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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 155 c.p.c. – Computo dei termini

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l’ora iniziali.

Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune.

I giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato.

Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

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In sintesi

  • Nel computo dei termini a giorni o ad ore si esclude il giorno o l'ora iniziale (dies a quo non computatur).
  • Per i termini a mesi o anni si applica il calendario comune (computatio civilis).
  • I giorni festivi intermedi si computano regolarmente nel termine.
  • Se la scadenza cade in giorno festivo, è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
  • La proroga si applica anche ai termini per atti processuali fuori udienza scadenti di sabato, fermo lo svolgimento delle udienze.

Nel computo dei termini processuali si esclude il dies a quo; se la scadenza cade di sabato o giorno festivo, slitta al primo giorno feriale successivo.

Ratio della norma

L'art. 155 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire certezza nel computo dei termini processuali, tutelando il diritto di difesa attraverso regole uniformi che impediscono compressioni arbitrarie del tempo concesso alle parti. La disciplina assicura che la scadenza non penalizzi chi non possa materialmente compiere l'atto a causa della chiusura degli uffici giudiziari, in coerenza con il principio costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.).

Analisi del testo

La norma distingue due criteri di computo: per i termini a giorni o ad ore vale il principio dies a quo non computatur, dies ad quem computatur, escludendosi quindi solo il momento iniziale; per i termini a mesi o anni si segue il calendario comune, sicché il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale. I giorni festivi intermedi sono normalmente computati. La proroga ex lege opera quando il dies ad quem cade in giorno festivo o, per effetto della novella di cui alla L. 263/2005, di sabato, limitatamente agli atti processuali da compiersi fuori udienza.

Quando si applica

La disposizione trova applicazione a tutti i termini processuali civili: termini per impugnazioni, costituzione in giudizio, deposito di memorie, notifiche, riassunzione. La proroga del sabato riguarda solo gli atti fuori udienza (depositi telematici, notifiche), mentre udienze e attività giudiziaria del sabato restano regolari. Va coordinata con la sospensione feriale dei termini ex L. 742/1969 (1°-31 agosto, ridotta dalla L. 162/2014).

Connessioni con altre norme

L'art. 155 c.p.c. si lega all'art. 152 c.p.c. sulla natura dei termini (legali, giudiziali, perentori, ordinatori), all'art. 153 c.p.c. sull'improrogabilità dei termini perentori e sulla rimessione in termini, e all'art. 154 c.p.c. sulla prorogabilità dei termini ordinatori. Per la sospensione feriale rilevano la L. 742/1969 e la L. 162/2014, che ha ridotto il periodo feriale da 46 a 31 giorni.

Domande frequenti

Si computa il giorno della notifica nel termine per impugnare?

No. Ai sensi dell'art. 155, comma 1, c.p.c., il dies a quo è escluso: il termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica o comunicazione.

La proroga del sabato si applica anche alle udienze?

No. Il comma 6 dell'art. 155 c.p.c. precisa che resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni attività giudiziaria del sabato, considerato giorno lavorativo a tali fini.

Come si computano i termini a mesi, ad esempio il termine lungo per appellare?

Per i termini a mesi o anni si applica il calendario comune: il termine scade nel giorno del mese corrispondente a quello iniziale, prescindendo dal numero effettivo di giorni del mese.

La proroga al primo giorno non festivo opera anche per i termini perentori?

Sì. La proroga ex art. 155, comma 4, c.p.c. opera automaticamente per tutti i termini, inclusi quelli perentori, senza necessità di istanza, in deroga al principio di improrogabilità ex art. 153 c.p.c.

Durante la sospensione feriale come si calcolano i termini?

Dal 1° al 31 agosto i termini processuali sono sospesi ex L. 742/1969 (come modificata dalla L. 162/2014): il computo riprende dal 1° settembre, sommando i giorni residui.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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