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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite
  • Formula proposta transattiva o conciliativa; rifiuto senza giustificato motivo è valutabile dal giudice
  • Mancata comparizione personale è comportamento valutabile nella decisione
  • Verbale di conciliazione raggiunto ha efficacia di titolo esecutivo
  • Se causa matura per decisione, giudice pronuncia sentenza; ammette mezzi di prova; fissa udienza di rinvio massimo 10 giorni se necessario

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 420 c.p.c. – Udienza di discussione della causa

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Nell’udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa. La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell’udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell’udienza di rinvio per il deposito …

di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell’udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L’assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell’articolo 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell’articolo 416.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l’ufficio.

Le udienze di mero rinvio sono vietate.

In sintesi

  • Giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite
  • Formula proposta transattiva o conciliativa; rifiuto senza giustificato motivo è valutabile dal giudice
  • Mancata comparizione personale è comportamento valutabile nella decisione
  • Verbale di conciliazione raggiunto ha efficacia di titolo esecutivo
  • Se causa matura per decisione, giudice pronuncia sentenza; ammette mezzi di prova; fissa udienza di rinvio massimo 10 giorni se necessario

Udienza di discussione della causa: giudice interroga parti, tenta conciliazione, formula proposta transattiva, ammette mezzi di prova, fissa eventuale rinvio massimo 10 giorni.

Ratio

L'articolo 420 c.p.c. disciplina il momento cruciale del processo di lavoro: l'udienza di discussione della causa. La ratio è quella di creare un'occasione concreta in cui il giudice incontra le parti, ascolta direttamente le loro versioni dei fatti, tenta di risolvere la controversia per conciliazione (soluzione consensuale), e se ciò non avviene, provvede a definire il giudizio mediante sentenza. L'articolo enfatizza il ruolo attivo del giudice nel tentare la conciliazione, rispecchiando la filosofia del diritto processuale lavoristico che preferisce soluzioni consensuali al contenzioso.

La previsione che la mancata comparizione personale sia valutabile dal giudice incentiva le parti a presentarsi personalmente, garantendo una migliore comunicazione e una maggior probabilità di accordo. L'efficacia del verbale di conciliazione come titolo esecutivo assicura al lavoratore una rapida riscossione dell'importo concordato, senza bisogno di ulteriore sentenza.

Analisi

Nell'udienza fissata per la discussione, il giudice interroga liberamente le parti che compariscono personalmente, potendo domandare liberamente su circostanze rilevanti. Il giudice tenta sempre la conciliazione della lite, formulando alle parti una proposta transattiva o conciliativa (ad esempio: il datore propone un compenso X, il lavoratore accetta). Se le parti, o una di esse, rifiutano la proposta senza giustificato motivo, tale rifiuto costituisce comportamento che il giudice può valutare nella sua decisione finale, ad esempio come indizio di mala fede o di scarsa affidabilità della parte.

Se le parti raggiungono verbale di conciliazione, questo documento ha valore legale di titolo esecutivo, permettendo al creditore (ad esempio il lavoratore) di iscrivere il credito a ruolo per l'esecuzione forzata senza necessità di sentenza. La mancata comparizione personale delle parti è anch'essa un dato processuale valutabile dal giudice: se il convenuto non compare, il giudice può considerarlo come assenza che influisce sulla decisione.

Se la conciliazione non riesce, il giudice valuta se la causa è 'matura per la decisione' (ossia se i fatti sono sufficientemente istruiti e la decisione non richiede prove ulteriori). Se sì, invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, leggendone il dispositivo in udienza. Se sorgono questioni preliminari (giurisdizione, competenza) la cui decisione può definire il giudizio, il giudice può decidere prima su queste questioni. Il giudice ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che non abbiano potuto proporre prima, se ritiene rilevanti, disponendo l'assunzione immediata in udienza con ordinanza.

Quando l'assunzione delle prove non sia possibile nello stesso giorno, il giudice fissa un'altra udienza entro massimo 10 giorni, concedendo alle parti, se ricorrano motivi particolari, un termine perentorio massimo di 5 giorni per deposito di note difensive. Se vengono ammessi nuovi mezzi di prova, la controparte ha diritto di dedurre ulteriori prove di contraddittorio entro termine di 5 giorni.

