Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni

In vigore

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

In sintesi

  • L'art. 108 c.c. vieta di sottoporre a termine o condizione la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie.
  • Se le parti aggiungono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione.
  • Se il matrimonio è comunque celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.
  • La norma garantisce la purezza e la incondizionatezza del consenso matrimoniale, atto personalissimo e non negoziabile.
Indice dei contenuti

L'articolo 108 del codice civile presidia uno dei caratteri fondamentali del consenso matrimoniale: la sua incondizionatezza. La norma stabilisce che la dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Aggiunge che, se le parti vi appongono un termine o una condizione, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione; e che, se ciononostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti. La disposizione esprime con nettezza il principio per cui il matrimonio non tollera incertezze o limitazioni temporali quanto agli effetti del vincolo che genera.

La natura del consenso matrimoniale

Il consenso matrimoniale è un atto personalissimo, attuale e puro. A differenza dei comuni negozi patrimoniali, dove l'autonomia privata può modulare gli effetti dell'atto mediante elementi accidentali quali la condizione e il termine, il matrimonio non sopporta tali modulazioni. La ragione risiede nella natura dell'istituto: il vincolo coniugale incide sullo status delle persone e dà vita a un complesso di diritti e doveri di natura personale ed esistenziale che non possono essere sospesi, risolti o cronologicamente delimitati in base a eventi futuri e incerti o a scadenze. La dichiarazione deve essere immediatamente e definitivamente impegnativa.

Il divieto di condizione

La condizione è l'evento futuro e incerto al cui verificarsi le parti subordinano l'efficacia o la risoluzione dell'atto. Applicata al matrimonio, essa sarebbe radicalmente incompatibile con la funzione dell'istituto: un matrimonio sospensivamente condizionato lascerebbe lo status delle persone in uno stato di pendenza inammissibile, mentre un matrimonio risolutivamente condizionato introdurrebbe una precarietà del vincolo contraria alla sua vocazione di stabilità. Per questo l'art. 108 esclude in radice la possibilità di apporre condizioni alla dichiarazione di consenso.

Il divieto di termine

Analogo discorso vale per il termine, che ancora l'inizio o la fine degli effetti dell'atto a un momento futuro e certo. Un matrimonio a termine - destinato a cessare a una data prefissata - è concettualmente incompatibile con un vincolo che, per sua natura, sorge senza predeterminazione di durata. Allo stesso modo, un matrimonio con termine iniziale rinvierebbe l'assunzione dello status coniugale, contro l'esigenza di immediatezza degli effetti. Il legislatore esclude pertanto anche questa figura.

Il duplice meccanismo di reazione dell'ordinamento

La norma reagisce all'apposizione di termine o condizione su due piani distinti e successivi. Sul piano preventivo, impone all'ufficiale dello stato civile, pubblico ufficiale garante della regolarità dell'atto, di non procedere alla celebrazione qualora gli sposi pretendano di subordinare il consenso a un termine o a una condizione: si tratta di un controllo di legalità che opera a monte, evitando la formazione di un atto viziato. Sul piano successivo, per l'ipotesi in cui la celebrazione abbia comunque avuto luogo, l'ordinamento non commina la nullità del matrimonio, ma adotta la tecnica della reductio: il termine e la condizione si hanno per non apposti. Il matrimonio resta dunque valido ed efficace, depurato dell'elemento accidentale incompatibile.

La scelta di conservare il matrimonio

La soluzione adottata dall'art. 108 è significativa sul piano dei valori. L'ordinamento, di fronte a un matrimonio celebrato con l'apposizione di un elemento accidentale vietato, non sceglie la via della caducazione del vincolo, bensì quella della sua conservazione, eliminando soltanto la clausola incompatibile. È applicazione del favor matrimonii, principio che orienta la disciplina verso la salvaguardia del vincolo validamente formato nei suoi elementi essenziali. La volontà di sposarsi, pura nel suo nucleo, prevale; l'elemento accidentale, in quanto incompatibile con l'istituto, viene semplicemente espunto come se mai fosse stato apposto.

