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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 137 c.c. – Incompetenza dell’ufficiale dello stato civile. Mancanza dei testimoni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È punito con l’ammenda da lire trecento a lire duemila l’ufficiale dello stato civile che ha celebrato un matrimonio per cui non era competente.
La stessa pena si applica all’ufficiale dello stato civile che ha proceduto alla celebrazione di un matrimonio senza la presenza dei testimoni.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 136 - Art. 136 Codice Civile: Impedimenti conosciuti dall’ufficiale de→Cod. civ. art. 138 - Art. 138 Codice Civile: Altre infrazioni→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 135 Codice Civile: Pubblicazione senza richiesta o senza→Art. 139 Codice Civile: Cause di nullità note a uno dei coniugi→Art. 134 Codice Civile: Omissione di pubblicazione→Art. 140 Codice Civile: Inosservanza del divieto temporaneo di→Art. 133 Codice Civile: Prova della celebrazione risultante da→Art. 141 Codice Civile: Competenza→Art. 132 Codice Civile: Mancanza dell’atto di celebrazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Sanziona l'ufficiale dello stato civile che celebra un matrimonio senza essere territorialmente competente o senza la presenza dei testimoni.
Ratio
L'art. 137 c.c. presidia due requisiti formali essenziali della celebrazione matrimoniale civile: la competenza per territorio dell'ufficiale celebrante e la presenza dei testimoni. La violazione di tali requisiti non è meramente burocratica: l'incompetenza incide sulla ripartizione delle attribuzioni tra uffici pubblici; l'assenza dei testimoni priva l'atto di un elemento di pubblicità e garanzia che l'ordinamento ritiene necessario per l'autenticità della dichiarazione di volontà matrimoniale.Analisi
Quanto alla prima ipotesi, la competenza dell'ufficiale dello stato civile è disciplinata dall'art. 106 c.c. e dal d.P.R. 396/2000: il matrimonio civile deve essere celebrato davanti all'ufficiale del comune in cui almeno uno dei nubendi è residente. La celebrazione fuori circoscrizione, in assenza di delega, integra la violazione. Quanto alla seconda ipotesi, l'art. 107 c.c. prescrive la presenza di due testimoni maggiorenni; la loro assenza configura una irregolarità formale che, secondo l'orientamento prevalente, non determina la nullità del matrimonio ma espone l'ufficiale alla sanzione in esame.Quando si applica
La prima fattispecie si applica quando l'ufficiale celebra il matrimonio al di fuori del proprio comune di competenza senza essere stato delegato dall'ufficiale competente. La seconda si applica ogni volta che la celebrazione avviene senza la presenza fisica di almeno due testimoni idonei.Connessioni
La norma è strettamente correlata agli artt. 106 e 107 c.c. (competenza e testimoni), all'art. 109 c.c. (luogo della celebrazione), al d.P.R. 396/2000 e all'art. 138 c.c. (infrazioni residuali). Sul piano della validità, la giurisprudenza tende a escludere che l'incompetenza o l'assenza dei testimoni determinino nullità del matrimonio, rilevando solo ai fini sanzionatori.Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio desiderano sposarsi a Roma, ma si rivolgono a un ufficiale dello stato civile di Milano privo di competenza territoriale. Nonostante ciò, celebra il matrimonio: è sanzionato fino a 206 euro.
Caso 2: Caso 2
Sempronio celebra il matrimonio di Filano e Mevio senza la presenza dei testimoni obbligatori. Scatta la sanzione amministrativa per infrazione alle formalità essenziali.
Caso 3: Caso 3
Un ufficiale dello stato civile di una provincia celebra matrimonio di persone domiciliate in provincia diversa, violando le regole di competenza territoriale previste dalla legge.
Domande frequenti
Come si determina la competenza territoriale dell'ufficiale dello stato civile?
L'ufficiale competente è quello del comune dove uno dei nubendi ha il domicilio o, in assenza, dove risiede. Il trasferimento di competenza va richiesto formalmente.
Quale sanzione per incompetenza territoriale?
Ammenda da euro 30 a euro 206 a carico dell'ufficiale che celebra matrimonio per il quale non era competente.
Qual è il ruolo dei testimoni nel matrimonio?
I testimoni (almeno due, scelti dai nubendi) attestano la volontà delle parti e la corretta celebrazione del matrimonio secondo le formalità di legge.
La mancanza di testimoni invalida il matrimonio?
Sì, i testimoni sono un elemento essenziale della forma matrimoniale. La loro assenza genera nullità del matrimonio, oltre alla sanzione amministrativa all'ufficiale.
Chi sono i testimoni ammessi?
Due persone che abbiano capacità di intendere e volere, scelti dai nubendi al momento della celebrazione, estranei preferibilmente alla famiglia.
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