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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell’ambito della circoscrizione dell’ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 137 - Articolo 137 Codice di Procedura Civile: Notificazioni→Cod. proc. civ. art. 139 - Art. 139 c.p.c.: Notificazione nella residenza, nella dimora o n→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 136 Codice di Procedura Civile: Comunicazioni→Art. 140 c.p.c.: Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia→Articolo 135 Codice di Procedura Civile: Forma e contenuto del decreto→Art. 141 c.p.c.: Notificazione presso il domiciliatario→Art. 134 c.p.c.: Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza→Art. 142 c.p.c.: Notificazione a persona non residente, né dimor→Art. 133 c.p.c.: Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'ufficiale giudiziario può sempre notificare consegnando copia in mani proprie del destinatario, presso casa di abitazione o ovunque lo trovi nella circoscrizione; il rifiuto equivale a notifica.
Ratio della norma
L'art. 138 c.p.c. esprime il principio di massima effettività della notificazione, privilegiando la consegna diretta al destinatario quale forma più garantistica di conoscenza legale dell'atto. La disposizione mira a contemperare l'esigenza di certezza giuridica con il diritto di difesa, assicurando che l'atto giunga personalmente al soggetto interessato ogniqualvolta ciò sia materialmente possibile, indipendentemente dal luogo in cui questi si trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficiale giudiziario procedente.
Analisi del testo
La norma attribuisce all'ufficiale giudiziario una facoltà ampia e generale di notificare in mani proprie, esercitabile sia presso il domicilio sia altrove. Il termine "sempre" sottolinea il carattere prioritario di tale modalità rispetto a quelle residuali. Il secondo comma disciplina l'ipotesi del rifiuto: l'ufficiale giudiziario, dato atto della circostanza nella relata, considera la notifica perfezionata in mani proprie, in applicazione del principio di autoresponsabilità del destinatario.
Quando si applica
La disposizione opera in tutti i procedimenti civili in cui sia prescritta la notificazione di atti giudiziari, ricorsi, citazioni, sentenze e provvedimenti. Trova applicazione ogniqualvolta l'ufficiale giudiziario reperisca materialmente il destinatario, anche al di fuori della residenza, dimora o domicilio, purché entro la circoscrizione territoriale di competenza. Costituisce la modalità preferenziale, che esclude il ricorso alle forme sussidiarie.
Connessioni con altre norme
L'art. 138 c.p.c. si inserisce nel sistema delle notificazioni delineato dall'art. 137 c.p.c., che ne fissa i principi generali. Si pone in rapporto di alternatività con l'art. 139 c.p.c. (notificazione nella residenza, dimora o domicilio) e con l'art. 140 c.p.c. (irreperibilità relativa), cui si ricorre solo in via subordinata. L'art. 141 c.p.c. disciplina invece la notificazione presso il domiciliatario, configurando un'ulteriore modalità speciale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio, ufficiale giudiziario di Milano, deve notificare a Caio un atto di citazione. Lo incontra casualmente in un bar del centro città, all'interno della propria circoscrizione, e gli consegna direttamente la copia: la notificazione è validamente perfezionata in mani proprie ai sensi dell'art. 138 c.p.c., senza necessità di recarsi presso la residenza del destinatario.
Sempronio, raggiunto presso la propria abitazione dall'ufficiale giudiziario per la consegna di un decreto ingiuntivo, rifiuta di ricevere la copia dell'atto. L'ufficiale giudiziario dà atto del rifiuto nella relazione di notificazione: la notifica si considera comunque eseguita in mani proprie, con piena efficacia processuale e decorrenza dei termini per l'opposizione a carico di Sempronio.
Domande frequenti
L'ufficiale giudiziario può notificare in mani proprie ovunque trovi il destinatario?
Sì, purché il luogo di consegna ricada nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficiale giudiziario procedente, anche al di fuori della residenza o del domicilio.
Cosa accade se il destinatario rifiuta di ricevere la copia dell'atto?
Il rifiuto, di cui l'ufficiale giudiziario dà atto nella relata, equivale a notificazione regolarmente eseguita in mani proprie, con pieno decorso dei termini processuali.
La notificazione ex art. 138 c.p.c. prevale sulle altre modalità?
Sì, costituisce la modalità prioritaria e privilegiata; il ricorso agli artt. 139 e 140 c.p.c. è ammesso solo quando la consegna in mani proprie non sia materialmente possibile.
È valida la notifica in mani proprie effettuata sul luogo di lavoro del destinatario?
Sì, è pienamente valida purché il luogo di lavoro si trovi nella circoscrizione dell'ufficiale giudiziario e la consegna avvenga personalmente al destinatario.
Fonti consultate: 1 fonte verificate