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Art. 1356 c.c. Pendenza della condizione
In vigore
In pendenza della condizione sospensiva l’acquirente di un diritto può compiere atti conservativi. L’acquirente di un diritto sotto condizione risolutiva può, in pendenza di questa, esercitarlo, ma l’altro contraente può compiere atti conservativi.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
In pendenza di condizione sospensiva, il titolare del diritto condizionato può compiere atti conservativi del proprio diritto futuro. Gli atti di disposizione compiuti in pendenza sono subordinati al medesimo avvenimento: se la condizione si avvera, producono pieno effetto; se non si avvera, cadono. La parte che ha già ricevuto la prestazione deve restituirla.
La situazione giuridica in pendenza di condizione sospensiva
In pendenza di condizione sospensiva, il periodo tra la conclusione del contratto e l'avveramento (o il definitivo mancato avveramento) dell'evento, le parti si trovano in una situazione giuridicamente ambigua: il contratto esiste, le parti sono vincolate, ma i principali effetti (il trasferimento del diritto, l'esigibilità della prestazione) sono sospesi. L'art. 1356 c.c. regola questa situazione intermedia, disciplinando cosa possono fare le parti. La posizione del titolare del diritto condizionato (il soggetto che ha diritto al trasferimento se la condizione si avvera) è qualificata dalla dottrina come aspettativa giuridica: un diritto potenziale, non ancora attuale, ma già tutelato dall'ordinamento.
Atti conservativi e atti di disposizione
Il titolare del diritto condizionato può compiere due categorie di atti: (a) Atti conservativi: atti volti a preservare il diritto futuro (es. iscrizione di ipoteca, interruzione della prescrizione, opposizione a trascrizioni lesive, sequestro conservativo). Questi atti sono sempre ammessi perché tutelano il diritto potenziale senza pregiudicarne il futuro esercizio. (b) Atti di disposizione: il titolare del diritto condizionato può anche disporre del proprio diritto potenziale, cedere il credito condizionato, ipotecare il bene che acquisterà se la condizione si avvera, costituire garanzie. Questi atti producono i loro effetti subordinatamente all'avveramento della condizione: se la condizione si avvera, gli atti di disposizione diventano pienamente efficaci; se la condizione non si avvera, gli atti di disposizione perdono effetto come se non fossero mai stati compiuti (retroattività del mancato avveramento).
Restituzione delle prestazioni già eseguite
Se una parte ha eseguito la prestazione in pendenza della condizione sospensiva e la condizione non si avvera, deve ottenere la restituzione di quanto prestato (ex art. 1360 c.c. a contrario + artt. 2033 ss. c.c. sulla ripetizione dell'indebito). Analogamente, se la condizione risolutiva si avvera, le prestazioni già eseguite devono essere restituite con effetto retroattivo.
Connessioni con altre norme
L'art. 1356 va letto con l'art. 1353 c.c. (condizione in generale), l'art. 1357 c.c. (atti del titolare del diritto in pendenza della condizione risolutiva), l'art. 1358 c.c. (buona fede in pendenza) e l'art. 1360 c.c. (retroattività della condizione).
Domande frequenti
Cosa può fare il promissario acquirente in attesa che si avveri la condizione sospensiva (es. ottenimento del mutuo)?
Può compiere atti conservativi del diritto condizionato: richiedere trascrizione del preliminare (art. 2645-bis c.c.), interrompere la prescrizione, ottenere misure cautelari per impedire che il promittente alieni l'immobile a terzi. Può anche cedere il proprio diritto condizionato a terzi, ma la cessione è anch'essa subordinata all'avveramento della condizione.
Gli atti compiuti dal venditore durante la pendenza della condizione sono opponibili al compratore?
Dipende dal tipo di atto. Gli atti di disposizione compiuti dal venditore in pendenza di condizione sospensiva sono disciplinati dall'art. 1357 c.c.: se la condizione si avvera, gli atti del venditore che pregiudicano i diritti del compratore sono inefficaci nei suoi confronti. L'art. 1358 c.c. impone inoltre al venditore l'obbligo di comportarsi secondo buona fede durante la pendenza.
Se la condizione sospensiva non si avvera, cosa succede alle prestazioni già eseguite?
Devono essere restituite. Se un compratore ha versato acconti in pendenza di condizione sospensiva (es. prima che il mutuo fosse concesso) e la condizione non si avvera, il compratore ha diritto alla restituzione degli acconti versati, sulla base delle norme sulla ripetizione dell'indebito (artt. 2033 ss. c.c.) o in applicazione della clausola contrattuale di restituzione.
Il creditore condizionato può cedere il suo credito a terzi prima che la condizione si avveri?
Sì. Il titolare del diritto condizionato può cedere il credito futuro o disporre del diritto potenziale: gli atti di disposizione producono effetti subordinatamente all'avveramento della condizione. Se la condizione si avvera, il cessionario acquista il diritto a pieno titolo; se non si avvera, la cessione non produce effetti.