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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 c.c. – Celebrazione in un comune diverso
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’art. 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’art. 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.
La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 108 - Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni→Cod. civ. art. 110 - Art. 110 Codice Civile: Celebrazione fuori della casa comunale→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 107 Codice Civile: Forma della celebrazione→Art. 111 Codice Civile: Celebrazione per procura→Art. 106 Codice Civile: Luogo della celebrazione→Art. 112 Codice Civile: Rifiuto della celebrazione→Art. 105 Codice Civile: Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi→Art. 113 Codice Civile: Matrimonio celebrato davanti a un→Art. 104 Codice Civile: Effetti dell’opposizione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 109 c.c. regola un'esigenza pratica molto frequente: la celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello ordinariamente competente. La regola generale, dettata dall'art. 106 c.c., e' che il matrimonio si celebri pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile del comune dove e' avvenuta la pubblicazione. L'art. 109 introduce un meccanismo flessibile che consente di derogarvi quando ricorra necessita' o convenienza, salvaguardando al contempo la regolarita' formale dell'atto.
La regola generale e l'esigenza di flessibilita'
Il matrimonio civile e' un atto solenne, circondato da formalita' poste a garanzia della sua certezza e pubblicita'. Tra queste vi e' l'individuazione del comune competente alla celebrazione. Tuttavia, ragioni di varia natura possono rendere opportuno celebrare altrove. La norma riconosce questa realta' e predispone una procedura che permette di spostare la celebrazione senza compromettere la validita' e la corretta documentazione dell'atto.
I presupposti: necessita' o convenienza
La celebrazione in un comune diverso e' ammessa quando vi sia necessita' o convenienza. La formula e' ampia e comprende tanto le situazioni in cui la celebrazione nel comune competente sia oggettivamente impedita o difficoltosa, quanto quelle in cui ragioni di mera opportunita' rendano preferibile un luogo diverso. Il legislatore non irrigidisce i presupposti, lasciando spazio a una valutazione che tenga conto delle concrete esigenze dei nubendi.
La richiesta scritta tra ufficiali dello stato civile
Il cuore del meccanismo e' la richiesta scritta: l'ufficiale dello stato civile competente, trascorso il termine stabilito dalla disciplina sulle pubblicazioni, richiede per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio sara' celebrato. Si instaura così una collaborazione tra due uffici dello stato civile: quello competente in base alle pubblicazioni e quello del luogo prescelto per la celebrazione. La forma scritta garantisce la tracciabilita' e la regolarita' del trasferimento della competenza alla celebrazione.
La menzione della richiesta nell'atto
La norma impone che la richiesta sia menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita. Questa prescrizione assicura che l'atto dia conto della deroga alla competenza ordinaria e dell'iter seguito: chi consulta l'atto può verificare che la celebrazione in comune diverso e' avvenuta nel rispetto della procedura, su richiesta dell'ufficiale competente. La menzione e l'inserimento della richiesta sono dunque elementi di garanzia della regolarita' formale.
La trasmissione dell'atto per la trascrizione
Compiuta la celebrazione, la norma disciplina il flusso documentale di ritorno: nel giorno successivo, l'ufficiale davanti al quale il matrimonio e' stato celebrato invia, per la trascrizione, copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui era partita la richiesta. In questo modo l'atto rientra nella competenza dell'ufficio di origine, dove viene trascritto. Si garantisce così la corretta tenuta dei registri e l'unitarieta' della documentazione relativa allo stato civile dei coniugi.
Collocazione sistematica
L'art. 109 si inserisce nel sistema delle norme sulla celebrazione del matrimonio civile, in stretto collegamento con l'art. 106 c.c. sul luogo della celebrazione e con la disciplina delle pubblicazioni e degli atti dello stato civile. La sua funzione e' di raccordo: consente la mobilita' del luogo di celebrazione preservando la coerenza del sistema documentale e la certezza dell'atto.
Indicazioni pratiche
Per i nubendi che desiderino sposarsi in un comune diverso da quello competente, l'art. 109 indica la via: occorre che l'ufficiale dello stato civile competente formuli la richiesta scritta all'ufficiale del comune prescelto. La regolarita' dell'atto dipende dal rispetto della procedura, dalla menzione della richiesta nell'atto e dalla successiva trasmissione della copia autentica per la trascrizione. Un'attenzione particolare a questi passaggi assicura che la celebrazione altrove non generi vizi formali.
La collaborazione tra uffici dello stato civile
Il meccanismo delineato dall'art. 109 si fonda su una collaborazione istituzionale tra due uffici dello stato civile: quello competente in base alle pubblicazioni e quello del luogo prescelto per la celebrazione. La richiesta scritta e la successiva trasmissione dell'atto realizzano un circuito documentale ordinato, che consente di spostare il luogo della celebrazione senza disperdere la documentazione né compromettere la certezza dello stato civile dei coniugi. La forma scritta della richiesta e la sua menzione nell'atto sono gli strumenti attraverso cui questa collaborazione lascia traccia verificabile.
La regolarita' formale a garanzia della certezza dell'atto
Le prescrizioni formali dell'art. 109 non sono fini a se stesse, ma presidiano la certezza e la pubblicita' del matrimonio civile. La menzione e l'inserimento della richiesta nell'atto consentono a chiunque consulti la documentazione di ricostruire l'iter seguito e di verificare che la celebrazione in comune diverso sia avvenuta legittimamente. La trasmissione della copia autentica per la trascrizione assicura, a sua volta, che l'atto sia conservato e reperibile presso l'ufficio competente. L'insieme di questi adempimenti garantisce che la flessibilita' sul luogo non si traduca in incertezza sull'esistenza e sul contenuto dell'atto.
Il raccordo con la disciplina delle pubblicazioni
L'art. 109 si coordina con la disciplina delle pubblicazioni matrimoniali, che precedono la celebrazione e ne costituiscono il presupposto. La norma richiede, infatti, che la richiesta all'ufficiale del comune prescelto intervenga una volta trascorso il termine previsto per le pubblicazioni. In tal modo la possibilita' di celebrare altrove non scavalca le formalita' preliminari poste a tutela della regolarita' del matrimonio, ma si innesta su di esse, garantendo che lo spostamento del luogo avvenga solo dopo il completamento dell'iter di pubblicazione.
Domande frequenti
Si puo' celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello competente?
Si', quando vi sia necessita' o convenienza. L'ufficiale dello stato civile competente richiede per iscritto l'ufficiale del comune dove la celebrazione avra' luogo.
Quali sono i presupposti per celebrare altrove?
La necessita' o la convenienza di celebrare in un comune diverso da quello indicato dall'art. 106 c.c., secondo una formula ampia che tiene conto delle esigenze concrete.
Come avviene il trasferimento della competenza alla celebrazione?
Mediante richiesta scritta dell'ufficiale dello stato civile competente all'ufficiale del luogo prescelto, dopo il termine previsto dalla disciplina sulle pubblicazioni.
La richiesta deve risultare nell'atto di matrimonio?
Si'. La norma impone che la richiesta sia menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita, a garanzia della regolarita' della procedura.
Cosa accade all'atto dopo la celebrazione in comune diverso?
Nel giorno successivo, l'ufficiale celebrante invia copia autentica dell'atto, per la trascrizione, all'ufficiale da cui era partita la richiesta.
Fonti consultate: 1 fonte verificate