Testo dell'articoloVigente
Art. 140 c.c. – Inosservanza del divieto temporaneo di nuove nozze
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La donna che contrae matrimonio contro il divieto dell’articolo 89, l’ufficiale che lo celebra e l’altro coniuge sono puniti con l’ammenda da lire ventimila a lire ottantamila .
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→Cod. civ. art. 139 - Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi→Cod. civ. art. 141 - Art. 141 Codice Civile: Competenza→Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni→Art. 142 Codice Civile: Limiti d’applicazione delle precedenti→Art. 137 Codice Civile: Incompetenza dell’ufficiale dello stato→Art. 143 Codice Civile: Diritti e doveri reciproci dei coniugi→Art. 143 bis Codice Civile: Cognome della moglie→Art. 143-ter c.c. – Cittadinanza della moglie (abrogato)→Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale dello stato civile→Art. 144 Codice Civile: Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia→Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza→Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sanziona con ammenda la donna, l'ufficiale celebrante e l'altro coniuge che violano il divieto temporaneo di nuove nozze ex art. 89 c.c.
Ratio
Il divieto temporaneo di nuove nozze perseguiva storicamente una duplice finalità: evitare incertezze sulla paternità del nascituro (turbatio sanguinis) e rispettare un canone di ordine morale e sociale. L'art. 140 c.c. presidia tale divieto sul piano sanzionatorio, estendendo la responsabilità non solo alla donna ma anche all'ufficiale di stato civile che proceda alla celebrazione e al nuovo coniuge, tutti ritenuti compartecipi dell'illecito.Analisi
La disposizione prevede la sola ammenda; il testo vigente su Normattiva, in vigore dal 20 settembre 1975, indica ancora gli importi in lire (da lire ventimila a lire ottantamila). Il titolo di imputazione richiede il dolo generico per la donna e per il nuovo coniuge (consapevolezza del divieto), mentre per l'ufficiale rileva anche la colpa professionale derivante dalla mancata verifica dei presupposti di legge. La responsabilità dell'ufficiale di stato civile si affianca alle sanzioni disciplinari.Quando si applica
La norma si applica quando: (i) una donna già coniugata, il cui matrimonio sia stato sciolto o annullato, proceda a nuove nozze prima del decorso del termine di cui all'art. 89 c.c.; (ii) l'ufficiale di stato civile celebri ugualmente il matrimonio nonostante l'operatività del divieto; (iii) il nuovo sposo contragga le nozze in presenza del medesimo impedimento. L'applicazione è residuale rispetto a fattispecie penali più gravi (art. 142 c.c.).Connessioni
Art. 89 c.c. (divieto temporaneo di nuove nozze); art. 141 c.c. (competenza del tribunale); art. 142 c.c. (clausola di sussidiarietà); artt. 84 ss. c.c. (impedimenti matrimoniali); d.P.R. 396/2000 (ordinamento dello stato civile).Casi pratici
Caso 1
Tizia, il cui precedente matrimonio è stato sciolto da pochi mesi, sposa Caio prima che siano trascorsi trecento giorni, senza l'autorizzazione del tribunale prevista dall'art. 89 c.c. e senza che ricorra uno dei casi esclusi dal divieto. Tizia, l'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio e Caio sono puniti con l'ammenda prevista dall'art. 140 c.c.
Caso 2
Sempronia, vedova da pochi mesi, chiede al tribunale l'autorizzazione a risposarsi. Il tribunale, con decreto in camera di consiglio e sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza: in quel caso le nozze non violano il divieto e l'art. 140 c.c. non si applica. Il divieto cessa comunque dal giorno in cui la gravidanza è terminata.
Domande frequenti
Qual è il divieto che l'art. 140 c.c. presidia?
Il divieto temporaneo di nuove nozze previsto dall'art. 89 c.c., che impedisce alla donna di risposarsi prima del decorso di trecento giorni dallo scioglimento del precedente matrimonio, salvo autorizzazione del tribunale.
Chi rischia la sanzione oltre alla donna?
Anche l'ufficiale di stato civile che celebra il matrimonio nonostante il divieto e il nuovo coniuge che vi acconsente, entrambi puniti con la medesima ammenda.
La sanzione dell'ammenda è aggiornata agli importi attuali?
Il testo vigente su Normattiva riporta ancora gli importi in lire: ammenda da lire ventimila a lire ottantamila. La formulazione attuale è in vigore dal 20 settembre 1975, non è quella originaria del 1942; l'importo in euro non è indicato nel testo dell'articolo.
Il matrimonio celebrato in violazione del divieto è invalido?
No. La violazione del divieto ex art. 89 c.c. non determina la nullità o l'annullabilità del matrimonio; produce solo le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 140 c.c. e quelle relative alla presunzione di paternità.
L'art. 140 c.c. si applica anche se il fatto costituisce reato più grave?
No. L'art. 142 c.c. stabilisce che le disposizioni della sezione si applicano solo quando i fatti non costituiscono reato più grave, dunque in via residuale e sussidiaria.
Fonti consultate: 1 fonte verificata