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Art. 146 c.p.c. – Notificazione a militari in attività di servizio
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 146 c.p.c. disciplina la notificazione ai militari in servizio: se non eseguita in mani proprie, copia va consegnata al PM, che la trasmette al comandante del corpo.
Ratio della norma
L'art. 146 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'effettiva conoscenza dell'atto al militare in servizio attivo, quando la natura del rapporto di servizio rende difficile o aleatoria la notifica con le forme ordinarie. Il legislatore valorizza il ruolo del comandante del corpo quale soggetto qualificato a reperire il destinatario, pur conservando le garanzie del contraddittorio.
Analisi del testo
La norma presuppone tre condizioni cumulative: (i) il destinatario deve essere militare in attività di servizio; (ii) la notifica non deve essere eseguita in mani proprie ex art. 138 c.p.c.; (iii) devono essere comunque osservate le disposizioni degli artt. 139 e seguenti c.p.c. In tale ipotesi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto al Pubblico Ministero, il quale ne cura la trasmissione al comandante del corpo cui il militare appartiene.
Quando si applica
La disciplina opera per ogni notificazione a militari (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza) in servizio attivo, sia in atti di parte sia in atti d'ufficio. Non si applica se il militare è reperibile in mani proprie, né se è in congedo o in posizioni di quiescenza. Resta salva la notifica al domicilio o alla residenza ex art. 139 c.p.c., con il rinforzo procedurale del passaggio tramite PM e comando.
Connessioni con altre norme
L'art. 146 si coordina con l'art. 138 c.p.c. (notifica in mani proprie, sempre prioritaria), con l'art. 139 c.p.c. (notifica nella residenza, dimora o domicilio) e con l'art. 144 c.p.c. (notifiche alle amministrazioni dello Stato). Si raccorda altresì con la normativa militare sull'organizzazione dei corpi e con l'art. 156 c.p.c. in tema di nullità per inosservanza delle forme prescritte.
Domande frequenti
L'art. 146 c.p.c. si applica anche se il militare è raggiungibile in mani proprie?
No. Se la notifica è eseguita in mani proprie ex art. 138 c.p.c., la procedura speciale dell'art. 146 non opera, prevalendo la forma ordinaria.
A chi va consegnata la copia dell'atto secondo l'art. 146 c.p.c.?
La copia è consegnata al Pubblico Ministero presso il giudice competente, che provvede a trasmetterla al comandante del corpo di appartenenza del militare destinatario.
La procedura sostituisce la notifica ex art. 139 c.p.c.?
No. L'art. 146 prescrive che siano comunque osservate le disposizioni degli artt. 139 e seguenti c.p.c.: il passaggio tramite PM e comando si aggiunge, non sostituisce.
L'omessa trasmissione al comandante del corpo determina nullità della notifica?
L'inosservanza della forma prescritta dall'art. 146 c.p.c. può integrare nullità ex art. 156 c.p.c., salvo raggiungimento dello scopo con effettiva conoscenza dell'atto da parte del militare.
La norma vale anche per Carabinieri e Guardia di Finanza?
Sì. Si applica a tutti i militari in attività di servizio, inclusi gli appartenenti all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza, in quanto forze armate dello Stato.
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