← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 108 c.c. Inapponibilità di termini e condizioni

In vigore

La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione. Se le parti aggiungono un termine o una condizione l’ufficiale dello stato civile non può procedere alla celebrazione del matrimonio. Se ciò nonostante il matrimonio è celebrato, il termine e la condizione si hanno per non apposti.

In sintesi

  • La dichiarazione degli sposi non può contenere termini (es. «per un anno») né condizioni (es. «se ottengo il lavoro»).
  • L'ufficiale deve rifiutare la celebrazione se le parti aggiungono una clausola modale.
  • Se il matrimonio viene celebrato lo stesso, il termine o la condizione si considerano non apposti: il matrimonio rimane valido.
  • La norma tutela la natura definitiva e incondizionata del vincolo matrimoniale.
  • Si applica solo alla dichiarazione costitutiva del vincolo, non ai patti patrimoniali accessori.

L'art. 108 c.c. stabilisce che la dichiarazione matrimoniale non può essere condizionata né subordinata a un termine: tali clausole si considerano non apposte.

Ratio legis

Il matrimonio è un atto di straordinaria rilevanza personale e sociale. Il legislatore ha voluto preservare la certezza dello stato civile da ogni precarietà volontaristica: un matrimonio a termine o condizionale comprometterebbe la stabilità dell'istituto e i diritti di terzi e figli.

Analisi della norma

Tre commi distinti: (1) divieto assoluto di termini (dies certus) e condizioni (eventus incertus, cfr. art. 1353 c.c.); (2) potere-dovere dell'ufficiale di rifiutare la celebrazione; (3) in caso di celebrazione avvenuta comunque, clausola non apposta e matrimonio valido (favor matrimonii).

Quando si applica

Solo alla dichiarazione costitutiva del vincolo (fase della celebrazione ex art. 107 c.c.). Non alle promesse di matrimonio (art. 79 c.c.), né alle convenzioni matrimoniali (art. 162 c.c.).

Connessioni normative

Art. 107 c.c.: modalità della dichiarazione. Art. 117 c.c.: cause tassative di nullità (non include questa ipotesi). Art. 123 c.c.: simulazione (fattispecie distinta). Diritto canonico: can. 1102 CIC (principio analogo).

Domande frequenti

Possono gli sposi inserire una condizione nel consenso?

No, il consenso matrimoniale non può essere sottoposto a condizione; se aggiunta, è considerata non apposta.

È possibile fissare una data futura per il matrimonio?

No, nemmeno un termine è ammissibile; la dichiarazione deve essere pura e semplice.

Che conseguenza ha l'aggiunta di termine o condizione?

L'ufficiale non può procedere alla celebrazione; se celebra comunque, il termine o condizione sono considerati non apposti.

Gli sposi possono comunque celebrare il matrimonio?

Sì, solo con dichiarazione pura e semplice, senza alcuna limitazione temporale o condizionata.

Questa norma è inderogabile?

Sì, è norma di ordine pubblico e non può essere elusa dalle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.