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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 412 c.p.c. – Processo verbale di mancata conciliazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

Nel conferire il mandato per la risoluzione arbitrale della controversia, le parti devono indicare:

il termine per l’emanazione del lodo, che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato, spirato il quale l’incarico deve intendersi revocato;

le norme invocate dalle parti a sostegno delle loro pretese e l’eventuale richiesta di decidere secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento e dei principi regolatori della materia, anche derivanti da obblighi comunitari.

Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile.

Il lodo è impugnabile ai sensi dell’articolo 808-ter. Sulle controversie aventi ad oggetto la validita’ del lodo arbitrale irrituale, ai sensi dell’articolo 808-ter, decide in unico grado il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il ricorso è depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Decorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso è stato respinto dal tribunale, il lodo è depositato nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, e successivamente così sostituito dall’art. 31, comma 5, L. 4 novembre 2010, n. 183.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Accordo parziale su soluzione durante o al termine del tentativo
  • Mandato arbitrale alla commissione per risoluzione della controversia
  • Lodo arbitrale produttivo di effetti come transazione o accordo
  • Termine massimo 60 giorni dal mandato; revoca oltre scadenza
  • Impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.

L'articolo 412 regola le modalità di mancata conciliazione, il mandato arbitrale alle commissioni, l'arbitrato, e l'impugnazione del lodo arbitrale.

Ratio

L'articolo 412 c.p.c. trasforma la commissione di conciliazione in arbitro su volontà delle parti: quando la conciliazione bonaria fallisce, il lavoratore e il datore rimangono liberi di sottomettere la lite all'arbitrato della commissione stessa, evitando il tribunale ordinario. Ciò offre una soluzione alternativa rapida e meno formale, mantenendo equidistanza tra le parti attraverso la composizione paritetica della commissione.

Lo scopo è di fornire una via tertia tra conciliazione e giudizio ordinario, riducendo tempi e costi e mantenendo una certa tecnicità arbitrale (il lodo ha efficacia contrattuale e quasi-giudiziale).

Analisi

La norma consente alle parti di «accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione il mandato a risolvere in via arbitrale». Le parti, durante il tentativo o al suo termine, possono indicare una soluzione parziale sulla quale concordano, e nel contempo mandatare la commissione a decidere in arbitrato su ciò che rimane controverso.

Nel conferire mandato, le parti devono specificare: (a) termine per emanazione del lodo, non oltre 60 giorni (trascorsi i quali l'incarico si revoca automaticamente), (b) norme invocate e domanda di decidere secondo equità nel rispetto dei principi generali e settoriali. Il lodo, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce effetti di transazione e accordo (art. 1372 c.c., art. 2113 c.c. comma 4). È impugnabile ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. (ricorso per nullità, eccesso di potere, ecc.). Ricorso entro 30 giorni dalla notificazione.

Se il ricorso è rigettato o se le parti dichiarano per iscritto di accettare il lodo, esso è depositato in cancelleria del tribunale della circoscrizione della sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza, accertata la regolarità, lo dichiara esecutivo con decreto.

Quando si applica

La norma si applica quando, durante o al termine del tentativo di conciliazione, le parti decidono di ricorrere all'arbitrato della commissione stessa. Esempio: Mevio e datore non raggiungono conciliazione piena su calcolo delle competenze come agente. Ma si accordano che la commissione decida sull'importo in équité. Mandatano la commissione a emanare lodo entro 60 giorni. La commissione sente le parti, consulta contratti e normativa, e emana lodo. Se la parte soccombente ricorre, il tribunale del lavoro (art. 412, comma 2-bis) decide sulla validità del lodo. Se il ricorso è respinto, il lodo diviene esecutivo.

Non si applica se le parti non accordano il mandato arbitrale, o se il mandato viene revocato prima della scadenza del termine.

Connessioni

Vedi artt. 410, 411 c.p.c. (conciliazione), artt. 808-ter, 808-quater c.p.c. (arbitrato ordinario e ricorso), art. 415 c.p.c. (ricorso al giudice ordinario), Codice Civile artt. 1372, 2113 comma 4 (transazione, accordi di lavoro). Anche L. 11 agosto 1973, n. 533, L. 4 novembre 2010, n. 183 (riforme).

Domande frequenti

Se il lodo arbitrale è ingiusto secondo me, posso ricorrere?

Sì, ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. Entro 30 giorni dalla notificazione del lodo, puoi ricorrere al tribunale del lavoro invocando: nullità (es. vizio di forma), eccesso di potere (il lodo eccede i confini del mandato), violazione massiccia di norme di diritto sostanziale. Ma il ricorso non è facile: il lodo ha forza presuntiva di correttezza se sottoscritto dagli arbitri.

Il mandato arbitrale può essere revocato prima che la commissione emani il lodo?

Sì, in linea di principio le parti possono revocare il mandato prima della scadenza del termine. Tuttavia, la revoca deve essere espressa e concordata. Inoltre, se il termine dei 60 giorni scade, l'incarico si revoca automaticamente e la commissione perde competenza.

Se la commissione non emana il lodo entro 60 giorni, cosa succede?

L'incarico è revocato di diritto (art. 412, comma 1, lett. a). La commissione perde competenza. Le parti rimangono libere di ricorrere al giudice ordinario per la controversia ancora irrisolta.

Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia di una sentenza ordinaria?

Quasi, ma non esattamente. Il lodo ha efficacia di transazione e accordo (art. 1372 c.c.), non di sentenza. È esecutivo solo dopo decreto di esecutività del giudice. Tuttavia, una volta esecutivo, il lodo opone come titolo esecutivo nell'espropriazione forzata.

Se il lodo arbitrale è depositato e dichiaro per iscritto di accettarlo, cosa significa?

Significa che rinunci al diritto di ricorso contro il lodo (art. 412, comma 2, lett. c). Il lodo diviene esecutivo senza passare per tribunale. Usa questa opzione se sei soddisfatto del lodo ma vuoi velocizzare la procedura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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