nel momento stesso di proporre la domanda: il ricorrente deve verificare in quale circoscrizione territoriale del tribunale deve depositare il ricorso, secondo i criteri dettati. Se il rapporto di lavoro è nato a Milano ma l'azienda si è trasferita a Roma, la domanda rimane comunque competenza di Milano se proposta entro sei mesi dal trasferimento. Per i dipendenti pubblici, la sede dell'ufficio di assegnazione al momento della domanda è il dato che conta, non una precedente assegnazione.

Connessioni

L'articolo 413 rimanda direttamente all'art. 409 c.p.c. che enumera le controversie di lavoro. È strettamente correlato agli articoli 414-420 che disciplinano la forma della domanda, il deposito e la procedura dinanzi al giudice del lavoro. L'art. 6 del R.D. 1611/1933 (citato nel comma 6) disciplina i criteri generali di competenza territoriale per le controversie in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato. Infine, l'art. 18 c.p.c. fornisce i criteri di competenza generale (per territorio del domicilio del convenuto) qualora nessuno dei criteri speciali di cui ai commi precedenti trovi applicazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è assunto come operaio da un'azienda metalmeccanica con sede a Brescia il 1° febbraio 2020. Lavora regolarmente fino al 30 novembre 2025, quando viene licenziato. La contestazione del licenziamento illegittimo deve essere proposta al tribunale di Brescia (giudice del lavoro), perché è il luogo dove è sorto il rapporto. Se l'azienda nel frattempo si fosse trasferita a Torino il 15 maggio 2025, Tizio avrebbe comunque sei mesi da quella data (entro 15 novembre 2025) per ricorrere a Brescia. Essendo il licenziamento avvenuto il 30 novembre, la domanda presentata il 20 dicembre 2025 rimane ancora competente a Brescia.

Caso 2: Caso 2

Caio è agente di commercio (rappresentante di tessuti) con domicilio a Napoli, incaricato da una società avente sede legale a Roma. Per una controversia relativa alle provvigioni non pagate, secondo l'art. 413 comma 4, la competenza territoriale corrisponde al tribunale di Napoli (giudice del domicilio di Caio agente), non al tribunale di Roma. Sempronio, invece, è dipendente della Regione Lazio con ufficio di assegnazione presso la Direzione Bilancio di Frosinone; per controversia su inadeguato trattamento economico, competente è il tribunale di Frosinone (sede dell'ufficio), non il tribunale di Roma dove ha sede la Regione.

Domande frequenti

Se un'azienda si trasferisce da una provincia all'altra, dove devo ricorrere se mi licenzia dopo il trasferimento?

Puoi ricorrere al tribunale della provincia dove è sorto il rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dal trasferimento dell'azienda. Se trascorsi i 6 mesi, la competenza passa al tribunale della nuova sede.

Posso scegliere il tribunale dove ricorrere in base alla mia comodità?

No, la competenza territoriale è fissata dalla legge e non è derogabile per accordo. Il tribunale competente è quello della circoscrizione dove è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda; non puoi modificarlo con una clausola nel contratto.

Per gli agenti di commercio, quale tribunale è competente?

Per controversie riguardanti agenti di commercio, rappresentanti e collaboratori continuativi, è competente il tribunale della circoscrizione dove si trova il domicilio dell'agente stesso, non la sede dell'azienda che lo ha incaricato.

Se lavoro per uno ufficio della pubblica amministrazione trasferito in un'altra città, dove ricorro?

Per controversie con la pubblica amministrazione, competente è il tribunale della circoscrizione dove ha sede l'ufficio al quale sei assegnato al momento della domanda, non dove eri assegnato in precedenza.

La competenza per territorio può essere modificata da un accordo fra le parti?

No, la legge dichiara espressamente nulle le clausole derogative della competenza territoriale. Nessun accordo preventivo può sottrarre al lavoratore la tutela processuale garantita dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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