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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1370 c.c. Interpretazione contro l’autore della clausola

In vigore

Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s’interpretano, nel dubbio, a favore dell’altro.

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In sintesi

  • Interpretazione contro l'autore della clausola: le clausole inserite nelle condizioni generali o nei formulari predisposti da una delle parti si interpretano, in caso di dubbio, a favore dell'altro contraente (contra proferentem).
  • Ambito di applicazione: la regola si applica ai contratti per adesione e ai formulari predisposti unilateralmente, non ai contratti negoziati individualmente.
  • Ratio protettiva: chi ha predisposto la clausola è responsabile della sua chiarezza; l'ambiguità è a suo svantaggio.

L'articolo 1370 c.c. introduce la regola contra proferentem: nei contratti per adesione e nei formulari predisposti unilateralmente, le clausole ambigue si interpretano a favore dell'aderente e a danno del predisponente. È la risposta del legislatore allo squilibrio informativo tra chi redige e chi aderisce.

La regola contra proferentem

Il principio contra proferentem (contro chi propone/redige) è uno dei pilastri dell'interpretazione dei contratti per adesione e dei contratti standard. L'art. 1370 c.c. lo codifica nel diritto civile italiano: quando una clausola di un contratto predisposto unilateralmente è ambigua (può essere letta in più sensi), si sceglie il senso più favorevole all'aderente (il contraente che non ha predisposto la clausola). La ratio è chiara: chi ha redatto la clausola aveva il controllo del testo; se ha creato un'ambiguità, deve sopportarne le conseguenze. L'aderente non ha potuto negoziare la clausola; sarebbe iniquo che l'ambiguità da lui non creata lo penalizzasse.

Ambito di applicazione: contratti per adesione e formulari

L'art. 1370 si applica ai contratti per adesione (art. 1341 c.c.) e ai formulari: contratti le cui clausole sono state predisposte unilateralmente da una parte e a cui l'altra parte può solo aderire en bloc, senza possibilità di negoziazione individuale. Non si applica ai contratti negoziati individualmente tra le parti: in questi, entrambe le parti hanno contribuito alla redazione e l'ambiguità non è imputabile a una sola di esse. La distinzione tra contratto negoziato e contratto per adesione è di fatto, non di forma: anche un contratto apparentemente standard può essere stato negoziato nella sostanza.

Contra proferentem nel codice del consumo

La regola dell'art. 1370 c.c. è rafforzata nel codice del consumo (d.lgs. 206/2005, art. 35): nei contratti tra professionista e consumatore, le clausole ambigue si interpretano nel modo più favorevole al consumatore. Questa norma speciale prevale sull'art. 1370 c.c. nei contratti B2C. Nei contratti B2B (tra imprese), si applica l'art. 1370 c.c. in combinazione con il controllo delle clausole vessatorie ex art. 1341 co. 2 c.c. (doppia sottoscrizione).

Connessioni con altre norme

L'art. 1370 va letto con l'art. 1341 c.c. (condizioni generali di contratto e clausole vessatorie), l'art. 1342 c.c. (contratto mediante moduli), l'art. 1366 c.c. (buona fede) e con le disposizioni del codice del consumo (artt. 33-38 d.lgs. 206/2005).

Domande frequenti

Cosa significa 'interpretare una clausola contra proferentem' (art. 1370 c.c.)?

Significa interpretare la clausola ambigua nel senso più favorevole all'aderente (chi non l'ha redatta) e meno favorevole al predisponente (chi l'ha redatta). La regola si applica ai contratti per adesione e formulari: chi ha scritto la clausola deve sopportare le conseguenze dell'ambiguità da lui creata; chi ha solo aderito è protetto dall'ambiguità non creata da lui.

La regola contra proferentem si applica anche ai contratti negoziati tra due imprese?

No, non se il contratto è stato effettivamente negoziato individualmente. L'art. 1370 c.c. si applica alle clausole predisposte unilateralmente nei contratti per adesione, non ai contratti in cui entrambe le parti hanno partecipato alla redazione. Se due imprese hanno negoziato il testo di ogni clausola, l'ambiguità non è imputabile a una sola parte e il contra proferentem non si applica.

Nei contratti con consumatori, si applica l'art. 1370 c.c. o il codice del consumo?

Si applica il codice del consumo (art. 35 d.lgs. 206/2005) come norma speciale, che prevale sull'art. 1370 c.c. L'effetto pratico è simile (interpretazione favorevole al consumatore), ma il codice del consumo prevede anche il controllo di meritevolezza delle clausole abusive (art. 33 ss.) e la loro nullità di protezione (art. 36), strumenti più incisivi del solo criterio interpretativo dell'art. 1370.

Se una clausola assicurativa è ambigua, come si interpreta?

Contra proferentem: a favore dell'assicurato e a danno dell'assicuratore che ha predisposto la polizza (art. 1370 c.c.). Nei contratti assicurativi standardizzati, le clausole di esclusione della copertura vanno interpretate restrittivamente e, in caso di ambiguità, nel senso meno oneroso per l'assicurato. Questo principio è riaffermato dalla Cassazione in numerose pronunce in materia assicurativa.

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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