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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 153 c.p.c. – Improrogabilità dei termini perentori
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti.
La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell’articolo 294, secondo e terzo comma .
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 152 - Art. 152 c.p.c.: Termini legali e termini giudiziari→Cod. proc. civ. art. 154 - Art. 154 c.p.c.: Prorogabilità del termine ordinatorio→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 151 c.p.c.: Forme di notificazione ordinate dal giudice→Articolo 155 Codice di Procedura Civile: Computo dei termini→Art. 150 c.p.c.: Notificazione per pubblici proclami→Articolo 156 Codice di Procedura Civile: Rilevanza della nullità→Art. 149-bis c.p.c.: Notificazione a mezzo posta elettronica→Art. 149 c.p.c.: Notificazione a mezzo del servizio postale→Art. 157 c.p.c.: Rilevabilità e sanatoria della nullità
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In sintesi
Indice dei contenuti
I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati neppure su accordo delle parti; la parte incolpevolmente decaduta può chiedere al giudice la rimessione in termini.
Ratio della norma
L'art. 153 c.p.c. presidia la certezza dei tempi processuali e la parita delle armi tra le parti, sancendo l'indisponibilita dei termini perentori. Al tempo stesso, il secondo comma introduce un correttivo equitativo: evita che la decadenza colpisca la parte vittima di un impedimento incolpevole, in attuazione del giusto processo (art. 111 Cost.) e del diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Analisi del testo
Il primo comma fissa il principio di improrogabilita: i termini perentori, qualificati come tali dalla legge o dal giudice ex art. 152, secondo comma, c.p.c., non tollerano deroghe pattizie ne giudiziali. Il secondo comma, aggiunto dall'art. 45, comma 19, della L. 18 giugno 2009, n. 69, disciplina la rimessione in termini come istituto a portata generale, applicabile ad ogni decadenza processuale, e rinvia alle forme dell'art. 294, commi 2 e 3, c.p.c. per l'istruttoria sommaria sulla non imputabilita e per la successiva pronuncia.
Quando si applica
La rimessione in termini opera quando la parte sia incorsa in una decadenza (deposito di atti, costituzione, impugnazione, produzione documentale) per causa a essa non imputabile, quale ad esempio un disservizio del sistema telematico, un evento di forza maggiore o un fatto del terzo. La parte deve depositare istanza tempestiva non appena cessata la causa impeditiva, allegando e provando il fatto ostativo; il giudice, sentite le controparti, provvede con ordinanza ammettendo o negando la rimessione.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 152 c.p.c., che distingue termini ordinatori e perentori, e con l'art. 154 c.p.c. sulla prorogabilita dei soli termini ordinatori. Il secondo comma ha sostituito ed esteso la portata dell'abrogato art. 184-bis c.p.c., limitato alle decadenze istruttorie, ed e modellato sull'art. 294 c.p.c. in tema di rimessione in termini del contumace. La novella e frutto della L. 18 giugno 2009, n. 69, di riforma del processo civile.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, attore, deve depositare la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. entro un termine perentorio. A causa di un malfunzionamento del Processo Civile Telematico documentato dai log ministeriali, il deposito non va a buon fine. Tizio, cessato il disservizio, presenta istanza ex art. 153, secondo comma, c.p.c. allegando le ricevute di errore: il giudice, ravvisata la non imputabilita, lo rimette in termini.
Caio, convenuto, lascia decorrere il termine per proporre appello sostenendo di non avere ricevuto la notifica della sentenza per fatto di Sempronio, terzo destinatario di una notifica a mani proprie. Caio chiede la rimessione in termini ma non prova di avere ignorato senza colpa la pendenza del processo: il giudice respinge l'istanza, ribadendo che la rimessione presuppone una causa non imputabile rigorosamente dimostrata.
Domande frequenti
Le parti possono concordare la proroga di un termine perentorio?
No. L'art. 153, primo comma, c.p.c. esclude qualsiasi abbreviazione o proroga dei termini perentori, anche se sussiste l'accordo di tutte le parti del giudizio.
Quale termine ho per chiedere la rimessione in termini?
La legge non fissa un termine espresso, ma la giurisprudenza richiede che l'istanza sia proposta tempestivamente, non appena cessata la causa non imputabile che ha determinato la decadenza.
Cosa si intende per causa non imputabile?
È un evento estraneo alla sfera di controllo e diligenza della parte, come un disservizio del PCT, una grave malattia improvvisa, un caso fortuito o forza maggiore, da provare in modo rigoroso.
La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. si applica anche in appello e in Cassazione?
Si. Dopo la L. 69/2009 l'istituto ha portata generale e copre tutte le decadenze processuali, ivi compresi i termini per impugnare, fermo l'onere di provare la non imputabilita.
Che differenza c'e tra l'art. 153 e l'abrogato art. 184-bis c.p.c.?
L'art. 184-bis limitava la rimessione alle decadenze istruttorie di primo grado; l'attuale art. 153, secondo comma, generalizza il rimedio a ogni decadenza processuale in ogni stato e grado del giudizio.
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