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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 421 c.p.c. – Poteri istruttori del giudice

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420 [1].

Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.

Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247.

Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.

[1] Le parole «dell’articolo precedente» sono state sostituite dalle parole «dell’articolo 420» dall’art. 53, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

In sintesi

  • Giudice indica alle parti irregolarità degli atti con termine per sanare, salvo diritti acquisiti
  • Dispone d'ufficio ammissione di ogni mezzo di prova anche oltre i limiti del codice civile, escluso giuramento decisorio
  • Ordina accesso sul luogo di lavoro se necessario all'accertamento dei fatti e esame testimoni in loco
  • Può ordinare comparizione di persone incapaci di testimoniare ai fini dell'interrogatorio libero sui fatti

Poteri ampi del giudice per ammettere prove, ordire accesso al luogo di lavoro, interrogare testimoni e autorità informative alle associazioni sindacali.

Ratio

La norma attribuisce al giudice del rito speciale del lavoro poteri istruttori molto ampi, superiori a quelli del giudice ordinario. Questo riflette la natura particolare del rito del lavoro, dove l'equilibrio tra le parti è spesso asimmetrico (lavoratore versus datore) e quindi il giudice deve avere strumenti per accertare completamente i fatti controversi.

L'ampiezza dei poteri mira a garantire una tutela effettiva dei diritti del lavoratore e a permettere al giudice di raggiungere il massimo grado di conoscenza dei fatti della controversia.

Analisi

L'articolo si divide in tre commi. Nel primo, il giudice deve indicare alle parti le irregolarità degli atti e documenti, concedendo termine per sanare, salvo i diritti già acquisiti. Nel secondo comma, il giudice può disporre d'ufficio (senza richiesta di parte) l'ammissione di ogni mezzo di prova, eccetto il giuramento decisorio, e può richiedere informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali.

Nel terzo comma, il giudice ordina accesso sul luogo di lavoro se necessario per accertamento dei fatti, e può ordinare esame di testimoni in loco. Nel quarto comma, può ordinare comparizione di persone incapaci di testimoniare per interrogarle liberamente sui fatti della causa.

Quando si applica

I poteri istruttori si applicano in qualunque momento del rito del lavoro. Tipicamente il giudice ordina accesso al luogo di lavoro quando occorre verificare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa (infortunio, ambienti, orari), quando deve ascoltare testimoni nel contesto in cui i fatti sono avvenuti, o quando vuole acquisire informazioni dalle organizzazioni sindacali sulla pratica applicativa dei contratti collettivi.

Anche la disquisizione di testimoni incapaci è frequente quando il lavoratore è minore, interdetto o inabilitato: il giudice lo interroga direttamente senza vincoli della testimonianza ordinaria.

Connessioni

L'articolo rimanda all'articolo 420 (disposizioni sulla ammissione di prove), agli articoli 246 e 247 del codice civile sulla capacità di testimoniare, e all'articolo 425 c.p.c. sulla richiesta di informazioni alle associazioni sindacali.

Si collega inoltre alle norme generali sulla prova nel codice civile, ai poteri istruttori del giudice ordinario (che qui sono estesi) e alla disciplina dell'esame testimoniale e del confronto tra parti.

Domande frequenti

Il giudice può disporre una prova anche se le parti non la chiedono?

Sì, il giudice del lavoro ha il potere di disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche se nessuna parte l'ha richiesta. Questo vale per tutti i mezzi di prova eccetto il giuramento decisorio.

Cosa accade se le parti hanno depositato atti irregolari o documenti scorretti?

Il giudice deve indicare alle parti quali siano le irregolarità e concedere loro un termine per sanare gli atti, salvo i diritti che una parte abbia già acquisito. È un tentativo di correggersi prima di escludere l'atto dal procedimento.

Il giudice può ordinare visita al luogo di lavoro senza chiesta di parte?

Sì, il giudice può disporre d'ufficio l'accesso sul luogo di lavoro quando lo ritenga necessario per accertare i fatti controversi (es. condizioni ambientali, orari, postazioni di lavoro).

Chi non può testimoniare normalmente può essere interrogato dal giudice nel rito del lavoro?

Sì, il giudice può ordinare la comparizione di persone incapaci di testimoniare (minori, interdetti, inabilitati) e interrogarle liberamente sui fatti della causa, aggirando i limiti della testimonianza ordinaria.

Quale prova NON può disporre il giudice d'ufficio nel rito del lavoro?

Il giudice non può disporre d'ufficio il giuramento decisorio (il giuramento che una parte presta sulla veridicità dei propri fatti). Questo mezzo rimane nelle mani delle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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