Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 419 c.p.c. – Intervento volontario

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.

In sintesi

  • Intervento volontario di terzi alle controversie di lavoro secondo art. 105 c.p.c.
  • Vietato oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, salvo integrazione necessaria del contraddittorio
  • Effettuato con le modalità previste da artt. 414 e 416 c.p.c., in quanto applicabili
  • Eccezione: intervento per integrazione necessaria del contraddittorio ammesso in qualunque momento
  • Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimità se giudice non fissa nuova udienza con termini minimi 10 giorni prima
Indice dei contenuti

Intervento volontario di terzi: vietato oltre il termine di costituzione del convenuto (10 giorni prima udienza); forme di artt. 414 e 416 c.p.c. in quanto applicabili.

Ratio

L'articolo 419 c.p.c. introduce una limitazione all'intervento volontario di terzi (ad esempio, un sindacato che intende intervenire a supporto del lavoratore) nel processo di lavoro. La ratio è quella di evitare allungamenti procedurali dovuti a interventi tardivi di soggetti terzi che complicano il giudizio quando ormai le parti originarie hanno già depositato le loro difese e l'udienza è fissata. Tuttavia, il legislatore riconosce un'eccezione importante: l'intervento volontario rimane possibile in qualunque momento qualora sia necessario per l'integrazione del contraddittorio, ossia per garantire la presenza di tutti i soggetti effettivamente interessati alla causa.

La Corte Costituzionale ha precisato nel 1983 che se l'intervento è ammesso, il giudice ha l'obbligo di fissare una nuova udienza con termini adeguati per permettere alle parti originarie di controbattere le doglianze del terzo interveniente, garantendo così la parità processuale.

Analisi

La regola generale è che l'intervento volontario di un terzo (ex art. 105 c.p.c., che concede ai terzi la facoltà di intervenire in una causa altrui per tutelarne l'interesse) non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto. Nel processo di lavoro, tale termine è di 10 giorni prima dell'udienza (art. 416). Quindi il terzo che vuole intervenire volontariamente deve presentare la sua istanza di intervento entro lo stesso termine: oltre quella data, l'intervento non è più ammissibile.

Quando l'intervento è ammesso, il terzo deve utilizzare le forme previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c., in quanto applicabili: dunque deve proporre la sua domanda (o memoria di intervento) con gli elementi essenziali e indicare i mezzi di prova, come un ricorrente ordinario. Il terzo interveniente diventa parte della causa al pari del ricorrente e del convenuto originari.

L'eccezione importante è quella dell'intervento volontario per 'integrazione necessaria del contraddittorio': questa locuzione indica il caso in cui la causa non può essere decisa equamente senza la presenza di un terzo (es. una causa fra datore e lavoratore dove è interessato anche il garante sindacale). In questa ipotesi, l'intervento è ammissibile in qualunque momento, anche in appello, purché sia veramente indispensabile.

Quando si applica

L'articolo 419 si applica sempre che un terzo voglia intervenire in una controversia di lavoro già promossa fra ricorrente e convenuto. È rilevante al momento in cui il terzo ne matura l'intenzione: se prima del decimo giorno prima dell'udienza, l'intervento è generalmente ammesso; se dopo, è vietato a meno che non sussista integrazione necessaria del contraddittorio. Praticamente, il terzo deve verificare con tempestività quale sia la data dell'udienza fissata e presentare la sua istanza in tempo.

Connessioni

L'articolo 419 si collega all'art. 105 c.p.c., che disciplina l'intervento volontario dei terzi nel procedimento civile ordinario. Rimanda anche agli artt. 414 e 416 c.p.c. per quanto riguarda la forma dell'intervento nel processo di lavoro. La sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 1983 ha precisato che il giudice ha il potere-dovere di fissare una nuova udienza con termini minimi di 10 giorni prima della quale le parti originarie possono depositare memorie di controreplica. Inoltre, intervengono le norme generali sui termini (art. 155 c.p.c.) e sulle comunicazioni (artt. 137-174 c.p.c.).

Casi pratici

Caso 1: Tizio ricorre il 15 maggio contro il suo datore Caio per licenziamento

L'udienza è fissata al 10 luglio. Caio si costituisce il 25 giugno. Il 26 giugno (14 giorni prima dell'udienza), il sindacato di categoria, che intende supportare Tizio, presenta istanza di intervento volontario in favore di Tizio, depositando una memoria dove espone le ragioni di diritto sindacale, indica i mezzi di prova (testimonanze di delegati sindacali), e spiega perché ha interesse a partecipare (rappresenta la categoria dei lavoratori). L'intervento è tempestivo (entro il 10 giugno, data limite = 10 giorni prima dell'udienza 10 luglio). Il giudice ammette l'intervento e fissa il 18 luglio come nuova udienza, con termini per le parti originarie di depositare controreplica entro l'8 luglio.

Caso 2: Sempronio ricorre il 1° giugno per provvigioni non pagate

L'udienza è il 20 agosto. Il 5 agosto (15 giorni prima), un'altra ditta di tessuti, che ha rapporto con Sempronio, vuole intervenire volontariamente perché interessata alla definizione della controversia riguardo alle aree territoriali di competenza e ai patti di non concorrenza (ha fatto causa analoga e teme un precedente sfavorevole). Presenta istanza il 5 agosto, tempestiva. La forma è quella dell'art. 414: ricorso sottoscritto con indicazione giudice, parti, oggetto, fatti, diritto, mezzi di prova. L'intervento è ammesso; il giudice fissa il 27 agosto come nuova udienza con termine per le parti di depositare ulteriori memorie il 22 agosto.

Domande frequenti

Un terzo può intervenire in una causa di lavoro fra altre parti?

Sì, secondo l'art. 105 c.p.c., un terzo può intervenire volontariamente se ha un interesse proprio alla causa. Nel processo di lavoro però, l'intervento deve essere proposto entro il decimo giorno prima dell'udienza (art. 416), altrimenti è vietato salvo che sia necessario per il contraddittorio.

Qual è il termine ultimo per presentare istanza di intervento volontario nel processo di lavoro?

Il termine ultimo è il decimo giorno prima dell'udienza, come il termine per costituzione del convenuto (art. 416). Se l'udienza è il 10 luglio, l'intervento deve essere proposto entro il 30 giugno.

Un sindacato può intervenire in una causa fra datore di lavoro e lavoratore?

Sì, un sindacato ha genericamente interesse ad intervenire in causa che riguarda lavoratori della categoria che rappresenta. Deve però proporre istanza tempestivamente (entro il decimo giorno prima dell'udienza) e indicare specifiche ragioni di interesse.

Se il terzo interviene tardivamente, il giudice può ammettere l'intervento comunque?

Solo se l'intervento è necessario per l'integrazione del contraddittorio, ossia se la causa non può essere decisa equamente senza la presenza quel terzo. In tal caso, il giudice fissa una nuova udienza con termini adeguati per il contraddittorio.

Se il giudice ammette l'intervento tardivo, cosa accade all'udienza originaria?

Il giudice ha il potere-dovere di fissare una nuova udienza (secondo la Corte Costituzionale). La nuova udienza deve tenersi non meno di 10 giorni dopo la comunicazione alle parti originarie, per permettere loro di controbattere le doglianze del terzo interveniente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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