Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1358 c.c. – Comportamento delle parti nello stato di pendenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Colui che si è obbligato o che ha alienato un diritto sotto condizione sospensiva, ovvero lo ha acquistato sotto condizione risolutiva, deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell’altra parte.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 1357 - Art. 1357 c.c.: Atti di disposizione in pendenza della condizione→Cod. civ. art. 1359 - Articolo 1359 Codice Civile: Avveramento della condizione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 1356 Codice Civile: Pendenza della condizione→Articolo 1360 Codice Civile: Retroattività della condizione→Articolo 1355 Codice Civile: Condizione meramente potestativa→Articolo 1361 Codice Civile: Atti di amministrazione→Articolo 1354 Codice Civile: Condizioni illecite o impossibili→Articolo 1362 Codice Civile: Intenzione dei contraenti→Articolo 1353 Codice Civile: Contratto condizionale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 1358 c.c. impone a ciascuna parte, in pendenza di condizione, di comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra. Questo obbligo è bilaterale e comprende sia il dovere di non impedire l'avveramento della condizione sia quello di non pregiudicare i diritti dell'altra parte durante la pendenza.
Il fondamento dell'obbligo di buona fede in pendenza
L'art. 1358 c.c. esprime in modo specifico il principio generale di buona fede oggettiva nei contratti (artt. 1175 e 1375 c.c.) applicato alla fase della pendenza della condizione. La ratio è che il contratto condizionato crea già un vincolo giuridico tra le parti: anche se gli effetti principali non si sono ancora prodotti (condizione sospensiva) o potrebbero risolversi (condizione risolutiva), le parti sono in una relazione contrattuale che impone obblighi reciproci di correttezza. Abbandonare le parti alla totale libertà di comportamento durante la pendenza, permettendo, ad esempio, che una parte distrugga deliberatamente il bene oggetto del contratto o provochi il mancato avveramento della condizione, contrasterebbe con la lealtà che il contratto richiede.
Contenuto dell'obbligo: obblighi positivi e negativi
L'obbligo di buona fede in pendenza comprende: (a) Obblighi negativi: astenersi da comportamenti che pregiudichino il diritto condizionato dell'altra parte (es. il venditore non deve deteriorare il bene oggetto del contratto condizionato; il debitore non deve rendere impossibile l'avveramento della condizione sospensiva attraverso comportamenti attivi). (b) Obblighi positivi: compiere gli atti necessari affinché la condizione possa avverarsi (es. se la condizione è l'ottenimento di un'autorizzazione amministrativa, la parte che deve richiederla è tenuta a farlo con diligenza). Questo obbligo positivo è strettamente collegato con la finzione di avveramento dell'art. 1359 c.c.: se una parte impedisce l'avveramento della condizione in mala fede, la condizione si considera avverata.
Rimedi per la violazione
La violazione dell'obbligo di buona fede in pendenza determina responsabilità contrattuale (non precontrattuale, poiché siamo in una fase di contratto già concluso): la parte lesa può chiedere il risarcimento del danno subito per effetto del comportamento contrario a buona fede. Il danno risarcibile comprende il danno emergente e il lucro cessante derivati dalla condotta illecita della controparte. In alcuni casi la violazione può integrare anche gli estremi per la risoluzione del contratto per inadempimento (se l'obbligo di buona fede assurge a obbligazione contrattuale autonoma).
Connessioni con altre norme
L'art. 1358 va letto con l'art. 1175 c.c. (correttezza), l'art. 1375 c.c. (buona fede nell'esecuzione), l'art. 1359 c.c. (finzione di avveramento) e con l'art. 1353 c.c. (condizione in generale).
Domande frequenti
Se il venditore danneggia l'immobile durante la pendenza della condizione sospensiva, il compratore ha un rimedio?
Sì. La condotta del venditore viola l'obbligo di buona fede in pendenza ex art. 1358 c.c. Il compratore può chiedere il risarcimento del danno subito. Se il danneggiamento è grave, può anche costituire inadempimento dell'obbligo di conservazione che, ai sensi dell'art. 1375 c.c., sussiste durante tutto il rapporto contrattuale.
Se una parte non compie gli atti necessari per far avverare la condizione sospensiva (es. non richiede l'autorizzazione), viola la buona fede?
Sì, se la richiesta dell'autorizzazione è nella sua sfera di controllo e rientra negli obblighi derivanti dal contratto. L'art. 1358 c.c. impone obblighi positivi di cooperazione. Inoltre, se il mancato avveramento dipende da un comportamento doloso della parte, si applica la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c.
L'obbligo di buona fede in pendenza è bilaterale?
Sì, grava su entrambe le parti. Sia il titolare del diritto condizionato (che non deve abusare della pendenza per compiere atti speculativi a danno dell'altra parte) sia il debitore sotto condizione (che non deve ostacolarne l'avveramento) sono tenuti all'obbligo di buona fede. La norma esprime il principio generale di correttezza contrattuale applicato alla pendenza.
Qual è la differenza tra violazione della buona fede in pendenza (art. 1358) e finzione di avveramento (art. 1359)?
Sono due rimedi diversi per condotte simili. L'art. 1358 riguarda qualsiasi comportamento contrario a buona fede in pendenza: il rimedio è il risarcimento del danno. L'art. 1359 riguarda specificamente il caso in cui una parte impedisce dolosamente l'avveramento della condizione: il rimedio è la finzione di avveramento (la condizione si considera avverata). I due rimedi possono concorrere.