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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 412-bis c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

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In sintesi

  • Articolo abrogato, nessun effetto giuridico
  • Non crea obblighi né diritti
  • Consultare norme vigenti correlate (artt. 412, 412-ter)
  • Nota storica: introdotto e successivamente eliminato dal legislatore

L'articolo 412-bis è stato abrogato e non produce effetti giuridici. Non è applicabile in nessun procedimento civile contemporaneo.

Ratio

L'abrogazione dell'articolo 412-bis riflette una decisione legislativa di semplificare e razionalizzare il testo del capo sul procedimento lavoristico. Come nel caso di 410-bis, l'articolo 412-bis era probabilmente una disposizione transitoria o speciale introdotta per rispondere a un'esigenza limitata nel tempo, poi eliminata quando la sua funzione è stata incorporata in altre norme o è decaduta l'urgenza.

La prevalenza di articoli intermedi abrogati (410-bis, 412-bis) suggerisce che il legislatore ha progressivamente razionalizzato il testo al fine di ridurre ridondanze e semplificare la consultazione.

Analisi

Come ogni norma abrogata, l'art. 412-bis non produce alcun effetto giuridico contemporaneo. Non può essere invocato come fondamento di diritto, non crea presupposti processuali, non è applicabile. Se una precedente sentenza o atto lo richiamava, il richiamo è ormai obsoleto dal punto di vista della vigenza giuridica (sebbene l'atto rimanga valido storicamente).

Nel contesto degli artt. 410-413 c.p.c., l'abrogazione di 412-bis lascia intatte le funzioni di 412 (mancata conciliazione e arbitrato) e 412-ter (modalità alternative di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva). Non vi è dunque lacuna normativa.

Quando si applica

Non si applica in alcun caso odierno, perché è abrogato. Se un atto precedente lo invocava, la sua validità storica rimane, ma il fondamento normativo è ormai obsoleto. Se una domanda di parte contemporanea lo richiama, il giudice respinge il riferimento come norma non vigente.

Connessioni

Vedi artt. 412 c.p.c. (mancata conciliazione e arbitrato nella commissione), 412-ter c.p.c. (altre modalità di conciliazione secondo contratti collettivi), art. 410 c.p.c. (tentativo iniziale di conciliazione), L. 4 novembre 2010, n. 183 (riforme procedimento del lavoro). Anche D.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857 (storiche modifiche al capo).

Domande frequenti

Se una sentenza vecchia cita l'art. 412-bis, debbo considerarla ancora valida?

Sì, la sentenza rimane pronuncia valida e cogente storicamente. Tuttavia, se la citi come precedente, devi aggiornare i riferimenti normativi alle norme attuali (artt. 412, 412-ter c.p.c.), perché 412-bis è abrogato.

Cosa succede se cito l'art. 412-bis in un giudizio odierno?

Il giudice respinge la citazione come riferimento a norma abrogata. Se la tua argomentazione ha merito sostanziale, riformulala secondo l'art. 412 vigente.

L'abrogazione di 412-bis ha creato un vuoto normativo nella disciplina della mancata conciliazione?

No, l'art. 412 vigente (mancata conciliazione e arbitrato nella commissione) e l'art. 412-ter (modalità alternative) coprono la materia. L'abrogazione di 412-bis è stata una scelta di semplificazione, non una lacuna legislativa.

Esiste un elenco pubblico di articoli abrogati del c.p.c.?

Sì, è disponibile su normattiva.it e su siti istituzionali come camera.it e senato.it. Cercando l'art. 412-bis, troverai la data e il decreto di abrogazione.

Se una disposizione è abrogata, gli atti compiuti prima rimangono validi?

Sì, il principio è l'irretroattività della legge abrogativa. Gli atti compiuti sulla base della norma vigente al momento rimangono validi. Solo dopo l'abrogazione, la norma non può più essere invocata per nuovi atti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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