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Testo dell'articoloVigente
Art. 149-bis c.p.c. – Notificazione a mezzo posta elettronica
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l’ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell’atto sottoscritta con firma digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni [1].
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.
L’ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all’articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all’articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l’indirizzo di posta elettronica presso il quale l’atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l’ufficiale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
[1] Le parole «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni» sono state inserite dall’art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 149-bis c.p.c. consente all'ufficiale giudiziario di notificare atti via PEC, trasmettendo copia informatica firmata digitalmente da pubblici elenchi, salvo divieti di legge.
Ratio della norma
La disposizione, introdotta dal D.L. 193/2009 conv. L. 24/2010, risponde all'esigenza di modernizzare il procedimento notificatorio, riducendo tempi e costi e garantendo certezza del recapito mediante l'utilizzo della PEC. Si inserisce nel più ampio processo di telematizzazione del processo civile, in coerenza con la L. 53/1994 sulle notifiche in proprio degli avvocati e con l'art. 16-ter D.L. 179/2012 in tema di pubblici elenchi.
Analisi del testo
La norma legittima l'ufficiale giudiziario a eseguire la notificazione a mezzo PEC, purché non vietata dalla legge, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Il flusso prevede: trasmissione dalla PEC dell'ufficio alla PEC del destinatario reperita da pubblici elenchi; sottoscrizione digitale della copia informatica; redazione separata della relazione ex art. 148 c.p.c. su documento informatico firmato digitalmente; allegazione delle ricevute di accettazione e consegna che fanno fede del perfezionamento.
Quando si applica
Trova applicazione ogniqualvolta la legge non vieti la modalità telematica e il destinatario disponga di un indirizzo PEC inserito in pubblici elenchi (INI-PEC per professionisti e imprese, ReGIndE per soggetti abilitati esterni). È utilizzabile per atti del processo civile, esecuzioni, notifiche di sentenze e atti stragiudiziali, nei limiti della disciplina speciale di settore.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con l'art. 148 c.p.c. sulla relazione di notificazione, con la L. 53/1994 che disciplina le notifiche in proprio dell'avvocato a mezzo PEC, con l'art. 16-ter D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012 che individua i pubblici elenchi utilizzabili e con il CAD (D.lgs. 82/2005) per la firma digitale e il valore probatorio delle ricevute PEC.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Milano, deve notificare un atto di precetto a Caio, professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti. Estrae l'indirizzo PEC di Caio da INI-PEC, redige copia informatica del precetto cartaceo, la sottoscrive digitalmente, predispone separata relata di notifica firmata digitalmente e trasmette il tutto via PEC. Il perfezionamento si verifica con la ricevuta di consegna generata dal gestore.
Sempronio, parte attrice in un giudizio civile, richiede all'UNEP la notifica di una sentenza alla società Beta S.r.l. L'ufficiale giudiziario reperisce la PEC della società dal registro delle imprese tramite INI-PEC, allega le ricevute di accettazione e consegna alla relata informatica e restituisce a Sempronio l'attestazione di avvenuta notifica, idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.
Domande frequenti
Da quali elenchi l'ufficiale giudiziario può estrarre la PEC del destinatario?
Esclusivamente dai pubblici elenchi indicati dall'art. 16-ter D.L. 179/2012, in particolare INI-PEC per professionisti e imprese e ReGIndE per i soggetti abilitati esterni del processo telematico.
In quale momento si perfeziona la notifica ex art. 149-bis c.p.c.?
Per il destinatario, nel momento in cui il gestore PEC rende disponibile il messaggio nella sua casella, come attestato dalla ricevuta di consegna; per il notificante, al momento della ricevuta di accettazione.
È necessaria una relata di notifica separata?
Sì. La relazione ex art. 148 c.p.c. va redatta su documento informatico distinto, sottoscritto digitalmente dall'ufficiale giudiziario, con allegazione delle ricevute di invio e consegna PEC.
L'art. 149-bis c.p.c. si applica anche alle notifiche eseguite dall'avvocato?
No. Le notifiche in proprio dell'avvocato a mezzo PEC sono disciplinate dalla L. 53/1994 come modificata dal D.L. 179/2012; l'art. 149-bis riguarda specificamente l'ufficiale giudiziario.
Cosa accade se la casella PEC del destinatario è satura o non valida?
La notifica non si perfeziona telematicamente; l'ufficiale giudiziario deve procedere con le forme ordinarie di notificazione, conservando le ricevute di mancata consegna a documentazione del tentativo.
Fonti consultate: 1 fonte verificate