Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 428 c.p.c. – Incompetenza del giudice
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando una causa relativa ai rapporti di cui all’articolo 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l’incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all’articolo 416 ovvero rilevata d’ufficio dal giudice non oltre l’udienza di cui all’articolo 420.
Quando l’incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al tribunale in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 427 - Art. 427 c.p.c.: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario→Cod. proc. civ. art. 429 - Articolo 429 Codice di Procedura Civile: Pronuncia della sentenza→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 426 c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale→Articolo 430 Codice di Procedura Civile: Deposito della sentenza→Art. 425 c.p.c.: Richiesta di informazioni e osservazioni alle a→Articolo 431 Codice di Procedura Civile: Esecutorietà della sentenza→Art. 424 c.p.c.: Assistenza del consulente tecnico→Art. 432 c.p.c.: Valutazione equitativa delle prestazioni→Art. 423 c.p.c.: Ordinanze per il pagamento di somme
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La competenza territoriale nel rito del lavoro: un regime speciale
L'art. 428 c.p.c. introduce per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. un regime speciale in materia di incompetenza territoriale, che si discosta significativamente dalle regole del rito ordinario. Nel processo civile ordinario, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'incompetenza per territorio semplice (non esclusiva) non è rilevabile d'ufficio e deve essere eccepita dal convenuto nella comparsa di risposta a pena di decadenza. Nel rito del lavoro, invece, il legislatore ha attribuito al giudice il potere di rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale, in considerazione delle caratteristiche del rapporto tutelato e della posizione di debolezza del lavoratore.
Il rilievo officioso dell'incompetenza territoriale
L'art. 428 c.p.c. prevede espressamente che nei giudizi relativi alle controversie di cui all'art. 409, l'incompetenza per territorio può essere rilevata dal giudice d'ufficio. Questo potere officioso si giustifica con la natura inderogabile dei criteri di competenza territoriale nel rito del lavoro: l'art. 413 c.p.c. stabilisce criteri alternativi di competenza (luogo in cui è sorto il rapporto, luogo in cui si trova l'azienda, residenza o domicilio del lavoratore) che non possono essere derogati convenzionalmente dalle parti e che il giudice deve far rispettare anche in assenza di eccezione di parte.
Esempio pratico: Tizio, lavoratore residente a Milano che ha prestato lavoro presso una filiale di Roma di un'azienda con sede a Napoli, propone il ricorso avanti al Tribunale di Torino (ove non ricorre alcuno dei criteri ex art. 413 c.p.c.). Il giudice di Torino è tenuto a dichiarare la propria incompetenza territoriale d'ufficio, anche se il datore di lavoro Caio non ha eccepito nulla.
I termini per il rilievo: prima udienza di discussione
Il rilievo dell'incompetenza, sia officioso che su eccezione di parte, deve avvenire entro la prima udienza di discussione. Se entrambe le parti non sono ancora costituite a tale udienza, il termine è prorogato fino alla fine delle attività dell'udienza fissata per la costituzione delle parti. Questi termini introducono una preclusione temporale: una volta superata la prima udienza di discussione senza che l'incompetenza sia stata rilevata, essa non può più essere dichiarata, e il giudice deve proseguire il giudizio anche se territorialmente incompetente.
La ratio di questa preclusione è la tutela della certezza processuale e l'economia dei giudizi: sarebbe controproducente consentire che la questione di competenza emerga in fasi avanzate del processo, dopo che le parti abbiano già svolto attività difensiva significativa.
Distinzione tra incompetenza per territorio e per materia/valore
L'art. 428 c.p.c. si riferisce specificamente all'incompetenza per territorio. L'incompetenza per materia e per valore obbedisce a regole diverse e può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c. Nel rito del lavoro, la competenza per materia è attribuita al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, senza possibilità di deroga convenzionale.
Effetti della declaratoria di incompetenza
Quando il giudice dichiara la propria incompetenza territoriale, indica il giudice competente e rimette la causa a quest'ultimo. Le parti devono riassumere il giudizio davanti al giudice indicato entro il termine perentorio stabilito nell'ordinanza di rimessione. Il mancato rispetto del termine comporta l'estinzione del processo. Gli atti compiuti e le prove acquisite davanti al giudice incompetente mantengono la loro efficacia davanti al giudice competente, in applicazione del principio generale di economia processuale.
Domande frequenti
Nel rito del lavoro il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza territoriale?
Sì. A differenza del rito ordinario, dove l'incompetenza territoriale semplice non è rilevabile d'ufficio, nell'art. 428 c.p.c. il giudice del lavoro ha il potere-dovere di rilevarla autonomamente, in ragione dell'inderogabilità dei criteri ex art. 413 c.p.c.
Entro quando va rilevata l'incompetenza territoriale nel processo del lavoro?
Entro la prima udienza di discussione. Se le parti non sono ancora costituite, entro la fine dell'udienza fissata per la loro costituzione. Decorso tale termine, l'incompetenza territoriale non può più essere dichiarata.
Quali sono i criteri di competenza territoriale nel rito del lavoro?
L'art. 413 c.p.c. prevede criteri alternativi: luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro, luogo in cui si trova o si trovava l'azienda o una sua dipendenza, residenza o domicilio del lavoratore al momento della proposizione della domanda. Tali criteri sono inderogabili convenzionalmente.
Cosa succede dopo la declaratoria di incompetenza territoriale?
Il giudice indica il giudice competente e rimette la causa a quest'ultimo. Le parti devono riassumere il giudizio entro il termine perentorio indicato nell'ordinanza, pena l'estinzione del processo.
L'incompetenza per materia nel rito del lavoro segue le stesse regole dell'incompetenza territoriale?
No. L'incompetenza per materia è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio ai sensi dell'art. 38 c.p.c., senza i limiti temporali previsti dall'art. 428 per la sola incompetenza territoriale.