← Torna a Codice di Procedura Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 413 c.p.c. – Giudice competente

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le controversie previste dall’articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale [1] in funzione di giudice del lavoro.

Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

Tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell’articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell’articolo 409 [2].

Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. [3]

Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell’articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 [3].

Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’articolo 18.

Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

[1] La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall’art. 82, D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

[2] Comma aggiunto dall’art. 1, L. 11 febbraio 1992, n. 128.

[3] Commi inseriti dall’art. 40, D.L. 31 marzo 2008, n. 80.

In sintesi

  • Controversie di lavoro di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro in primo grado
  • Competente per territorio: giudice della circoscrizione dove sorto il rapporto o sede dell'azienda/dipendenza
  • Competenza territoriale persiste dopo trasferimento azienda se domanda proposta entro 6 mesi
  • Per agenti di commercio: competente il giudice dove il soggetto ha domicilio
  • Per dipendenti pubblica amministrazione: giudice dove sede l'ufficio di assegnazione al momento della domanda

Competenza del giudice del lavoro per controversie di lavoro: il tribunale ha competenza funzionale; competente per territorio il giudice dove sorto il rapporto o sede azienda.

Ratio

L'articolo 413 c.p.c. stabilisce la competenza funzionale e territoriale del giudice ordinario nelle controversie di lavoro, sostituendo il precedente sistema del pretore. La ratio è quella di garantire una giustizia lavoristica più qualificata, concentrata in tribunali con sezioni specializzate del lavoro, rispetto al più generico giudice pretorile. Il criterio di competenza territoriale (luogo dove sorto il rapporto o sede azienda) tende a minimizzare i costi di accesso alle parti e a favorire l'esame del contesto locale dove il rapporto di lavoro si svolge.

L'estensione della competenza ai dipendenti pubblici e agli agenti di commercio riflette l'evoluzione verso un diritto del lavoro sempre più ampio, che comprende non solo le relazioni subordinate classiche ma anche collaborazioni continuative e rapporti di servizio pubblico.

Analisi

La competenza funzionale (per materia e grado) è del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Ciò significa che in primo grado non può conoscere altre sezioni del tribunale civile. La competenza territoriale si determina secondo il comma 2: il giudice della circoscrizione dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava l'opera al momento della fine del rapporto.

Il comma 3 introduce una eccezione temporale: la competenza territoriale persiste anche dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Questo garantisce una finestra temporale al lavoratore licenziato per agire contro l'azienda nel tribunale originario, anche se intanto l'azienda si è trasferita o chiusa.

I commi 4-5 applicano criteri diversi per categorie speciali: per agenti di commercio e collaboratori continuativi, competente il giudice del domicilio del soggetto stesso; per dipendenti pubblici, il giudice dove ha sede l'ufficio di assegnazione al momento della domanda. Il comma 6 infine dichiara nulle le clausole derogative della competenza territoriale, così da evitare accordi preventivi che escludessero il lavoratore dalla tutela processuale più favorevole.

Quando si applica

L'articolo 413 si applica sempre che ricorrano i presupposti dell'art. 409 c.p.c., ossia controverse relative a rapporti di lavoro subordinato, agenzie e rappresentanze commerciali, collaborazioni continuative. La competenza territoriale risulta rilevante nel momento stesso di proporre la domanda: il ricorrente deve verificare in quale circoscrizione territoriale del tribunale deve depositare il ricorso, secondo i criteri dettati. Se il rapporto di lavoro è nato a Milano ma l'azienda si è trasferita a Roma, la domanda rimane comunque competenza di Milano se proposta entro sei mesi dal trasferimento. Per i dipendenti pubblici, la sede dell'ufficio di assegnazione al momento della domanda è il dato che conta, non una precedente assegnazione.

Connessioni

L'articolo 413 rimanda direttamente all'art. 409 c.p.c. che enumera le controversie di lavoro. È strettamente correlato agli articoli 414-420 che disciplinano la forma della domanda, il deposito e la procedura dinanzi al giudice del lavoro. L'art. 6 del R.D. 1611/1933 (citato nel comma 6) disciplina i criteri generali di competenza territoriale per le controversie in cui sia parte l'Amministrazione dello Stato. Infine, l'art. 18 c.p.c. fornisce i criteri di competenza generale (per territorio del domicilio del convenuto) qualora nessuno dei criteri speciali di cui ai commi precedenti trovi applicazione.

Domande frequenti

Se un'azienda si trasferisce da una provincia all'altra, dove devo ricorrere se mi licenzia dopo il trasferimento?

Puoi ricorrere al tribunale della provincia dove è sorto il rapporto di lavoro, purché la domanda sia presentata entro 6 mesi dal trasferimento dell'azienda. Se trascorsi i 6 mesi, la competenza passa al tribunale della nuova sede.

Posso scegliere il tribunale dove ricorrere in base alla mia comodità?

No, la competenza territoriale è fissata dalla legge e non è derogabile per accordo. Il tribunale competente è quello della circoscrizione dove è sorto il rapporto o dove si trova l'azienda; non puoi modificarlo con una clausola nel contratto.

Per gli agenti di commercio, quale tribunale è competente?

Per controversie riguardanti agenti di commercio, rappresentanti e collaboratori continuativi, è competente il tribunale della circoscrizione dove si trova il domicilio dell'agente stesso, non la sede dell'azienda che lo ha incaricato.

Se lavoro per uno ufficio della pubblica amministrazione trasferito in un'altra città, dove ricorro?

Per controversie con la pubblica amministrazione, competente è il tribunale della circoscrizione dove ha sede l'ufficio al quale sei assegnato al momento della domanda, non dove eri assegnato in precedenza.

La competenza per territorio può essere modificata da un accordo fra le parti?

No, la legge dichiara espressamente nulle le clausole derogative della competenza territoriale. Nessun accordo preventivo può sottrarre al lavoratore la tutela processuale garantita dalla legge.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.