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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Si applica quando la notifica ex art. 139 c.p.c. non può eseguirsi per irreperibilità temporanea, incapacità o rifiuto del destinatario e delle persone abilitate
  • L'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella casa comunale del luogo di notificazione
  • Affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario
  • Dà notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento
  • Corte Cost. n. 3/2010: la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia

Testo vigente — R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell’articolo precedente, l’ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

In sintesi

  • Si applica quando la notifica ex art. 139 c.p.c. non può eseguirsi per irreperibilità temporanea, incapacità o rifiuto del destinatario e delle persone abilitate
  • L'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nella casa comunale del luogo di notificazione
  • Affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione, ufficio o azienda del destinatario
  • Dà notizia al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento
  • Corte Cost. n. 3/2010: la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione

Quando la notifica ex art. 139 non è possibile per irreperibilità, incapacità o rifiuto, l'ufficiale giudiziario deposita copia in casa comunale, affigge avviso e invia raccomandata.

Ratio della norma

L'art. 140 c.p.c. disciplina una forma di notificazione residuale, finalizzata a garantire l'effettività del contraddittorio anche quando il destinatario sia temporaneamente assente o si sottragga alla ricezione dell'atto. Il legislatore bilancia l'esigenza di certezza dei tempi processuali con la tutela del diritto di difesa, imponendo all'ufficiale giudiziario un triplice adempimento (deposito, affissione, raccomandata) che massimizza la probabilità di conoscenza effettiva dell'atto. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3/2010, ha ricondotto la disciplina al canone di ragionevolezza ex art. 3 Cost. e al diritto di difesa ex art. 24 Cost.

Analisi del testo

La norma presuppone l'impossibilità di eseguire la notifica nelle forme dell'art. 139 c.p.c., ossia mediante consegna a mani proprie, a familiare convivente, addetto alla casa, ufficio o azienda. I tre adempimenti sono cumulativi e inderogabili: il deposito presso la casa comunale del luogo di notificazione, l'affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta del destinatario e l'invio della raccomandata informativa con avviso di ricevimento. La Corte Cost. n. 3/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del previgente testo nella parte in cui prevedeva il perfezionamento della notifica per il destinatario con la mera spedizione della raccomandata, anziché con il ricevimento o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione stessa.

Quando si applica

L'art. 140 c.p.c. trova applicazione quando il destinatario abbia residenza, dimora o domicilio noti nel luogo di notificazione, ma sia temporaneamente irreperibile, ovvero quando le persone abilitate alla ricezione ex art. 139 c.p.c. siano incapaci o rifiutino di ricevere la copia. Si distingue dall'art. 143 c.p.c., applicabile invece nei casi di irreperibilità assoluta, ossia quando il destinatario non abbia residenza, dimora o domicilio conosciuti. La distinzione è cruciale: l'erronea applicazione dell'art. 143 in luogo dell'art. 140 (o viceversa) determina la nullità della notificazione.

Connessioni con altre norme

La disposizione si coordina sistematicamente con l'art. 139 c.p.c. (notificazione presso la residenza, dimora o domicilio), di cui costituisce ipotesi residuale, e con l'art. 143 c.p.c. (notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti). Rilevano altresì l'art. 137 c.p.c. sulla forma della notificazione e l'art. 160 c.p.c. sulla nullità. Per le notifiche a mezzo posta si veda la legge n. 890/1982. Sul piano costituzionale, la Corte Cost. n. 3/2010 ha allineato l'art. 140 al principio già affermato con sentenza n. 477/2002 sul principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione.

Domande frequenti

Quando si applica l'art. 140 c.p.c. anziché l'art. 139?

L'art. 140 c.p.c. opera in via residuale, quando la notifica ex art. 139 non è possibile per irreperibilità temporanea, incapacità o rifiuto del destinatario e delle persone abilitate alla ricezione, pur essendo noti residenza, dimora o domicilio.

Quando si perfeziona la notifica ex art. 140 c.p.c. per il destinatario?

A seguito di Corte Cost. n. 3/2010, la notifica si perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandata informativa o, in mancanza, con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della stessa.

Qual è la differenza tra art. 140 e art. 143 c.p.c.?

L'art. 140 c.p.c. presuppone residenza, dimora o domicilio noti del destinatario; l'art. 143 c.p.c. si applica invece in caso di irreperibilità assoluta, quando tali luoghi sono sconosciuti. L'errata scelta della norma comporta nullità della notificazione.

Cosa accade se l'ufficiale giudiziario omette uno dei tre adempimenti?

L'omissione anche di uno solo dei tre adempimenti (deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso, raccomandata informativa) determina la nullità della notificazione ex art. 160 c.p.c., sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione.

La raccomandata informativa deve essere effettivamente ricevuta?

Per il destinatario, sì: la notifica si perfeziona con il ricevimento della raccomandata o, in difetto, con il decorso di dieci giorni dalla spedizione. Per il notificante, invece, vige il principio di scissione e gli effetti decorrono dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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