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Art. 144 c.p.c. – Notificazione alle amministrazioni dello Stato
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso uffici dell’Avvocatura dello Stato.
Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’ufficio al titolare o alle persone indicate nell’articolo seguente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 144 c.p.c. disciplina le notifiche alle amministrazioni statali: nei casi previsti da leggi speciali presso l'Avvocatura dello Stato, altrimenti presso il rappresentante locale dell'amministrazione.
Ratio della norma
La disposizione mira a coniugare l'esigenza di certezza nella notificazione degli atti giudiziari diretti allo Stato con la peculiarità della rappresentanza in giudizio delle amministrazioni statali, affidata in via generale all'Avvocatura dello Stato. Il legislatore tutela così la funzionalità della difesa erariale e l'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'ente pubblico convenuto o destinatario.
Analisi del testo
La norma articola un duplice regime: in primo luogo richiama le leggi speciali, segnatamente il R.D. 1611/1933, che impongono la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato territorialmente competente; in secondo luogo, per le ipotesi residuali, prevede la notifica presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo del giudice adito, mediante consegna della copia nella sede dell'ufficio.
Quando si applica
Trova applicazione in tutti i giudizi civili in cui sia parte un'amministrazione statale o un ente equiparato. La notifica all'Avvocatura dello Stato è la regola per le amministrazioni rappresentate ex lege da tale organo; la notifica diretta presso l'amministrazione opera nei casi residuali o quando leggi speciali deroghino al patrocinio erariale obbligatorio.
Connessioni con altre norme
La disposizione si coordina con il R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e con l'art. 145 c.p.c. sulla notificazione alle persone giuridiche. Rilevano altresì gli artt. 137 ss. c.p.c. sulle forme generali della notificazione e l'art. 11 R.D. 1611/1933 sul foro erariale.
Domande frequenti
A chi si notifica un atto diretto a un'amministrazione dello Stato?
Di regola presso l'Avvocatura dello Stato territorialmente competente, secondo il R.D. 1611/1933; nei casi non coperti dalle leggi speciali, presso l'amministrazione destinataria nel luogo del giudice procedente.
Cosa accade se la notifica viene eseguita presso la sede sbagliata?
La notificazione è affetta da nullità, sanabile mediante rinnovazione ex art. 291 c.p.c. o per raggiungimento dello scopo se l'amministrazione si costituisce senza eccepire il vizio.
L'art. 144 c.p.c. si applica anche agli enti pubblici non statali?
No, agli enti pubblici non statali e alle persone giuridiche si applica l'art. 145 c.p.c., salvo che leggi speciali estendano il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Chi riceve materialmente la copia dell'atto presso l'amministrazione?
La consegna avviene nella sede dell'ufficio a chi rappresenta l'amministrazione nel luogo del giudice procedente, ovvero al funzionario addetto alla ricezione degli atti.
La notifica all'Avvocatura dello Stato richiede formalita particolari?
Segue le forme ordinarie degli artt. 137 ss. c.p.c., con consegna presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale competente per il foro del giudice adito, salvo specifiche disposizioni di leggi speciali.
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