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Testo dell'articoloVigente
Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell’articolo 19 secondo comma , ovvero alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale .
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143 .
In sintesi
Indice dei contenuti
La notifica alle persone giuridiche si esegue nella sede consegnando copia al rappresentante o a persona incaricata; in mancanza ad altra persona addetta alla ricezione o al portiere.
Ratio della norma
L'art. 145 c.p.c. disciplina la notificazione alle persone giuridiche bilanciando l'esigenza di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'ente con la necessità di assicurare celerità e certezza al procedimento notificatorio. La norma riconosce la natura collettiva del destinatario, individuando una pluralità di soggetti idonei a ricevere validamente l'atto presso la sede sociale, e introduce meccanismi sussidiari volti a impedire che l'irreperibilità o l'assenza temporanea di organi rappresentativi paralizzino la notifica.
Analisi del testo
Il primo comma stabilisce la regola generale: la notifica si esegue nella sede mediante consegna al rappresentante o a persona incaricata della ricezione, in subordine ad altra persona addetta o al portiere dello stabile. Il secondo comma, modificato dalla L. 263/2005, consente la notifica al rappresentante persona fisica con le forme degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., a condizione che nell'atto sia indicata tale qualità e specificati residenza, domicilio o dimora abituale. Il terzo comma estende la disciplina a società prive di personalità giuridica e associazioni non riconosciute. Il quarto comma prevede, in caso di impossibilità, la notifica al rappresentante persona fisica anche ex artt. 140 o 143 c.p.c.
Quando si applica
La norma si applica a qualunque notificazione diretta a società di capitali, enti pubblici economici, associazioni riconosciute e fondazioni, nonché, ai sensi del terzo comma, a società di persone, associazioni non riconosciute e comitati. Trova applicazione tanto nel processo civile quanto, per il rinvio dell'art. 60 D.P.R. 600/1973, nelle notifiche tributarie. La sede rilevante è quella risultante dal registro delle imprese ex art. 46 c.c., salvo prova della sede effettiva.
Connessioni con altre norme
La norma si raccorda con l'art. 19 c.p.c. sul foro generale delle persone giuridiche e con l'art. 36 c.c. per gli enti non riconosciuti. Il rinvio agli artt. 138, 139, 140, 141 e 143 c.p.c. costruisce un sistema integrato di notificazione personale, presso la residenza, per irreperibilità relativa o assoluta, presso il domiciliatario. La L. 263/2005 ha rafforzato la tutela del notificante consentendo la notifica diretta al legale rappresentante.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio deve notificare un decreto ingiuntivo alla Alfa S.r.l. presso la sede legale: l'ufficiale giudiziario consegna copia al sig. Caio, dipendente addetto alla reception, che sottoscrive la relata; la notifica è perfezionata ex art. 145, primo comma, c.p.c.
Sempronio cita in giudizio la Beta S.p.A. ma alla sede legale risulta cessata l'attività e nessuno è reperibile; potrà allora notificare al legale rappresentante Caio, indicato nell'atto con qualità, residenza e domicilio, ricorrendo alle forme degli artt. 140 o 143 c.p.c.
Domande frequenti
A chi può essere consegnato l'atto presso la sede?
Al rappresentante, a persona incaricata della ricezione e, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede o al portiere dello stabile, secondo l'ordine indicato dall'art. 145, primo comma, c.p.c.
È valida la notifica al legale rappresentante presso la sua residenza?
Sì, ex art. 145, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla L. 263/2005, purché l'atto indichi la qualità di rappresentante e specifichi residenza, domicilio o dimora abituale, applicandosi gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.
La norma vale anche per associazioni non riconosciute?
Sì, il terzo comma estende la disciplina a società prive di personalità giuridica, associazioni non riconosciute e comitati ex art. 36 c.c., applicando lo stesso schema previsto per le persone giuridiche.
Cosa accade se la sede risulta inesistente o irreperibile?
Si procede alla notifica al rappresentante persona fisica anche con le forme degli artt. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa) o 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), ai sensi del quarto comma.
Quale sede rileva ai fini della notifica?
La sede legale risultante dal registro delle imprese ex art. 46 c.c., salvo prova contraria della sede effettiva; per il foro processuale opera l'art. 19 c.p.c.
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