← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1357 c.c. Atti di disposizione in pendenza della condizione

In vigore

Atti di disposizione in pendenza della condizione Chi ha un diritto subordinato a condizione sospensiva o risolutiva può disporne in pendenza di questa; ma gli effetti di ogni atto di disposizione sono subordinati alla stessa condizione.

In sintesi

  • Atti in pendenza di condizione risolutiva: chi ha un diritto subordinato a condizione risolutiva può disporne, ma gli atti compiuti sono soggetti alla stessa condizione risolutiva.
  • Effetto risolutivo automatico: al verificarsi della condizione risolutiva, gli atti di disposizione compiuti durante la pendenza diventano automaticamente inefficaci.
  • Simmetria con l'art. 1356: l'art. 1357 è il pendant dell'art. 1356 per la condizione risolutiva: regola gli atti del titolare del diritto nel contratto già efficace ma potenzialmente risolvibile.

Chi ha un diritto sottoposto a condizione risolutiva può disporne durante la pendenza, ma gli atti dispositivi sono anch'essi soggetti alla medesima condizione risolutiva. Al verificarsi della condizione, gli atti di disposizione compiuti in pendenza perdono automaticamente efficacia.

La posizione del titolare del diritto in pendenza di condizione risolutiva

La condizione risolutiva crea una situazione in cui il contratto è già efficace, il diritto è già trasferito, la prestazione è già eseguita, ma con una spada di Damocle: se l'evento dedotto in condizione si verifica, gli effetti del contratto si risolvono retroattivamente. Durante la pendenza, il titolare del diritto (che lo ha già ricevuto) si trova in una posizione di possesso precario: ha il diritto, ma lo potrebbe perdere. L'art. 1357 c.c. risolve il problema degli atti di disposizione compiuti durante questo periodo: chi ha il diritto sotto condizione risolutiva può disporne (venderlo, ipotecarlo, costituire diritti reali), ma questi atti sono automaticamente soggetti alla medesima condizione risolutiva.

Il meccanismo automatico di retroattività

Il meccanismo è automatico e reale: non è necessaria alcuna azione delle parti o del giudice per travolgere gli atti dispositivi compiuti in pendenza di condizione risolutiva che si è poi avverata. Questa retroattività erga omnes degli atti dispositivi opera in modo analogo alla retroattività della condizione ex art. 1360 c.c. La ragione sistematica è che il sub-acquirente dal titolare del diritto condizionato non può acquistare un diritto più pieno di quello che ha il suo dante causa (nemo plus iuris): se il titolare aveva un diritto soggetto a condizione risolutiva, il sub-acquirente acquisisce anch'esso un diritto soggetto a quella condizione. Fanno eccezione i terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso prima della trascrizione dell'evento risolutivo.

Tutela dei terzi sub-acquirenti

La retroattività della condizione risolutiva non è assoluta rispetto ai terzi. Gli artt. 1361 e 1362 c.c. (richiamati sistematicamente) limitano la retroattività rispetto ai terzi sub-acquirenti di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso e abbiano iscritto o trascritto il loro titolo. Questa limitazione è fondamentale nel diritto immobiliare: se Tizio acquista un immobile sotto condizione risolutiva e lo rivende a Caio, e successivamente la condizione si avvera, la posizione di Caio dipenderà dalla trascrizione degli atti e dalla sua buona fede.

Connessioni con altre norme

L'art. 1357 va letto con l'art. 1356 c.c. (condizione sospensiva), l'art. 1360 c.c. (retroattività), l'art. 1361 c.c. (retroattività rispetto ai terzi) e con le norme sulla trascrizione immobiliare (artt. 2643 ss. c.c.).

Domande frequenti

Se acquisto un immobile soggetto a condizione risolutiva e lo rivendo, la rivendita è valida?

La rivendita è valida ma soggetta alla medesima condizione risolutiva. Se la condizione si avvera, il sub-acquirente (il secondo compratore) perde il diritto sull'immobile automaticamente, salvo che sia protetto dalle norme sulla trascrizione e sia in buona fede (art. 1361 c.c.). L'acquisto a titolo oneroso e in buona fede può tutelare il sub-acquirente.

La condizione risolutiva è opponibile ai creditori del titolare del diritto?

Sì, con limiti. I creditori che abbiano iscritto ipoteca o pignoramento sul bene in pendenza di condizione risolutiva sono soggetti agli stessi rischi del loro debitore: se la condizione si avvera, le garanzie possono venire meno. La retroattività della condizione risolutiva può travolgere le iscrizioni ipotecarie compiute durante la pendenza.

Qual è la differenza tra condizione risolutiva e clausola risolutiva espressa?

La condizione risolutiva (art. 1353 c.c.) subordina la risoluzione a un evento futuro e incerto; opera automaticamente al verificarsi dell'evento, con effetto retroattivo. La clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) subordina la risoluzione all'inadempimento di specifiche obbligazioni contrattuali; opera non automaticamente ma per dichiarazione della parte. Sono istituti diversi con presupposti e meccanismi differenti.

Come si tutela chi acquista a titolo oneroso da un soggetto con diritto sub-condizione risolutiva?

Attraverso la trascrizione degli atti (nei contratti immobiliari) e la verifica delle condizioni di atto. Chi acquista a titolo oneroso e in buona fede, senza che nella nota di trascrizione del contratto originario risultasse la condizione risolutiva, è generalmente protetto dalla retroattività (art. 1361 c.c.). La buona fede e il titolo oneroso sono requisiti cumulativi per la tutela.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.