La distinzione rispetto agli accordi patrimoniali

Occorre tenere nettamente distinta la dichiarazione costitutiva del vincolo, oggetto dell'art. 108, dagli accordi a contenuto patrimoniale che i coniugi possono concludere. La scelta del regime patrimoniale, le convenzioni matrimoniali e le pattuizioni economiche tra i coniugi seguono regole proprie e possono legittimamente prevedere modulazioni, condizioni o termini nei limiti consentiti dalla legge. Ciò che l'art. 108 vieta è esclusivamente l'apposizione di termine o condizione alla dichiarazione di volersi prendere reciprocamente in marito e in moglie, cioè all'atto che costituisce lo status coniugale. La sfera patrimoniale, in quanto espressione dell'autonomia privata, resta governata da principi diversi e non è incisa dal divieto, che presidia il solo nucleo personalissimo del consenso.

Rilievo pratico

Nella prassi, l'ipotesi di un termine o di una condizione apposti espressamente alla dichiarazione di consenso è rara, anche per il filtro preventivo dell'ufficiale dello stato civile. La norma conserva però piena attualità sistematica: essa definisce la struttura del consenso matrimoniale e fornisce la chiave per qualificare e neutralizzare eventuali pattuizioni delle parti che pretendano di condizionare o cronologicamente limitare il vincolo. Resta inteso che le intese a contenuto patrimoniale tra coniugi seguono regole proprie e non sono incise da questa disposizione, che riguarda esclusivamente la dichiarazione costitutiva del vincolo.

Il valore sistematico della norma

L'art. 108 occupa una posizione centrale nella disciplina della celebrazione del matrimonio, perché traduce in regola positiva una caratteristica essenziale dell'atto: la sua attitudine a produrre immediatamente e stabilmente un mutamento di status. La purezza del consenso non è un mero formalismo, ma il riflesso della funzione che il matrimonio assolve nell'ordinamento, quale fonte di un complesso di rapporti personali destinati a durare. La tecnica della reductio - il considerare non apposti termine e condizione - rivela inoltre la sensibilità dell'ordinamento nel preservare il vincolo: di fronte a un atto che incide su diritti fondamentali della persona, il legislatore preferisce conservare e depurare piuttosto che caducare, in coerenza con il favor matrimonii e con l'esigenza di certezza degli status familiari.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 138/2010

INAMMISSIBILITÀ E INFONDATEZZA

Investita della questione sul matrimonio same-sex, la Corte ha esaminato anche l'art. 108 c.c. (inapponibilità di termini e condizioni) come parte del sistema matrimoniale codicistico. Ha ritenuto che l'impianto degli artt. 107-108 c.c. presuppone l'unione fra persone di sesso diverso e ha rimesso al Parlamento la disciplina delle unioni omosessuali.

Domande frequenti

Si può apporre una condizione alla dichiarazione di matrimonio?

No. L'art. 108 c.c. vieta espressamente di sottoporre a condizione la dichiarazione degli sposi: il consenso matrimoniale deve essere puro e incondizionato, perché incide sullo status delle persone.

È ammesso un matrimonio a termine?

No. Il termine è incompatibile con il matrimonio, che sorge senza predeterminazione di durata. La norma vieta di ancorare l'inizio o la fine degli effetti del vincolo a un momento futuro.

Cosa deve fare l'ufficiale dello stato civile se gli sposi appongono un termine o una condizione?

Non può procedere alla celebrazione. La norma gli impone un controllo preventivo di legalità, per evitare la formazione di un atto viziato dall'elemento accidentale vietato.

Cosa accade se il matrimonio viene comunque celebrato con un termine o una condizione?

Il matrimonio resta valido ed efficace: il termine e la condizione si hanno per non apposti. L'ordinamento conserva il vincolo ed elimina soltanto la clausola incompatibile.

Perché l'ordinamento non annulla il matrimonio in questi casi?

In applicazione del favor matrimonii, l'ordinamento privilegia la conservazione del vincolo validamente formato nei suoi elementi essenziali, neutralizzando l'elemento accidentale anziché caducare l'intero matrimonio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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