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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2108 c.c. Lavoro straordinario e notturno

In vigore

In caso di prolungamento dell’orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con una maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge [o dalle norme corporative] (1).

In sintesi

  • Maggiorazione per straordinario: le ore prestate oltre l'orario normale devono essere retribuite con una percentuale aggiuntiva rispetto alla paga ordinaria.
  • Maggiorazione per lavoro notturno: il lavoro notturno non inserito in turni periodici regolari deve essere retribuito con un supplemento rispetto al lavoro diurno.
  • Fonte della regolamentazione: i limiti, la durata e la misura delle maggiorazioni sono stabiliti dalla legge e, soprattutto, dai contratti collettivi nazionali.
  • Limite orario settimanale: il d.lgs. 66/2003 fissa l'orario normale a 40 ore settimanali e pone un tetto di 48 ore (incluso straordinario) come media su quattro mesi.
  • Tutela della salute: la disciplina e' funzionale alla protezione della salute e sicurezza del lavoratore, con obblighi di sorveglianza sanitaria per i notturni abituali.

La norma nel sistema delle fonti del diritto del lavoro

L'articolo 2108 c.c. stabilisce il principio della maggiorazione retributiva per il lavoro straordinario e notturno, rinviando alla legge e alla contrattazione collettiva la determinazione dei limiti quantitativi e delle percentuali di aumento. Si tratta di una norma-cornice che il legislatore ha riempito principalmente con il d.lgs. 66/2003 (attuazione delle Direttive europee sull'orario di lavoro) e con i CCNL di categoria.

Il lavoro straordinario

Il d.lgs. 66/2003 definisce l'orario normale di lavoro in 40 ore settimanali (art. 3). Il lavoro straordinario e' quello prestato oltre tale limite. La norma comunitaria e italiana pone un tetto massimo di 48 ore settimanali, incluso lo straordinario, come media calcolata su un periodo di riferimento (di norma quattro mesi, elevabile fino a dodici dal CCNL). Salvo emergenze o accordi specifici, lo straordinario richiede il consenso del lavoratore o e' disciplinato dal contratto collettivo.

Le percentuali di maggiorazione per lo straordinario variano a seconda del CCNL: tipicamente vanno dal 15% al 30% per le prime ore, con maggiorazioni superiori per lo straordinario festivo o nelle fasce notturne.

Il lavoro notturno

Il d.lgs. 66/2003 qualifica come periodo notturno le ore tra la mezzanotte e le 5 del mattino (o la fascia di sette ore consecutive che include tale intervallo, come stabilito dal CCNL). Il lavoratore notturno e' chi svolge almeno tre ore di lavoro notturno per almeno 80 giorni l'anno. L'art. 2108 distingue il lavoro notturno in turni periodici regolari, per il quale la maggiorazione puo' essere gia' conglobata nella retribuzione di turno, dal lavoro notturno eccezionale o non programmato, che deve essere compensato con una specifica maggiorazione.

Obblighi del datore e tutela della salute

Il datore che impieghi lavoratori notturni e' soggetto a obblighi specifici: valutazione del rischio, sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, possibilita' di trasferimento al turno diurno in caso di accertati problemi di salute. Particolari limitazioni valgono per le lavoratrici in gravidanza e i genitori di bambini piccoli, che hanno diritto a non essere adibiti al lavoro notturno in determinati periodi.

Conseguenze del mancato pagamento delle maggiorazioni

Il mancato riconoscimento delle maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno costituisce inadempimento contrattuale. Il lavoratore puo' agire in giudizio per ottenere le differenze retributive, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. Il credito retributivo si prescrive in cinque anni (dieci se il rapporto e' assistito da stabilita' reale), con decorrenza dalla cessazione del rapporto nei casi in cui la prescrizione in costanza di rapporto sia ritenuta non applicabile.

Esempio pratico

Tizio, operaio metalmeccanico, lavora dalle 22 alle 6 per una settimana a causa di un'emergenza produttiva non rientrante nei turni abituali. Caio, il datore, dovra' corrispondere sia la maggiorazione per le ore di lavoro notturno (ad es. 30% sul salario base secondo il CCNL metalmeccanici) sia, se le ore superate le 40 settimanali, la maggiorazione per straordinario, le due voci potendo cumularsi per le ore che ricadono in entrambe le fasce.

Domande frequenti

Da quante ore settimanali scatta il diritto alla maggiorazione per lavoro straordinario?

Dall'ora successiva alle 40 ore settimanali, che e' l'orario normale fissato dal d.lgs. 66/2003. Il tetto massimo complessivo e' di 48 ore settimanali come media su quattro mesi.

Quando il lavoro notturno non da' diritto alla maggiorazione?

Se e' inserito in turni periodici regolari, la maggiorazione puo' essere gia' conglobata nella retribuzione di turno come previsto dal CCNL. Solo il lavoro notturno non programmato deve essere separatamente maggiorato.

Quali percentuali di maggiorazione si applicano di solito allo straordinario?

Le percentuali variano per CCNL: tipicamente il 15-25% per le prime ore di straordinario feriale, con percentuali piu' alte (30-50%) per lo straordinario festivo o nelle ore notturne.

Un lavoratore puo' rifiutarsi di fare lavoro straordinario?

In generale si', salvo i casi previsti dal CCNL o dalla legge (necessita' imprescindibili, forza maggiore). Molti contratti collettivi prevedono obblighi limitati di straordinario con il consenso del lavoratore.

Cosa succede se il datore non paga le maggiorazioni per straordinario o lavoro notturno?

Il lavoratore puo' agire in giudizio per recuperare le differenze retributive con interessi e rivalutazione. Il credito si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.