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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 1362 c.c. – Intenzione dei contraenti

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Nell’interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

In sintesi

  • Criterio dell'intenzione comune: nell'interpretare il contratto si deve ricercare la comune intenzione delle parti, non limitarsi al senso letterale delle parole.
  • Comportamento complessivo delle parti: per determinare l'intenzione comune si valuta anche il comportamento delle parti anteriore e posteriore alla conclusione del contratto.
  • Primato della volontà: il criterio soggettivo (intenzione delle parti) è il criterio interpretativo principale; i criteri oggettivi degli artt. 1363-1371 c.c. sono sussidiari.
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L'articolo 1362 c.c. pone il criterio principale dell'interpretazione contrattuale: si deve ricercare la comune intenzione delle parti, non limitarsi al senso letterale delle parole usate. Rilevante anche il comportamento complessivo delle parti, incluso quello successivo alla conclusione del contratto.

Il sistema dell'interpretazione contrattuale

Gli articoli 1362-1371 c.c. contengono un sistema organico di criteri interpretativi del contratto. L'art. 1362 apre il sistema con i due criteri fondamentali: (a) il criterio soggettivo dell'intenzione comune, che è il criterio principale e prevalente; (b) il comportamento complessivo delle parti (anche successivo), che è strumento di rilevazione dell'intenzione. I criteri dei successivi articoli (1363-1371) sono criteri integrativi o sussidiari, che si applicano quando il criterio soggettivo non è sufficiente a chiarire il significato del contratto. Il sistema è gerarchicamente ordinato: prima si cerca la comune intenzione (art. 1362), poi si interpretano le clausole in modo sistematico (art. 1363), poi si applicano gli usi (art. 1368), poi i criteri conservativi (artt. 1367-1371).

Il senso letterale e la comune intenzione

La norma pone una tensione classica del diritto dei contratti: la fedeltà al testo scritto versus la ricerca della volontà reale. L'art. 1362 risolve questa tensione a favore della comune intenzione: il testo letterale è il punto di partenza dell'interpretazione, ma non è il criterio decisivo. Se il senso letterale è chiaro ma contrasta con l'intenzione comune che emerge dalle circostanze, dall'esecuzione del contratto, dai comportamenti delle parti, prevale l'intenzione comune. Tuttavia, la Cassazione ha più volte precisato che quando il testo è chiaro e non ambiguo, non è necessario ricorrere ad altri criteri interpretativi (criterio letterale come autosufficiente nei casi non dubbi).

Il comportamento successivo delle parti

Il comma 2 dell'art. 1362 stabilisce che, per determinare l'intenzione comune, si valuta il comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto. Il comportamento successivo (come le parti hanno eseguito il contratto, le dichiarazioni e i comportamenti post-contratto) è particolarmente rilevante come indice dell'intenzione: le parti stesse che, nel dare esecuzione al contratto, adottano una determinata interpretazione, rivelano implicitamente come lo intendevano al momento della conclusione. Esempio: se Tizio e Caio hanno eseguito per anni un contratto di fornitura consegnando la merce settimanalmente (e non mensilmente come potrebbe suggerire il testo), questo comportamento rivela l'intenzione di entrambi sulla cadenza della consegna.

Connessioni con altre norme

L'art. 1362 va letto con gli artt. 1363-1371 c.c. (criteri integrativi di interpretazione) e con l'art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona fede), l'art. 1367 c.c. (conservazione del contratto) e l'art. 1370 c.c. (interpretazione contro l'autore della clausola). In materia di contratti per adesione e contratti con i consumatori, il codice del consumo (d.lgs. 206/2005) prevede criteri interpretativi specifici a tutela del contraente debole.

Domande frequenti

Se il testo del contratto è chiaro, occorre comunque indagare l'intenzione delle parti?

In linea di principio no: quando il testo letterale è univoco e non ambiguo, la Cassazione afferma che non è necessario ricorrere ad altri criteri interpretativi. Tuttavia, l'art. 1362 prevede che il giudice non si limiti 'al senso letterale delle parole': se elementi esterni (comportamento delle parti, circostanze) indicano un'intenzione diversa dal testo, il giudice deve considerarli anche in presenza di un testo apparentemente chiaro.

Come si rileva la comune intenzione delle parti?

Attraverso tutti gli elementi disponibili: il testo del contratto, le trattative precontrattuali (a volte documentate nelle lettere di intenti o verbali di riunione), il comportamento delle parti durante la pendenza e nell'esecuzione del contratto, le dichiarazioni rese successivamente, le prassi del settore e gli usi commerciali. Il comportamento successivo alla conclusione è particolarmente significativo perché rivela come le parti stesse intendevano le clausole del contratto.

Il comportamento successivo alla conclusione del contratto può cambiarne il significato?

No, non 'cambia' il significato: il contratto ha il significato che aveva alla data della conclusione. Il comportamento successivo è però uno strumento di interpretazione per rilevare quel significato originario: se le parti hanno sistematicamente eseguito il contratto in un certo modo, questo rivela come lo interpretavano al momento della conclusione. Non si tratta di novazione o modifica implicita, ma di una prova dell'intenzione originaria.

Quali sono i criteri interpretativi del contratto previsti dal Codice civile?

Il Codice civile prevede una serie gerarchicamente ordinata di criteri (artt. 1362-1371 c.c.): (1) comune intenzione delle parti + comportamento complessivo (art. 1362); (2) interpretazione sistematica delle clausole (art. 1363); (3) espressioni con più sensi interpretate nel senso più conveniente alla natura e oggetto del contratto (art. 1364); (4) espressioni generali riferite all'oggetto del contratto (art. 1365); (5) interpretazione secondo buona fede (art. 1366); (6) conservazione del contratto (art. 1367); (7) usi del luogo (art. 1368); (8) nel dubbio interpretazione sfavorevole al creditore o all'autore della clausola (artt. 1370-1371 c.c.).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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