Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2111 c.c. – Servizio militare

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva risolve il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni delle norme corporative.

In caso di richiamo alle armi, si applicano le disposizioni del primo e del terzo comma dell’articolo precedente.

In sintesi

  • Richiamo alle armi: in caso di richiamo militare (non leva obbligatoria, abrogata) si applicano per analogia le tutele dell'art. 2110 c.c. sul comporto e sul computo dell'anzianità.
  • Abrogazione della leva: il primo comma, relativo alla chiamata per obblighi di leva, è stato abrogato dalla sospensione della leva obbligatoria (l. 226/2004) ed è rimasto solo per riferimento storico.
  • Retribuzione o indennità: durante il richiamo spetta al lavoratore la retribuzione o un'indennità nelle condizioni stabilite dall'art. 2110, primo comma.
  • Anzianità di servizio: il periodo di richiamo è computato nell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 2110, terzo comma.
  • Fonti normative di riferimento: il d.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) e le disposizioni speciali regolano i dettagli della tutela economica durante il servizio militare.
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Struttura e portata attuale dell'articolo

L'art. 2111 c.c. si presenta oggi come norma in larga parte residuale. Il primo comma, che disponeva la risoluzione del contratto di lavoro in caso di chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, e' stato svuotato di contenuto pratico dalla sospensione della leva obbligatoria introdotta dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 (e poi confermata dalle riforme successive). Rimane, tuttavia, il secondo comma, che disciplina il richiamo alle armi, ipotesi tuttora possibile in caso di mobilitazione o servizio di riserva.

Il rinvio all'art. 2110 c.c.

Il secondo comma opera un rinvio espresso al primo e al terzo comma dell'art. 2110 c.c., con la conseguenza che al lavoratore richiamato alle armi si applicano:

  • la garanzia della retribuzione o di un'indennita' durante l'assenza (art. 2110, comma 1);
  • il computo del periodo di assenza nell'anzianita' di servizio (art. 2110, comma 3).

Non si applica invece il secondo comma dell'art. 2110, relativo al diritto di recesso per superamento del comporto: la ratio e' che il richiamo militare e' un evento straordinario imposto dall'autorità pubblica, e sarebbe iniquo consentire al datore di recedere per un'assenza dovuta a obblighi pubblicistici del lavoratore.

Tutela economica durante il richiamo

Il lavoratore richiamato alle armi percepisce dal Ministero della Difesa un assegno pari alla paga e alle competenze accessorie proprie del grado militare ricoperto. Il datore di lavoro e' normalmente esonerato dall'integrazione salariale durante il richiamo, ma i CCNL possono prevedere trattamenti migliorativi. Si pensi a Tizio, impiegato bancario, richiamato per esercitazioni di riserva per trenta giorni: il suo CCNL potrebbe garantire la piena retribuzione aziendale, computata al netto dell'assegno militare.

Anzianita' e altri istituti contrattuali

Grazie al rinvio all'art. 2110, comma 3, il periodo di richiamo e' computato nell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti: TFR, scatti di anzianita', maturazione delle ferie. Caio, operaio con dieci anni di anzianita', non subisce alcuna decurtazione del suo percorso professionale per un richiamo di sessanta giorni.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina speciale e' contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) e nel relativo regolamento (d.p.r. 90/2010). Queste norme definiscono le modalità del richiamo, la durata massima, gli obblighi di comunicazione del lavoratore al datore e le procedure per il rientro in servizio. Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore l'ordine di richiamo e ha diritto a riprendere il proprio posto al termine del servizio militare, senza alcuna modifica peggiorativa delle condizioni contrattuali.

Profili pratici per il datore di lavoro

Il datore che riceve la comunicazione di richiamo del dipendente deve: (1) astenersi da qualsiasi atto pregiudizievole durante l'assenza; (2) computare il periodo nell'anzianita'; (3) garantire il reintegro nella medesima posizione al rientro. Eventuali clausole contrattuali che prevedano la risoluzione del rapporto in caso di richiamo sarebbero nulle per contrasto con la norma imperativa.

Domande frequenti

La leva obbligatoria e' ancora disciplinata dall'art. 2111 c.c.?

Il primo comma sull'obblighi di leva e' ormai privo di applicazione pratica, essendo stata sospesa la leva obbligatoria dalla legge 226/2004. Rimane applicabile il secondo comma sul richiamo alle armi.

Il lavoratore richiamato alle armi ha diritto alla retribuzione dal datore?

Non necessariamente. Spetta un assegno militare dallo Stato; il datore e' obbligato a integrare solo se il CCNL lo prevede. In ogni caso il periodo e' computato nell'anzianita' di servizio.

Il datore può licenziare il lavoratore durante il richiamo militare?

No. A differenza della malattia, non si applica il meccanismo del comporto, che presuppone un diritto datoriale di recesso dopo un certo periodo. Il richiamo militare e' un evento pubblicistico che sospende il rapporto senza autorizzare il licenziamento.

Il periodo di richiamo conta per il TFR?

Si'. Il rinvio all'art. 2110, terzo comma, garantisce il computo nell'anzianita' di servizio, con effetti sul TFR, sugli scatti e sulla maturazione delle ferie.

Cosa deve fare il lavoratore quando riceve l'ordine di richiamo?

Deve comunicare tempestivamente al datore l'ordine di richiamo, esibire la documentazione militare e, al termine del servizio, rientrare nel proprio posto di lavoro. Il datore e' obbligato a reintegrarlo nelle medesime condizioni.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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