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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 429 c.p.c. – Pronuncia della sentenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nell’udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza [1].

Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all’udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

[1] Comma così sostituito dall’art. 53, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

In sintesi

  • Giudice esaurita discussione e conclusioni delle parti pronuncia sentenza in udienza leggendo dispositivo
  • Legge esposizione ragioni di fatto e diritto della decisione (motivazione)
  • Se controversia particolarmente complessa, giudice può fissare termine fino 60 giorni per deposito sentenza
  • Su richiesta parti, concede termine non superiore 10 giorni per note difensive rinviando a successiva udienza

Pronuncia della sentenza: giudice esaurita discussione legge dispositivo e ragioni di fatto/diritto. Termini per deposito entro 60 giorni se complessa.

Ratio

La norma disciplina le modalità formali e sostanziali della pronuncia della sentenza nel rito speciale del lavoro. Lo scopo è garantire immediatezza e oralità, ma anche permettere al giudice di pronunziare una sentenza completa e ben motivata, specie nelle cause complesse.

Il rinvio per note difensive garantisce anche alle parti di controbattere le posizioni altrui prima della decisione finale.

Analisi

Nel primo comma, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza in udienza leggendo il dispositivo (parte decisoria: chi vince, chi perde, cosa paga) e l'esposizione delle ragioni di fatto e diritto (motivazione: perché il giudice decide così).

Nel secondo comma, se la controversia è di particolare complessità, il giudice fissa nel dispositivo un termine non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza. Significa che il dispositivo è letto in udienza, ma la motivazione completa viene depositata entro 60 giorni.

Nel terzo comma, se il giudice lo ritiene opportuno e su richiesta delle parti, concede termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive (ulteriori scritti delle parti) e rinvia la causa all'udienza successiva per discussione e pronuncia della sentenza.

Nel quarto comma, quando il giudice condanna al pagamento di crediti di lavoro, deve determinare gli interessi nella misura legale e il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per diminuzione di valore del credito.

Quando si applica

La pronuncia della sentenza avviene sempre alla conclusione della discussione nel rito speciale. Se la causa è semplice, la sentenza può essere pronunciata completamente in udienza. Se la causa è complessa (controversia di infortunio con perizia tecnica, calcolo danni biologico, discussione di giurisprudenza), il giudice può prendere più tempo depositando la motivazione completa entro 60 giorni.

Le note difensive sono concesse quando una parte chiede di replicare alle conclusioni dell'avversario prima della pronuncia definitiva.

Connessioni

L'articolo rimanda alle norme sulla sentenza nel codice civile (artt. 130-145 c.p.c.) e alle disposizioni sulla motivazione obbligatoria. Si collega all'articolo 420 sul procedimento generale nel rito speciale e all'articolo 423 sulle ordinanze di pagamento.

Implicitamente rinvia al diritto di appello e ai termini per proporre gravami, sebbene l'articolo non li specifichi.

Domande frequenti

Quando il giudice pronuncia la sentenza nel rito speciale del lavoro?

Dopo aver esaurito la discussione orale e sentito le conclusioni delle parti. Legge il dispositivo (decisione) e l'esposizione delle ragioni di fatto e diritto (motivazione) in udienza.

Cosa accade se la sentenza è molto complessa?

Il giudice può fissare termine fino a 60 giorni per il deposito della sentenza. Significa che il dispositivo è comunicato in udienza, ma la motivazione completa viene depositata entro 60 giorni in cancelleria.

Le parti possono chiedere ulteriore tempo prima della sentenza?

Sì, su richiesta delle parti il giudice può concedere termine non superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive (ulteriori scritti), rinviando la pronuncia della sentenza a successiva udienza.

Come il giudice calcola il risarcimento per crediti di lavoro arretrato?

Deve determinare gli interessi nella misura legale (di norma 2,5% annuo per crediti di lavoro) e il maggior danno per diminuzione di valore del credito (inflazione, perdita di potere d'acquisto dal giorno di maturazione).

La sentenza del rito speciale del lavoro è soggetta ad appello?

Sì, in linea di principio è impugnabile per appello come le sentenze ordinarie, salvo limitazioni previste da norme specifiche su determinate materie (es. accertamento pregiudiziale del contratto).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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