Quando si applica

L'articolo 420 si applica al momento in cui l'udienza di discussione della causa è tenuta, ossia quando il giudice convoca le parti per discutere il merito della controversia. È la fase centrale del processo di lavoro, dove le parti devono necessariamente comparire (personalmente o mediante procuratore con speciale mandato di conciliazione e transazione) e dove il giudice assume un ruolo attivo nella risoluzione della lite.

Connessioni

L'articolo 420 si connette con l'art. 415 c.p.c. (che fissa la data dell'udienza), art. 416-419 c.p.c. (costituzione delle parti e domande riconvenzionali), art. 105 c.p.c. (intervento di terzi). È correlato alle norme sulla prova civile (artt. 210-292 c.p.c.), sulla sentenza (artt. 131-180 c.p.c.), e sugli effetti della conciliazione (titolo esecutivo). La chiamata in causa di terzi (artt. 102, 106, 107 c.p.c.) è disciplinata nei commi successivi dell'articolo medesimo.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio compariscono personalmente davanti al giudice del lavoro il 10 luglio 2026 per l'udienza di discussione. Il giudice interroga Tizio sui giorni di assenza e sugli eventi precedenti il licenziamento; interroga Caio sulle ragioni della cessazione. Il giudice tenta la conciliazione: propone che Caio paghi a Tizio 25.000 euro come compenso transattivo. Tizio accetta; Caio rifiuta senza motivo evidente (dice solo 'non voglio'). Il giudice redige un verbale di tentato accordo fallito. Questa rifiuto sarà valutato dal giudice nella decisione finale come indizio del comportamento processuale non collaborativo di Caio. La causa rimane matura per la decisione; il giudice assume testimonianza di un collega di Tizio sulle condizioni di lavoro e sugli ordini ricevuti, pronuncia sentenza in forma orale leggendo il dispositivo: condanna Caio al pagamento di 30.000 euro a favore di Tizio per licenziamento ingiustificato.

Caso 2: Sempronio e Mevio (datore) compariscono il 20 agosto 2026

Sempronio è presente personalmente; Mevio si presenta mediante procuratore incaricato (avv. Filano) ma il procuratore non conosce i dettagli delle provvigioni (ha mandato generico). Il giudice lo avverte che questa scarsa conoscenza sarà valutata negativamente. Il giudice tenta conciliazione: propone pagamento 35.000 euro. Il procuratore di Mevio dice che deve consultare il mandante. Il giudice rinvia l'udienza di 10 giorni per ulteriori negoziati e per audizione dei testimoni (clienti che hanno confermato l'attività di Sempronio). Al rinvio, viene raggiunto accordo verbale: Mevio pagherà 32.000 euro. Le parti firmano il verbale di conciliazione: questo diventa titolo esecutivo, senza necessità di sentenza. Sempronio potrà iscrivere il credito a ruolo per l'esecuzione forzata se Mevio non paga.​

Domande frequenti

Il giudice è obbligato a tentare sempre la conciliazione in udienza?

Sì, la legge prevede che il giudice 'tenta la conciliazione della lite' in ogni udienza di discussione. È un obbligo del giudice, parte della sua funzione nel processo di lavoro, anche se raramente conduce a successo.

Se le parti si conciliano verbalmente in udienza, la conciliazione è vincolante e esecutiva?

Sì, il verbale di conciliazione redatto in udienza ha efficacia di titolo esecutivo: il credito concordato può essere iscritto a ruolo per l'esecuzione forzata senza bisogno di sentenza del giudice.

Cosa succede se una parte rifiuta la proposta di conciliazione del giudice?

Il rifiuto, soprattutto se senza giustificato motivo, è comportamento valutabile dal giudice nella decisione finale. Può influire negativamente sulla valutazione complessiva della parte e sulla convinzione del giudice.

Devo necessariamente comparire personalmente all'udienza di discussione?

La legge consente la rappresentanza mediante procuratore generale o speciale con mandato di conciliazione e transazione. Tuttavia, la mancata comparizione personale è comportamento valutabile dal giudice, quindi potrebbe influire negativamente sulla vostra posizione.

Se nell'udienza emerge la necessità di assumere prove, quando si rinvia?

Il giudice rinvia l'udienza di massimo 10 giorni per permettere l'assunzione delle prove. Può concedere alle parti fino a 5 giorni prima della nuova udienza per deposito di ulteriori memorie difensive se ricorrano giusti motivi.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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