In sintesi
- Espressioni con doppio senso: quando un'espressione ha un duplice possibile senso, si preferisce il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (riprendendo il criterio dell'art. 1364 c.c.).
- Specificità dell'art. 1369: mentre l'art. 1364 riguarda le espressioni che ammettono più sensi in generale, l'art. 1369 si concentra sulle espressioni che hanno due sensi specifici e distinti.
- Senso più conveniente: la scelta cade sul senso che meglio realizza la causa del contratto e le aspettative ragionevoli delle parti.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 1369 c.c. – Espressioni con più sensi
Testo vigente — R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all’oggetto del contratto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 1369 c.c. stabilisce che, quando un'espressione ha due possibili sensi, si preferisce quello più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. È la declinazione specifica del criterio teleologico per le espressioni a doppio senso, complementare all'art. 1364 c.c.
Il rapporto tra l'art. 1369 e l'art. 1364 c.c.
Gli artt. 1364 e 1369 c.c. sono spesso considerati come varianti dello stesso principio: entrambi privilegiano il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto. La differenza è di sfumatura: l'art. 1364 si riferisce alle espressioni che ammettono «più sensi» (pluralità di significati), mentre l'art. 1369 si riferisce specificamente alle espressioni con «doppio senso» (dualità precisa di significati alternativi). Nella pratica, la Cassazione le applica spesso congiuntamente o alternativamente, senza distinguere rigidamente. L'importante è che entrambe orientino il giudice verso un'interpretazione teleologica: il senso che meglio si adatta alla funzione economica del contratto.
Applicazione pratica: espressioni tecniche con doppio senso
Esempi di espressioni con doppio senso rilevanti nella prassi contrattuale: (a) «Prezzo»: in un contratto di appalto, «prezzo» può indicare il corrispettivo totale (senso globale) o il prezzo unitario (senso analitico). Il senso più conveniente alla natura dell'appalto (misurazione delle opere) orienta verso il prezzo unitario se il capitolato prevede misurazioni. (b) «Consegna»: in un contratto di vendita, «consegna» può significare messa a disposizione (traditio ficta) o consegna fisica. La natura del bene e del contratto orienta verso il significato più pratico. (c) «Rescissione»: nel linguaggio comune indica qualsiasi scioglimento del contratto; tecnicamente si riferisce al rimedio ex artt. 1447-1452 c.c. Il senso conveniente alla natura del contratto aiuta a chiarire se le parti intendevano il termine tecnico o quello comune.
Il limite dell'interpretazione teleologica: rispetto della volontà delle parti
L'art. 1369 è un criterio oggettivo (guarda all'oggetto e alla natura del contratto), non soggettivo (non indaga la volontà delle parti). Si applica come strumento sussidiario quando l'intenzione comune (art. 1362) non risolve l'ambiguità del doppio senso. Il giudice non può usare l'art. 1369 per scegliere il senso che ritiene più ragionevole o equo in astratto, ma solo il senso che meglio si adatta alla struttura dell'operazione contrattuale in concreto.
Connessioni con altre norme
L'art. 1369 va letto con l'art. 1364 c.c. (espressioni con più sensi), l'art. 1362 c.c. (intenzione comune), l'art. 1366 c.c. (buona fede) e l'art. 1371 c.c. (regola finale nel dubbio).
Domande frequenti
Qual è la differenza tra art. 1364 e art. 1369 c.c.?
L'art. 1364 c.c. si applica quando un'espressione ammette più sensi (pluralità); l'art. 1369 c.c. si applica specificamente quando l'espressione ha due sensi precisi e alternativi (dualità). Nella pratica la distinzione è sottile e la Cassazione spesso li applica congiuntamente: in entrambi i casi si privilegia il senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto (criterio teleologico).
Come si determina quale senso è 'più conveniente alla natura del contratto' ex art. 1369?
Guardando alla causa in concreto del contratto (lo scopo pratico che le parti volevano realizzare), alla struttura delle prestazioni, agli usi del settore (art. 1368 c.c.) e al contesto sistematico del contratto (art. 1363 c.c.). Il senso più conveniente è quello che si integra meglio con il funzionamento complessivo dell'operazione, non quello che avvantaggia una parte.
Se una clausola usa la parola 'rescissione' in senso atecnico, come va interpretata?
Applicando il criterio dell'art. 1369 c.c. insieme all'art. 1362 c.c. (intenzione comune delle parti): si verifica se le parti intendevano il termine tecnico (rimedio ex artt. 1447-1452 c.c.) o il termine comune (qualsiasi scioglimento del contratto). Il contesto del contratto, le trattative e la natura dell'operazione aiutano a scegliere il senso più conveniente.
L'art. 1369 c.c. si applica prima o dopo il criterio della buona fede (art. 1366)?
Il Codice civile non pone una gerarchia rigida tra i criteri degli artt. 1363-1371, ma la prassi applicativa suggerisce di procedere dal più soggettivo (intenzione comune, art. 1362) al più oggettivo (usi, art. 1368; regola finale, art. 1371). L'art. 1366 (buona fede) e l'art. 1369 (doppio senso) sono criteri oggettivi di pari livello che il giudice applica secondo le circostanze del caso.