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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1359 c.c. – Avveramento della condizione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all’avveramento di essa.

In sintesi

  • Finzione di avveramento: la condizione si considera avverata se la parte che aveva interesse al suo mancato avveramento ne ha impedito l'avveramento in mala fede.
  • Presupposti: (a) mala fede della parte che ha impedito la condizione; (b) interesse di quella parte al mancato avveramento; (c) nesso causale tra il comportamento e il mancato avveramento.
  • Rimedio riequilibrativo: la finzione di avveramento è una sanzione civile contro l'abuso del contratto condizionato: chi impedisce l'evento in mala fede è trattato come se l'evento si fosse avverato.
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L'articolo 1359 c.c. prevede la finzione di avveramento della condizione: se la parte che aveva interesse al suo mancato avveramento ne ha impedito l'avveramento in mala fede, la condizione si considera avverata. È una sanzione riequilibrativa contro il comportamento sleale di chi strumentalizza il contratto condizionato.

Ratio e funzione della finzione di avveramento

La finzione di avveramento (o fictio condicionis expleta) è uno dei rimedi più antichi del diritto contrattuale, risalente al diritto romano. La sua ratio è semplice: chi ha impedito maliziosamente l'avveramento di una condizione a proprio vantaggio non può trarre beneficio dal proprio comportamento illecito. Se Caio, debitore sotto condizione sospensiva, impedisce deliberatamente che la condizione si avveri (per non dover adempiere), non è giusto che benefici di questo comportamento; il legislatore stabilisce la finzione: la condizione si considera avverata come se il comportamento di Caio non ci fosse stato. È un meccanismo di equità sanzionatoria nel campo contrattuale.

I presupposti della norma

L'applicazione dell'art. 1359 richiede tre condizioni cumulative: (1) Interesse al mancato avveramento: la parte deve avere un interesse concreto che il fatto condizionante non si verifichi. Nella condizione sospensiva, è tipicamente il debitore (che non vuole dover adempiere); nella condizione risolutiva, è il creditore (che vuole che gli effetti si conservino). (2) Mala fede: la parte deve aver agito intenzionalmente per impedire l'avveramento. Non basta la colpa; occorre il dolo, cioè la consapevolezza e la volontà di impedire l'evento condizionante. Il comportamento negligente non integra la fattispecie dell'art. 1359 (ma può integrare la violazione dell'art. 1358 sul buona fede in pendenza, con conseguente risarcimento del danno). (3) Nesso causale: il comportamento della parte deve essere la causa efficiente del mancato avveramento. Se la condizione non si sarebbe avverata comunque, il comportamento della parte è irrilevante ai fini dell'art. 1359.

Effetti della finzione di avveramento

L'effetto è che il contratto viene trattato come se la condizione si fosse avverata: nella condizione sospensiva, il contratto diventa efficace; nella condizione risolutiva, il contratto si risolve. Questo effetto è una finzione giuridica, non un accertamento del fatto: la condizione non si è veramente avverata, ma il diritto la considera tale ai fini degli effetti del contratto. La parte lesa può quindi pretendere l'adempimento (nella condizione sospensiva) o la restituzione (nella condizione risolutiva) come se la condizione si fosse avverata.

Connessioni con altre norme

L'art. 1359 va letto con l'art. 1358 c.c. (buona fede in pendenza), l'art. 1353 c.c. (condizione) e con i principi generali di buona fede contrattuale (artt. 1175, 1375 c.c.). La finzione di avveramento ha analoghi nel diritto tributario: anche l'art. 10-bis Stat. contrib. prevede l'inopponibilità degli effetti delle operazioni elusive.

Domande frequenti

Cosa significa che 'la condizione si considera avverata' ex art. 1359 c.c.?

Significa che il contratto produce gli effetti che avrebbe prodotto se la condizione si fosse effettivamente avverata. Se la condizione era sospensiva, il contratto diventa efficace; se era risolutiva, il contratto si risolve. Non è un accertamento del fatto, ma una finzione giuridica sanzionatoria: il diritto tratta la situazione come se l'evento si fosse verificato, per non permettere alla parte in mala fede di beneficiare del proprio comportamento.

È sufficiente la negligenza per applicare la finzione di avveramento?

No. L'art. 1359 c.c. richiede la mala fede, cioè il dolo: la parte deve aver agito con la consapevolezza e la volontà di impedire l'avveramento della condizione. La semplice negligenza (omesso compimento di un atto dovuto senza intenzione di pregiudicare) non è sufficiente per la finzione; può però dare luogo al risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di buona fede in pendenza ex art. 1358 c.c.

Se il compratore, in attesa che si avveri la condizione sospensiva (concessione del mutuo), non presenta la documentazione richiesta dalla banca, si applica l'art. 1359?

Potenzialmente sì, se si prova che il compratore ha deliberatamente omesso di presentare la documentazione per non concludere il contratto di compravendita (interesse al mancato avveramento, mala fede, nesso causale). Il venditore può chiedere che la condizione si consideri avverata e pretendere l'adempimento del contratto come se il mutuo fosse stato concesso.

La finzione di avveramento si applica anche se la condizione non si sarebbe comunque avverata?

No. È necessario il nesso causale tra il comportamento della parte e il mancato avveramento. Se la condizione non si sarebbe avverata indipendentemente dal comportamento della parte (es. la banca avrebbe rifiutato il mutuo in ogni caso per motivi oggettivi), l'art. 1359 non si applica. Il comportamento della parte deve essere la causa efficiente del mancato avveramento.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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