Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Pronunce Corte Costituzionale
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 139 c.c. – Cause di nullità note a uno dei coniugi

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l’abbia lasciata ignorare all’altro, è punito, se il matrimonio è annullato, con l’ammenda da lire quarantamila a lire duecentomila .

In sintesi

  • La norma configura un illecito a carico del coniuge, non dell'ufficiale dello stato civile, che abbia occultato all'altro una causa di nullità del matrimonio.
  • Presupposto soggettivo: la conoscenza della causa di nullità prima della celebrazione.
  • Presupposto oggettivo: il matrimonio deve essere stato effettivamente annullato con pronuncia passata in giudicato.
  • La sanzione (ammenda da L. 80.000 a L. 400.000) si affianca alle conseguenze civili dell'annullamento, in particolare al risarcimento del danno a favore del coniuge in buona fede.
Indice dei contenuti

Punisce il coniuge che, conoscendo una causa di nullità prima delle nozze, l'abbia taciuta all'altro e il matrimonio sia stato poi annullato.

Ratio

L'art. 139 c.c. sanziona la mala fede prematrimoniale: il coniuge che conosce un ostacolo alla validità del matrimonio e lo nasconde all'altro tradisce il principio di lealtà e buona fede che deve informare la formazione del consenso matrimoniale. La norma mira a disincentivare comportamenti fraudolenti o reticenti che possono indurre il coniuge ignaro a contrarre un matrimonio destinato all'annullamento, con tutte le conseguenze personali e patrimoniali che ne derivano.

Analisi

La fattispecie richiede la compresenza di tre elementi: (i) conoscenza della causa di nullità da parte di uno dei coniugi anteriormente alla celebrazione; (ii) mancata comunicazione all'altro, anche per mera omissione; (iii) pronuncia di annullamento del matrimonio divenuta definitiva. La sanzione è condizionata all'esito del giudizio civile: se il matrimonio non viene annullato, la norma non trova applicazione. Il coniuge in malafede è inoltre esposto all'azione di risarcimento del danno ex art. 129-bis c.c. a favore del coniuge in buona fede.

Quando si applica

La norma si applica quando: il coniuge conosceva prima della celebrazione una causa di nullità; l'altro coniuge ne era all'oscuro; il giudice ha pronunciato l'annullamento del matrimonio con sentenza definitiva. La sola conoscenza, senza annullamento, non è sufficiente.

Connessioni

La disposizione si raccorda con gli artt. 117-123 c.c. (cause di nullità e annullabilità), con l'art. 129-bis c.c. (risarcimento del danno al coniuge in buona fede) e con l'art. 1338 c.c. (responsabilità precontrattuale per conoscenza di cause di invalidità). Sul piano processuale, il giudicato di annullamento è condizione di procedibilità della contestazione ex art. 139 c.c.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 329/2001

NON FONDATA

La Corte si è pronunciata sugli effetti patrimoniali del matrimonio dichiarato nullo (artt. 129 e 129-bis c.c.), richiamati anche dall'art. 139 c.c. quando le cause di nullità erano note ai coniugi. La pronuncia ha confermato che la disciplina del matrimonio putativo è strutturalmente distinta da quella divorzile e che spetta al legislatore eventualmente modificarne il regime, mantenendo intatto il sistema sanzionatorio per il coniuge in mala fede.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

  • Tizio, al momento delle nozze, sa di essere ancora legalmente coniugato con un'altra persona ma non lo rivela alla futura sposa; il secondo matrimonio viene annullato: Tizio risponde ai sensi dell'art. 139 c.c. ed è esposto anche all'azione risarcitoria ex art. 129-bis c.c.
  • Una persona affetta da interdizione giudiziale non ancora revocata contrae matrimonio senza informare il partner dello stato di incapacità; l'annullamento è successivamente pronunciato: integra la fattispecie dell'art. 139 c.c.
  • Un nubendo è a conoscenza di un impedimento per parentela con il futuro coniuge e lo tace; il matrimonio viene annullato su istanza di un terzo legittimato: scatta la sanzione anche a carico del coniuge consapevole.

Domande frequenti

Chi è punito per aver celato una causa di nullità?

Il coniuge il quale, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità del matrimonio, l'abbia lasciata ignorare all'altro coniuge.

Qual è la sanzione prevista?

Ammenda da euro 41 a euro 206, irrogata solo se il matrimonio è successivamente annullato dalla sentenza.

La scientia dell'impedimento è un requisito essenziale?

Sì, è necessario che il coniuge avesse conoscenza della causa di nullità prima della celebrazione, non successivamente scoperta.

La sanzione si applica anche se il matrimonio non è annullato?

No, la sanzione è irrogata solo se il matrimonio sia successivamente dichiarato nullo da sentenza del giudice civile.

Che differenza c'è con l'art. 129-bis?

L'art. 129-bis prevede una sanzione e obbligo di indennità civilistica; l'art. 139 provvede a una semplice sanzione amministrativa di ammenda.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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