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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1353 c.c. Contratto condizionale

In vigore

Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.

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In sintesi

  • Condizione nel contratto: le parti possono subordinare l'efficacia del contratto (condizione sospensiva) o la sua risoluzione (condizione risolutiva) a un avvenimento futuro e incerto.
  • Condizione sospensiva: finché non si avvera, il contratto non produce i suoi effetti principali; gli effetti si producono solo all'avverarsi.
  • Condizione risolutiva: il contratto produce subito effetti, ma cessa di produrli al verificarsi dell'evento dedotto in condizione.
  • Libertà delle parti: salvo le condizioni illecite e impossibili (art. 1354 c.c.) e quelle meramente potestative (art. 1355 c.c.), le parti sono libere di inserire qualsiasi evento futuro e incerto come condizione.

L'articolo 1353 c.c. consente alle parti di subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto a un evento futuro e incerto: la condizione. La condizione sospensiva ritarda gli effetti contrattuali fino all'avverarsi dell'evento; la condizione risolutiva fa cessare gli effetti già prodotti al verificarsi dell'evento dedotto.

Nozione di condizione contrattuale

La condizione è un elemento accidentale del contratto (insieme al termine e al modo) con cui le parti subordinano gli effetti giuridici del contratto all'avverarsi di un evento futuro e incerto. Si distingue dal termine, che è un evento futuro ma certo nel suo avverarsi (anche se incerta la data: si muore tutti). La condizione si distingue anche dal presupposto: il presupposto è un fatto attuale la cui esistenza è assunta come base del contratto (es. "vendo l'auto se la patente è valida"), non un evento futuro. L'incertezza dell'evento è essenziale: se l'evento è certo nel suo avverarsi è termine, non condizione; se è già avvenuto o impossibile, la condizione è impropria e produce effetti diversi (art. 1354 c.c.).

Condizione sospensiva e condizione risolutiva

La distinzione fondamentale è tra: (a) Condizione sospensiva: i principali effetti del contratto sono sospesi fino all'avverarsi dell'evento. Il contratto è concluso ma "in attesa": non è un contratto nullo né inesistente, ma un contratto con efficacia differita. In pendenza della condizione il contratto esiste come vincolo giuridico; le parti hanno già obblighi di conservazione e buona fede (art. 1358 c.c.). Avverata la condizione, gli effetti si producono retroattivamente alla data della conclusione (art. 1360 c.c.), salvo diversa volontà delle parti o natura delle cose. (b) Condizione risolutiva: il contratto produce immediatamente i suoi effetti, ma al verificarsi dell'evento li perde retroattivamente. È una "clausola di pentimento" strutturata: se accade X, il contratto si risolve come se non fosse mai esistito.

La pendenza della condizione: effetti

Durante la pendenza (il lasso di tempo tra la conclusione del contratto e l'avveramento o il mancato avveramento dell'evento), il contratto non è ancora pienamente efficace (se sospensiva) o è efficace ma precariamente (se risolutiva). In pendenza: la parte avente diritto condizionato può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.); può cedere il diritto condizionato a terzi; gli atti compiuti dal titolare del diritto in pendenza di condizione sono opponibili all'avente diritto sotto condizione (art. 1357 c.c.). Se la condizione si avvera, gli effetti retroagiscono; se non si avvera, il contratto è definitivamente inefficace (sospensiva) o definitivamente efficace (risolutiva).

Connessioni con altre norme

L'art. 1353 c.c. va letto con l'art. 1354 (condizioni illecite/impossibili), l'art. 1355 (condizione meramente potestativa), l'art. 1356 (atti di disposizione in pendenza), l'art. 1358 (buona fede in pendenza), l'art. 1360 (retroattività) e l'art. 1359 (finzione di avveramento).

Domande frequenti

Qual è la differenza tra condizione sospensiva e condizione risolutiva?

Con la condizione sospensiva gli effetti del contratto sono sospesi fino all'avverarsi dell'evento: il contratto esiste ma non produce ancora i suoi effetti principali. Con la condizione risolutiva il contratto produce subito i suoi effetti, che cessano retroattivamente se l'evento si avvera. Esempio: 'ti vendo l'appartamento se ottengo il mutuo' (sospensiva); 'ti vendo l'appartamento, ma se non lo ristrutturi entro 2 anni il contratto si risolve' (risolutiva).

Il contratto condizionato è già vincolante prima che la condizione si avveri?

Sì. Il contratto condizionato è perfetto e vincolante dalla conclusione: le parti non possono recedervi unilateralmente, salvo patto contrario. In pendenza della condizione sospensiva, il contratto esiste come vincolo giuridico; le parti hanno obblighi di comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.) e il titolare del diritto condizionato può compiere atti conservativi (art. 1356 c.c.).

Cosa succede se l'evento dedotto in condizione è già avvenuto al momento della conclusione del contratto?

Se l'evento è già avvenuto, la condizione è 'impropria'. Se si tratta di condizione sospensiva e l'evento è già avvenuto positivamente, il contratto è puro (produce subito effetti). Se l'evento è già sicuramente impossibile, si applicano le regole dell'art. 1354 c.c. sulla condizione impossibile.

La condizione può riguardare qualsiasi evento futuro e incerto?

In linea di principio sì, con le limitazioni degli artt. 1354 (condizione illecita o impossibile) e 1355 (condizione meramente potestativa, cioè rimessa al mero arbitrio di una parte). L'evento deve essere futuro (non già avvenuto) e incerto (non certo nel suo avverarsi, altrimenti è termine).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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