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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 1368 c.c. Pratiche generali interpretative

In vigore

Le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso. Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s’interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell’impresa.

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In sintesi

  • Usi del luogo: le clausole ambigue si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
  • Usi commerciali: nei contratti in cui almeno una parte è imprenditore, prevalgono gli usi commerciali del settore sulla pratica generale del luogo.
  • Criterio empirico: l'art. 1368 introduce un criterio di tipo sociologico-commerciale: il significato delle parole è quello che emerge dalla pratica concreta del settore o del territorio.

L'articolo 1368 c.c. prevede che le clausole ambigue si interpretino secondo gli usi del luogo in cui il contratto è stato concluso; nei contratti in cui una parte è imprenditore, prevalgono gli usi commerciali del settore. È un criterio empirico-descrittivo: il significato delle parole emerge dalla pratica.

La funzione degli usi nell'interpretazione contrattuale

Gli usi (consuetudini, pratiche consolidate di un settore o di un territorio) sono rilevanti nell'interpretazione contrattuale perché le parole acquistano spesso significati specializzati in determinati contesti commerciali o geografici. L'art. 1368 c.c. codifica questa rilevanza: quando una clausola è ambigua, il senso che essa aveva nel luogo o nel settore in cui il contratto è stato concluso aiuta a determinare l'intenzione comune delle parti. Due commercianti di un certo settore che usano una terminologia tecnica si riferiscono al significato che quella terminologia ha nel loro settore, non al significato comune del dizionario. Il criterio degli usi è quindi un'applicazione del canone dell'intenzione comune (art. 1362 c.c.) al contesto specifico in cui le parti operano.

Usi del luogo vs. usi commerciali del settore

L'art. 1368 distingue due tipi di usi: (a) Usi del luogo: si riferiscono alla pratica generalmente seguita nel luogo di conclusione del contratto. Rilevanti nei contratti civili, locali, tra privati non imprenditori. (b) Usi commerciali del settore: nei contratti in cui almeno una parte è imprenditore (art. 2082 c.c.), prevalgono gli usi del settore commerciale di riferimento (es. usi del settore bancario, del commercio internazionale — come gli Incoterms — del settore edilizio). La prevalenza degli usi commerciali riflette la specializzazione del diritto commerciale: un imprenditore conosce (o deve conoscere) gli usi del suo settore; non può sostenere di non conoscerli per sottrarsi alle conseguenze di una clausola che, per gli usi del settore, ha un preciso significato.

Gli usi normativi e gli usi interpretativi

Occorre distinguere gli usi normativi (consuetudini giuridiche, fonti del diritto ex art. 8 disp. prel. c.c.) dagli usi interpretativi (pratiche commerciali che aiutano a determinare il significato delle clausole contrattuali): l'art. 1368 si riferisce ai secondi. Gli usi interpretativi non sono fonti del diritto, ma elementi fattuali che il giudice valuta insieme alle altre circostanze del contratto. Devono essere provati dalla parte che li invoca (onere della prova).

Connessioni con altre norme

L'art. 1368 va letto con l'art. 1362 c.c. (intenzione comune), l'art. 1374 c.c. (integrazione del contratto secondo usi ed equità), gli artt. 8-9 disp. prel. c.c. (usi normativi come fonte del diritto) e con la normativa sul commercio internazionale (Incoterms, UCP 600 per le lettere di credito).

Domande frequenti

Cosa si intende per 'usi del luogo' nell'art. 1368 c.c.?

Per 'usi del luogo' si intendono le pratiche generalmente seguite nel luogo di conclusione del contratto per determinare il significato di termini o clausole ambigue. Non sono usi normativi (consuetudini giuridiche, fonti del diritto), ma pratiche fattuali che aiutano a chiarire l'intenzione comune delle parti. Devono essere dimostrati dalla parte che li invoca.

Se una parte è un imprenditore, quali usi prevalgono nella interpretazione del contratto?

Prevalgono gli usi commerciali del settore di appartenenza dell'imprenditore (art. 1368 co. 2 c.c.), non gli usi generali del luogo. Un imprenditore si presume conoscere gli usi del proprio settore. Esempio: un contratto di trasporto marittimo si interpreta secondo gli usi del settore dello shipping, non secondo gli usi commerciali generali del porto di riferimento.

Gli Incoterms (es. CIF, FOB) rientrano negli usi commerciali rilevanti ex art. 1368 c.c.?

Sì. Gli Incoterms della Camera di Commercio Internazionale sono usi del commercio internazionale che determinano il significato delle clausole di consegna, rischio e costi nei contratti di vendita internazionale. Se il contratto usa la sigla 'CIF New York', il significato è quello dell'Incoterm CIF, non il senso letterale delle parole 'cost, insurance, freight'. Sono un esempio paradigmatico di usi commerciali del settore rilevanti ai fini dell'art. 1368 c.c.

Gli usi contrattuali tra le stesse parti (pratiche precedenti) rientrano nell'art. 1368 o nell'art. 1362 c.c.?

Rientrano nell'art. 1362 co. 2 c.c.: il comportamento delle parti, incluse le pratiche seguite in contratti precedenti tra le stesse parti, è rilevante per determinare la comune intenzione. L'art. 1368 riguarda gli usi generali del settore o del luogo, non le pratiche specifiche tra le parti contraenti, che invece ricadono nel criterio dell'intenzione comune.

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Redazione Legge in Chiaro
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