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Art. 1364 c.c. Espressioni generali
In vigore
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1364 c.c. stabilisce che, quando un'espressione ammette più sensi, va interpretata nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. È un criterio teleologico: si privilegia il significato che meglio si adatta alla funzione economica dell'operazione.
Il criterio teleologico nell'interpretazione contrattuale
L'art. 1364 c.c. introduce nell'interpretazione contrattuale un criterio di tipo teleologico: quando un'espressione è ambigua (ammette più significati ugualmente plausibili sul piano lessicale), il senso da scegliere è quello che meglio si adatta alla natura e all'oggetto del contratto. In altri termini, il significato di una parola o clausola ambigua deve essere coerente con la funzione economico-giuridica dell'intera operazione. Esempio: in un contratto di appalto, l'espressione «entro i termini concordati» potrebbe riferirsi ai termini del capitolato, al calendario lavori allegato o ai termini di legge; il criterio dell'art. 1364 suggerisce di scegliere il significato più coerente con la natura dell'appalto e l'oggetto delle prestazioni pattuite.
Natura e oggetto del contratto come guida interpretativa
La «natura del contratto» si riferisce al tipo contrattuale (compravendita, appalto, locazione, prestazione d'opera, ecc.) e alle sue caratteristiche strutturali essenziali. L'«oggetto del contratto» si riferisce alle prestazioni specifiche pattuite, al loro contenuto e ai beni/servizi coinvolti. Questi due elementi delimitano il campo semantico entro cui va scelto il significato dell'espressione ambigua. Se l'espressione ambigua ha un significato tecnico nel settore di riferimento (es. «consegna pronta» in un contratto di trading ha un significato tecnico preciso nei mercati finanziari), il criterio della natura del contratto orienta verso quel significato tecnico anziché quello comune.
Rapporto con gli altri criteri interpretativi
L'art. 1364 è sussidiario rispetto all'art. 1362 (intenzione delle parti) e all'art. 1363 (interpretazione sistematica): si applica quando l'ambiguità non è risolvibile con i criteri precedenti. È un criterio oggettivo-funzionale che guarda al tipo contrattuale e all'operazione economica, non alla volontà soggettiva delle parti. Questo lo distingue dall'art. 1362 (soggettivo) e lo avvicina all'art. 1366 (buona fede) e all'art. 1367 (conservazione del contratto). La Cassazione applica spesso il criterio dell'art. 1364 nei contratti commerciali in cui la terminologia tecnica del settore è rilevante.
Connessioni con altre norme
L'art. 1364 va letto con l'art. 1362 c.c. (intenzione delle parti), l'art. 1363 c.c. (interpretazione sistematica), l'art. 1366 c.c. (buona fede) e l'art. 1367 c.c. (conservazione del contratto).
Domande frequenti
Se un termine contrattuale ha un significato tecnico nel settore e uno comune, quale prevale?
Secondo l'art. 1364 c.c., prevale il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. Se il contratto è di natura commerciale o tecnica (appalto, intermediazione finanziaria, somministrazione industriale) e le parti operano nel settore, il significato tecnico sarà generalmente quello «più conveniente». Gli usi del settore e la terminologia tecnica sono rilevanti ex art. 1368 c.c.
L'art. 1364 c.c. si applica solo quando ci sono più significati lessicali ugualmente plausibili?
Sì, il presupposto è l'ambiguità dell'espressione: deve ammettere più sensi. Se il termine è univoco e non ambiguo, l'art. 1364 non si applica (si applica prima il criterio letterale dell'art. 1362). Solo quando l'ambiguità non è risolvibile con il criterio soggettivo (intenzione comune) o sistematico (art. 1363), si ricorre al criterio teleologico dell'art. 1364.
L'art. 1364 può essere usato per ampliare la portata di una clausola limitativa di responsabilità?
Con cautela. Le clausole limitative di responsabilità vanno interpretate restrittivamente (non si estendono ai casi non espressamente contemplati, art. 1229 c.c.). Il criterio dell'art. 1364 non può essere usato per ampliare il significato di una clausola limitativa oltre i limiti della sua formulazione; può però aiutare a scegliere tra interpretazioni ugualmente plausibili quella che meglio si adatta alla natura del contratto.
Qual è la differenza tra il criterio dell'art. 1364 e quello dell'art. 1368 (usi del luogo)?
L'art. 1364 guarda alla natura e all'oggetto del contratto per scegliere il significato più coerente con la funzione economica dell'operazione (criterio teleologico-funzionale). L'art. 1368 guarda agli usi del luogo in cui il contratto è stato concluso per determinare il significato delle parole ambigue (criterio etno-socio-lessicale). I due criteri sono complementari: l'art. 1364 è orientato alla funzione, l'art. 1368 è orientato al contesto geografico-commerciale.