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Art. 2114 c.c. Previdenza ed assistenza obbligatorie
In vigore
Le leggi speciali [e le norme corporative] (1) determinano i casi e le forme di previdenza e di assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Funzione sistematica della norma
L'art. 2114 c.c. costituisce la norma di raccordo tra il codice civile e il sistema previdenziale obbligatorio. In poche righe, la disposizione enuncia il principio della riserva di legge in materia di previdenza e assistenza: e' la legge, e solo essa, a determinare quando e come scatta l'obbligo previdenziale, quali contribuzioni sono dovute e quali prestazioni spettano ai lavoratori.
La norma ha carattere dichiarativo e di rinvio: non disciplina direttamente i singoli istituti previdenziali, ma ne affida la regolamentazione alle leggi speciali. Il sistema previdenziale italiano e' dunque fondato su una pluralita' di fonti legislative speciali che si sviluppano su questa base codicistica.
Il principio di obbligatorieta'
L'obbligatorieta' della previdenza e dell'assistenza significa che datore di lavoro e prestatore non possono sostituire o eliminare contrattualmente le forme di previdenza legale. Si pensi a Tizio e Caio che in un contratto di lavoro stabilissero di sostituire i contributi INPS con un fondo pensione privato di pari importo: tale clausola sarebbe nulla per contrasto con la norma imperativa dell'art. 2114, e l'obbligo contributivo verso l'INPS sussisterebbe comunque.
Le forme di previdenza complementare (fondi pensione ex d.lgs. 252/2005) si affiancano a quella obbligatoria ma non la sostituiscono; analogamente, i contratti collettivi possono prevedere prestazioni aggiuntive (welfare aziendale) senza toccare quelle obbligatorie.
Le leggi speciali di attuazione
L'art. 2114 trova attuazione in un corpus articolato di leggi speciali:
Previdenza e assistenza: distinzione concettuale
La norma menziona sia la previdenza, che copre eventi prevedibili e legati alla carriera lavorativa (vecchiaia, invalidita', disoccupazione), sia l'assistenza, che copre stati di bisogno indipendenti dalla carriera (malattia generica, maternita', assistenza ai non autosufficienti, tramite l'INPS nelle sue funzioni assistenziali). Questa distinzione ha rilevanza anche sul piano del finanziamento: la previdenza e' tipicamente contributiva (finanziata dalle contribuzioni di datori e lavoratori), mentre l'assistenza puo' essere finanziata dalla fiscalita' generale.
Evoluzione e prospettive
Con il d.lgs. 509/1994 e il d.lgs. 103/1996 alcune categorie professionali (medici, avvocati, ingegneri) hanno ottenuto la privatizzazione dei propri enti previdenziali, che restano obbligatori per gli iscritti agli albi ma fuoriescono dal circuito INPS. La norma dell'art. 2114, tuttavia, rimane applicabile anche a questi sistemi nella misura in cui la legge speciale ne confermi l'obbligatorieta'.
Domande frequenti
Datore e lavoratore possono accordarsi per non versare i contributi INPS?
No. La previdenza obbligatoria e' imposta dalla legge e non puo' essere derogata da accordi privati. Qualsiasi clausola contrattuale che elimini o riduca i contributi obbligatori e' nulla, e l'obbligo contributivo sussiste comunque.
Chi stabilisce le aliquote contributive INPS?
La legge speciale, non le parti del contratto di lavoro. Le aliquote sono fissate da provvedimenti legislativi e periodicamente aggiornati; datore e lavoratore non hanno alcun potere di modificarle pattiziamente.
La previdenza complementare sostituisce quella obbligatoria?
No. I fondi pensione complementari (d.lgs. 252/2005) si aggiungono alla previdenza obbligatoria INPS ma non la sostituiscono. L'adesione al fondo complementare non esime dal versamento dei contributi obbligatori.
L'art. 2114 si applica anche ai liberi professionisti?
In parte. I professionisti iscritti ad albi con casse previdenziali privatizzate (d.lgs. 509/1994) sono soggetti alle norme delle rispettive casse, che mantengono il carattere obbligatorio. L'art. 2114 funge da principio generale anche per questi sistemi.
Cosa si intende per 'assistenza' distinta dalla 'previdenza'?
La previdenza copre eventi legati alla carriera (pensione, disoccupazione, infortuni); l'assistenza copre stati di bisogno indipendenti (malattia generica, supporto ai non autosufficienti) e puo' essere finanziata dalla fiscalita' generale oltre che dai contributi.