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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2113 c.c. Rinunzie e transazioni

In vigore

Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all’art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide. L’impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater (1) del codice di procedura civile.

In sintesi

  • Invalidita' delle rinunce: le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti inderogabili del lavoratore derivanti da legge o contratto collettivo non sono valide.
  • Termine di impugnazione: l'atto invalido deve essere impugnato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dall'atto di rinuncia/transazione se successivo alla cessazione, a pena di decadenza.
  • Forma dell'impugnazione: e' sufficiente qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, che renda nota la volonta' del lavoratore di contestare l'atto.
  • Eccezione per la conciliazione: le rinunce e transazioni intervenute nelle sedi protette (art. 185, 410, 411, 412-ter, 412-quater c.p.c.) sono pienamente valide e non impugnabili.
  • Ratio della norma: tutela il lavoratore dalla posizione di debolezza contrattuale che potrebbe indurlo a rinunciare a diritti minimi garantiti dall'ordinamento in cambio di vantaggi immediati.

Fondamento e ambito di applicazione

L'art. 2113 c.c. e' una delle norme cardine del diritto del lavoro italiano. Riconosce che il lavoratore, per la sua posizione di debolezza strutturale nel rapporto di lavoro, potrebbe essere indotto a rinunciare a diritti minimi garantiti dall'ordinamento in cambio di una contropartita immediata o semplicemente per timore di perdere il posto. Per questo motivo il legislatore stabilisce che tali rinunce e transazioni non sono valide.

La norma si applica ai diritti derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti collettivi, relativamente ai rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. (lavoro subordinato, parasubordinato, agenzie, rappresentanza commerciale). Non riguarda i diritti disponibili o quelli derivanti da clausole contrattuali meramente facoltative.

Cosa si intende per diritti inderogabili

Sono inderogabili i diritti che la legge o il contratto collettivo garantiscono al lavoratore come minimale inderogabile: retribuzione minima, TFR, ferie, riposi, indennita' di malattia, tutele contro il licenziamento illegittimo. Tizio, al termine del rapporto, firma una quietanza liberatoria con la quale rinuncia a due mensilita' di arretrati e al TFR residuo: tale atto e' invalido ai sensi dell'art. 2113 perche' riguarda diritti inderogabili, anche se Tizio l'ha firmato liberamente.

Non sono invece soggetti alla disciplina dell'art. 2113 i diritti derivanti da pattuizioni individuali migliorative rispetto al minimo legale e contrattuale, che il lavoratore puo' validamente modificare o rinunciare.

Il regime di invalidita' e l'impugnazione

La norma configura una invalidita' relativa (annullabilita'), non una nullita' assoluta: l'atto e' valido ed efficace fino all'impugnazione. Il lavoratore ha sei mesi per contestarlo, a pena di decadenza. Il termine decorre:

  • dalla cessazione del rapporto, se l'atto e' anteriore a essa;
  • dalla data dell'atto, se questo e' intervenuto dopo la cessazione del rapporto.

Caio firma una transazione durante il rapporto rinunciando a straordinari arretrati; il termine dei sei mesi inizia a decorrere solo dalla cessazione del rapporto, non dalla firma. Cio' garantisce al lavoratore di poter contestare l'atto una volta libero dalla soggezione al datore.

Forma e modalita' dell'impugnazione

Il terzo comma introduce una regola particolarmente favorevole al lavoratore: per impugnare e' sufficiente qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, purche' idoneo a rendere nota la volonta' di contestare l'atto. E' quindi sufficiente una lettera raccomandata, un'e-mail (con firma digitale o comunque con valore probatorio), o una diffida stragiudiziale. Non e' necessario proporre subito un ricorso giudiziario: l'impugnazione stragiudiziale interrompe la decadenza e lascia tempo per il tentativo di conciliazione o la valutazione processuale.

L'eccezione delle sedi protette

Il quarto comma prevede un'eccezione fondamentale: le rinunce e transazioni intervenute nelle sedi protette sono pienamente valide e non impugnabili ai sensi dell'art. 2113. Le sedi protette sono:

  • la conciliazione giudiziale ex art. 185 c.p.c.;
  • la conciliazione in sede sindacale ex artt. 410 e 411 c.p.c.;
  • la conciliazione nelle procedure di certificazione ex art. 412-ter e 412-quater c.p.c.

La ratio e' che in queste sedi il lavoratore e' assistito da garanzie procedurali e, spesso, dalla presenza del sindacato o di un organo terzo, che ne assicurano la consapevolezza e la liberta' di scelta. La quietanza firmata in busta paga o in ufficio dal datore non ha questa valenza; quella firmata in sede sindacale o avanti alla DTL e' invece definitiva.

Conseguenze pratiche per datori e lavoratori

Per il datore di lavoro: le quietanze liberatorie firmate al di fuori delle sedi protette non garantiscono la definitiva chiusura dei rapporti. E' consigliabile formalizzare le transazioni nelle sedi protette per ottenere certezza giuridica. Per il lavoratore: anche se ha firmato una rinuncia 'in azienda', puo' impugnarla entro sei mesi dalla cessazione del rapporto, recuperando cio' a cui aveva rinunciato.

Domande frequenti

Una quietanza liberatoria firmata al momento del licenziamento e' valida?

Solo parzialmente. Se riguarda diritti inderogabili (TFR, arretrati, indennita'), puo' essere impugnata entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. Per essere definitiva, la transazione deve essere firmata in una sede protetta (sindacato, DTL, organo di certificazione).

Quanto tempo ha il lavoratore per impugnare una rinuncia invalida?

Sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, o dall'atto di rinuncia/transazione se successivo alla cessazione. Trascorso tale termine si decade dal diritto di impugnare.

E' necessario fare causa entro sei mesi per impugnare la rinuncia?

No. E' sufficiente qualsiasi atto scritto, anche una semplice lettera raccomandata o una diffida, purche' manifesti la volonta' di contestare l'atto. L'azione giudiziaria puo' essere proposta in un momento successivo.

Quali accordi sono esclusi dall'art. 2113 e quindi definitivi?

Le transazioni e rinunce intervenute in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.), sindacale (artt. 410-411 c.p.c.) o avanti agli organi di certificazione (artt. 412-ter e 412-quater c.p.c.) sono valide e non impugnabili.

Il lavoratore puo' rinunciare alle ferie o agli straordinari durante il rapporto?

No, se si tratta di diritti inderogabili garantiti dalla legge o dal CCNL. Una rinuncia scritta in favore del datore e' invalida ex art. 2113 e puo' essere impugnata dopo la cessazione del rapporto entro sei mesi.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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