Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 424 c.p.c. – Assistenza del consulente tecnico
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell’articolo 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell’articolo 420.
Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente articolo 422.
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 423 - Art. 423 c.p.c.: Ordinanze per il pagamento di somme→Cod. proc. civ. art. 425 - Art. 425 c.p.c.: Richiesta di informazioni e osservazioni alle a→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 422 Codice di Procedura Civile: Registrazione su nastro→Art. 426 c.p.c.: Passaggio dal rito ordinario al rito speciale→Articolo 421 Codice di Procedura Civile: Poteri istruttori del giudice→Art. 427 c.p.c.: Passaggio dal rito speciale al rito ordinario→Art. 420-bis c.p.c.: Accertamento pregiudiziale sull’efficacia→Art. 420 c.p.c.: Udienza di discussione della causa→Articolo 428 Codice di Procedura Civile: Incompetenza del giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Nomina del giudice di consulenti tecnici in qualunque momento, prelevati da albi speciali, con termini per relazione scritta entro 20 giorni.
Ratio
La norma attribuisce al giudice il potere di nominare consulenti tecnici quando la causa riguardi questioni di natura tecnica o specialistica che eccedono la competenza giuridica del giudice. Nel rito del lavoro, tipicamente servono per valutare infortuni, malattie professionali, responsabilità civile di tecnici o artigiani, danno biologico.
Il ricorso a consulenti tecnici garantisce che il giudice disporrebbe di valutazioni tecniche autorevoli, e previene decisioni tecnicamente scorrette.
Analisi
L'articolo dà al giudice il potere di nominare uno o più consulenti tecnici in qualunque momento, se la natura della controversia lo richiede. I consulenti devono essere scelti da albi speciali (ordini professionali, collegi). Nel secondo comma, il consulente può riferire verbalmente e in tal caso le dichiarazioni sono raccolte integralmente a verbale (salvo quanto previsto dall'art. 422 sulla registrazione su nastro).
Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa termine non superiore a 20 giorni, non prorogabile. Scaduto il termine, la causa è rinviata ad altra udienza per discussione della relazione.
Quando si applica
La nomina di consulenti tecnici è frequente nei procedimenti di lavoro che riguardino infortuni (accertamento della responsabilità aziendale), malattie professionali (nesso di causalità), danno biologico (quantificazione), controversie su brevetti o proprietà intellettuale, costruzioni o impianti industriali.
Il giudice ordina accesso sul luogo dove il consulente possa effettuare ispezioni tecniche. Il consulente redige relazione e può depositarla entro il termine perentorio di 20 giorni.
Connessioni
L'articolo rimanda all'articolo 61 c.p.c. sui criteri di scelta dei consulenti da albi speciali, all'articolo 420 (disposizioni sul rito del lavoro) e all'articolo 422 sulla registrazione delle deposizioni.
Si collega anche alla disciplina generale della consulenza tecnica nel procedimento ordinario e al ruolo del perito nel codice di procedura civile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha subito infortunio in cantiere presso la ditta di Caio e rivendica il risarcimento danni. Il giudice, ritenendo necessario accertare tecnicamente l'origine dell'infortunio, nomina un ingegnere da albo speciale come consulente tecnico. L'ingegnere accede al cantiere, redige relazione entro 20 giorni, e riferisce in giudizio circa le responsabilità della ditta sul verificarsi dell'infortunio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio, dipendente di Mevio in una fabbrica tessile, contrae malattia professionale (asbestosi) e chiede il riconoscimento. Il giudice nomina un medico pneumologo da albo quale consulente tecnico. Mevio deposita il fascicolo medico dell'azienda, il consulente esamina i referti e redige relazione entro 20 giorni, concludendo sul nesso di causalità tra l'esposizione in azienda e la malattia di Sempronio.
Domande frequenti
Chi sceglie il consulente tecnico nel rito del lavoro?
È il giudice che nomina il consulente tecnico, scegliendolo da albi speciali (ordini professionali, collegi). Le parti possono proporre nominativi, ma la scelta finale è del giudice.
Il consulente tecnico deve essere presente in udienza?
Non necessariamente. Il consulente può depositare relazione scritta (con termine fino a 20 giorni), oppure può riferire verbalmente in udienza e le sue dichiarazioni sono raccolte integralmente a verbale.
Il consulente tecnico può andare in cantiere o nel luogo di lavoro?
Sì, il giudice dispone accesso sul luogo di lavoro per il consulente tecnico, se necessario all'accertamento dei fatti (es. ispezione visiva di macchinari, condizioni di sicurezza).
Quanto tempo ha il consulente per depositare la relazione scritta?
Il giudice fissa termine non superiore a 20 giorni, non prorogabile. Scaduto il termine, la causa è rinviata a successiva udienza per discussione della relazione tecnica.
Le parti possono contestare le conclusioni del consulente?
Sì, le parti possono contrastare le conclusioni del consulente con argomenti e contro-consulenze proprie (nominate dalle parti). Il giudice valuta poi la credibilità e fondatezza tecnica di entrambe le posizioni.