Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1360 c.c. Retroattività della condizione

In vigore

Gli effetti dell’avveramento della condizione retroagiscono al tempo in cui è stato concluso il contratto, salvo che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto o della risoluzione debbano essere riportati a un momento diverso. Se però la condizione risolutiva è apposta a un contratto ad esecuzione continuata o periodica, l’avveramento di essa, in mancanza di patto contrario, non ha effetto riguardo alle prestazioni già eseguite.

In sintesi

  • Retroattività della condizione: avverata la condizione, gli effetti del contratto retroagiscono al momento della sua conclusione, salvo diversa volontà delle parti o incompatibilità per la natura del rapporto.
  • Eccezioni alla retroattività: i frutti percepiti e i contratti di durata non subiscono retroattività; le parti possono convenzionalmente escluderla.
  • Natura della retroattività: la retroattività è reale e opponibile ai terzi, ma con le limitazioni degli artt. 1361-1362 c.c. per i sub-acquirenti in buona fede.
Indice dei contenuti

L'articolo 1360 c.c. stabilisce che gli effetti della condizione avverata retroagiscono al momento della conclusione del contratto, salvo diversa volontà delle parti o incompatibilità per la natura del rapporto o per la natura delle cose. La retroattività è il principio generale; le eccezioni sono le deroghe convenzionali e le situazioni incompatibili con la retroattività (contratti di durata, frutti percepiti).

Il principio di retroattività della condizione

L'avveramento della condizione non ha effetti solo ex nunc (dal momento dell'avveramento in poi), ma ex tunc: retroagisce al momento della conclusione del contratto. Questo principio, sancito dall'art. 1360 c.c., ha una logica coerente con la struttura della condizione: le parti hanno voluto regolare una determinata situazione già dalla conclusione del contratto; la condizione non è un nuovo accordo, ma la realizzazione di quello già concluso. La retroattività reale significa che, avverata la condizione sospensiva, il compratore si considera proprietario dell'immobile dalla data del contratto, non dalla data dell'avveramento. Per la condizione risolutiva, avverata la condizione, il contratto si considera mai avvenuto dalla data della sua conclusione.

Eccezioni al principio di retroattività

L'art. 1360 prevede deroghe importanti: (a) Diversa volontà delle parti: le parti possono concordare che gli effetti della condizione operino solo dal momento dell'avveramento (retroattività esclusa per patto). Questa deroga è frequente nella prassi commerciale, per evitare le complicazioni contabili e fiscali della retroattività. (b) Incompatibilità per la natura del rapporto: i contratti di durata (locazione, somministrazione, appalto in corso) non si prestano alla retroattività; la retroattività implicherebbe far finta che le prestazioni periodiche già eseguite non siano mai avvenute, il che è incompatibile con la natura continuativa del rapporto. (c) Frutti percepiti: i frutti percepiti prima dell'avveramento della condizione restano acquisiti, salvo diversa pattuizione (art. 1361 c.c. per i terzi e art. 1360 co. 2 per le parti). La retroattività non può travolgere i frutti già entrati nel patrimonio del titolare e da lui consumati.

Retroattività reale e trascrizione

La retroattività reale della condizione ha importanti conseguenze nel diritto immobiliare: l'acquirente si considera proprietario dalla data del contratto condizionato. Ai fini della trascrizione, il negozio condizionato va trascritto al momento della conclusione; l'avveramento della condizione non richiede una nuova trascrizione ma solo una nota di annotazione. I conflitti con i terzi sub-acquirenti sono risolti dagli artt. 1361-1362 c.c., che limitano la retroattività a tutela dei terzi di buona fede.

Connessioni con altre norme

L'art. 1360 va letto con l'art. 1353 c.c. (condizione), l'art. 1361 c.c. (retroattività rispetto ai terzi), l'art. 1362 c.c. (interpretazione secondo l'intenzione) e con le norme sulla trascrizione (art. 2643 ss. c.c.).

Domande frequenti

Se la condizione sospensiva si avvera, da quando si considera trasferita la proprietà del bene?

Dalla data della conclusione del contratto condizionato, non dalla data dell'avveramento della condizione (art. 1360 c.c.). La retroattività reale significa che l'acquirente è considerato proprietario retroattivamente, con tutte le conseguenze: i frutti prodotti dal bene nel periodo di pendenza spetterebbero in linea di principio all'acquirente, salvo deroghe convenzionali.

La retroattività della condizione si applica anche ai contratti di locazione?

No, almeno non pienamente. I contratti di durata (locazione, somministrazione) sono incompatibili con la retroattività: far retroagire la risoluzione di un contratto di locazione significherebbe fingere che i canoni già pagati non siano mai stati dovuti, il che è irragionevole. L'art. 1360 c.c. esclude la retroattività quando incompatibile con la natura del rapporto.

Le parti possono escludere contrattualmente la retroattività della condizione?

Sì, espressamente. L'art. 1360 co. 1 c.c. prevede che la retroattività operi 'salvo diversa volontà delle parti'. Nella prassi commerciale è frequente inserire clausole che stabiliscono che gli effetti della condizione operano solo ex nunc (dal momento dell'avveramento), per evitare complicazioni fiscali, contabili e di regolazione delle prestazioni già eseguite.

I frutti del bene prodotti durante la pendenza spettano al compratore o al venditore?

In linea di principio, per effetto della retroattività ex art. 1360, i frutti del periodo di pendenza spetterebbero all'acquirente (retroattivamente proprietario dalla data del contratto). Tuttavia, l'art. 1361 c.c. limita questa conseguenza rispetto ai terzi, e le parti possono concordare diversamente. Nella prassi i frutti prodotti durante la pendenza restano spesso al venditore per accordo tra le parti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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