Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 109 c.c. Celebrazione in un comune diverso
In vigore
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell’articolo 106, l’ufficiale dello stato civile, trascorso il termine stabilito nel primo comma dell’articolo 99, richiede per iscritto l’ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare. La richiesta è menzionata nell’atto di celebrazione e in esso inserita. Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l’ufficiale davanti al quale esso fu celebrato, invia, per la trascrizione, copia autentica dell’atto all’ufficiale da cui fu fatta la richiesta.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Celebrazione matrimonio in comune diverso da quello di residenza tramite richiesta scritta tra ufficiali.
L'art. 109 c.c. disciplina la celebrazione del matrimonio in un comune diverso da quello delle pubblicazioni, regolando la procedura tra i due ufficiali di stato civile.Ratio legis
Le coppie non sempre scelgono di sposarsi nel comune delle pubblicazioni. L'art. 109 risolve il potenziale conflitto di competenza stabilendo una procedura di delega formale che garantisce legalità della celebrazione e coerenza documentale dei registri.
Analisi della norma
Quattro elementi chiave: (1) presupposto temporale, richiesta solo dopo i termini ex art. 99 c.c.; (2) forma scritta obbligatoria; (3) menzione nell'atto di celebrazione; (4) trasmissione entro il giorno successivo per la trascrizione nel comune di origine. Il riferimento a necessità e convenienza lascia ampia libertà di scelta del luogo.
Quando si applica
Ogni volta che la celebrazione avviene in comune diverso da quello delle pubblicazioni (art. 106 c.c.): per scelta affettiva, logistica o per necessità.
Connessioni normative
Art. 93 c.c.: ufficiale competente per le pubblicazioni. Art. 99 c.c.: termini delle pubblicazioni. Art. 130 c.c.: trascrizione. D.P.R. 396/2000: ordinamento stato civile.
Domande frequenti
Quando è necessario chiedere il trasferimento a un altro comune?
Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in comune diverso da quello della residenza.
Come avviene il trasferimento?
L'ufficiale del primo comune richiede per iscritto l'ufficiale del comune dove deve celebrarsi il matrimonio.
La richiesta ha effetto sulla celebrazione?
Sì, è menzionata nell'atto e inserita come documento allegato all'atto di celebrazione.
Come si completa la procedura?
L'ufficiale celebrante invia copia autentica dell'atto all'ufficiale che fece la richiesta per la trascrizione.
In quale comune si trascrive il matrimonio?
Nel comune dove è stato fatto il cambio di residenza o dove è stata fatta la richiesta iniziale.
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