Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2115 c.c. Contribuzioni

In vigore

Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative] (1), l’imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L’imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all’assistenza.

⚖ Aggiornato dalla Legge di Bilancio 2026
Questo articolo è interessato da 1 comma della Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

In sintesi

  • Ripartizione delle contribuzioni: salvo diversa disposizione di legge, datore e lavoratore contribuiscono in parti eguali agli enti di previdenza e assistenza.
  • Responsabilità del datore: l'imprenditore è l'unico soggetto responsabile del versamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore.
  • Rivalsa del datore: il datore che ha versato la quota del lavoratore ha diritto di rivalsa, ma solo secondo le modalità previste dalle leggi speciali (tipicamente trattenuta in busta paga).
  • Nullità dei patti elusivi: è nullo qualsiasi accordo diretto a eludere gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
  • Collegamento sistematico: la norma integra l'art. 2114 c.c. e trova attuazione nelle leggi speciali INPS/INAIL che fissano le aliquote effettive a carico di ciascuna parte.
Indice dei contenuti

La ripartizione contributiva tra datore e lavoratore

L'art. 2115 c.c. stabilisce il principio generale della contribuzione paritaria: in assenza di una diversa previsione legale, datore e lavoratore concorrono in egual misura al finanziamento degli enti di previdenza e assistenza. Nella pratica, tuttavia, le leggi speciali derogano ampiamente a questo schema: le aliquote effettive fissate dalla legislazione previdenziale italiana pongono a carico del datore una quota sensibilmente maggiore rispetto a quella del lavoratore.

Ad esempio, per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'INPS (gestione separata esclusa), il contributo IVS (invalidita', vecchiaia, superstiti) ammonta a circa il 33% della retribuzione imponibile, di cui circa 9,19% a carico del lavoratore e circa 23,81% a carico del datore. Il principio di parità dell'art. 2115 e' quindi una regola suppletiva, sistematicamente derogata.

La responsabilità del datore per il versamento

Il secondo comma attribuisce al datore di lavoro la responsabilità esclusiva del versamento dei contributi verso gli enti previdenziali, anche per la quota che tecnicamente grava sul lavoratore. ciò significa che l'INPS (o l'INAIL o altro ente) può agire esclusivamente contro il datore per recuperare i contributi omessi, indipendentemente da chi ne dovesse sostenere l'onere economico.

Tizio, dipendente di Caio, non ha alcun rapporto diretto con l'INPS ai fini del versamento contributivo: e' Caio che, ogni mese, deve calcolare il contributo totale, trattenere la quota a carico di Tizio dalla busta paga e versare il tutto all'ente entro le scadenze di legge (tipicamente il 16 del mese successivo). Se Caio omette il versamento, risponde penalmente (art. 2, d.lgs. 463/1983) e civilmente verso l'INPS, indipendentemente dall'avvenuta trattenuta sulla busta di Tizio.

Il diritto di rivalsa

Il secondo comma riconosce al datore il diritto di rivalsa sulla quota contributiva del lavoratore, ma solo secondo le modalità previste dalle leggi speciali. Nella pratica, la rivalsa si esercita mediante trattenuta mensile in busta paga al momento del pagamento della retribuzione. Il datore non può trattenere somme in modo retroattivo o irregolare: la trattenuta deve avvenire contestualmente alla corresponsione della retribuzione del mese di competenza. Una trattenuta indebita o in misura superiore alla quota di legge integra un illecito contrattuale.

La nullita' dei patti elusivi

Il terzo comma sancisce la nullita' assoluta di qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi previdenziali e assistenziali. La norma colpisce non solo i patti che esplicitamente escludono il versamento dei contributi, ma anche gli accordi che indirettamente mirano allo stesso risultato: retribuzioni in nero, contratti simulati, frazionamento artificioso del rapporto. Si tratta di nullita' di protezione dell'ordine pubblico previdenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice.

Un esempio classico: Tizio e il datore si accordano per retribuire parte delle prestazioni lavorative 'fuori busta', senza assoggettarle a contribuzione. Tale accordo e' nullo ex art. 2115, terzo comma, e il lavoratore può, anzi deve, dichiarare tali somme ai fini previdenziali. L'omissione contributiva espone il datore a sanzioni INPS e penali, nonché al recupero degli imponibili evasi con interessi e sanzioni.

Conseguenze dell'omissione contributiva per il lavoratore

L'omissione contributiva del datore può pregiudicare il diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali (pensione, indennita' di disoccupazione). La giurisprudenza ha tuttavia elaborato il principio di automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.): le prestazioni sono dovute dall'ente previdenziale anche in caso di omissione contributiva del datore, che risponde verso l'ente del danno cagionato. Il lavoratore non deve quindi subire le conseguenze dell'inadempimento altrui.

Domande frequenti

Chi e' responsabile del versamento dei contributi INPS?

Il datore di lavoro e' l'unico responsabile del versamento verso l'INPS, anche per la quota a carico del lavoratore. L'ente previdenziale agisce esclusivamente contro il datore in caso di omissione, indipendentemente dalle trattenute effettuate in busta paga.

Datore e lavoratore pagano la stessa quota di contributi?

È la regola generale del codice, ma le leggi speciali derogano ampiamente: nella pratica il datore versa una quota molto più alta del lavoratore. Per la pensione INPS dei dipendenti privati, il datore paga circa il 23,81% e il lavoratore circa il 9,19% della retribuzione imponibile.

Il datore può recuperare dal lavoratore la quota contributiva che ha versato?

Si', ma solo mediante trattenuta in busta paga nel mese di competenza. Non sono ammesse trattenute retroattive o in misura superiore alla quota di legge. Una trattenuta irregolare configura un illecito contrattuale.

Cosa succede se il datore non versa i contributi? Il lavoratore perde la pensione?

No. Vige il principio di automaticita' delle prestazioni (art. 2116 c.c.): l'INPS eroga comunque la prestazione e recupera i contributi omessi direttamente dal datore inadempiente. Il lavoratore non deve subire le conseguenze dell'omissione altrui.

È valido un accordo per lavorare in nero senza versare contributi?

No. Qualsiasi patto diretto a eludere gli obblighi contributivi e' nullo ai sensi dell'art. 2115, terzo comma. Il datore resta comunque obbligato al versamento dei contributi e risponde penalmente per l'omissione, oltre alle sanzioni INPS.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.