Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 105 c.c. [Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi
In vigore
Reali] (1) [Le disposizioni di questa sezione e della precedente non si applicano al Re Imperatore e alla Famiglia reale.]
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 105 c.c. è stato abrogato con l'avvento della Repubblica: disciplinava le opposizioni al matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali.
Ratio
L'art. 105 c.c. si inseriva nel sistema di controllo pubblicistico sui matrimoni dei membri della famiglia reale, tipico degli ordinamenti monarchici. Il fondamento era la tutela dell'interesse dinastico e della continuità della Corona: i matrimoni dei Principi Reali avevano rilievo non solo privatistico ma anche costituzionale, potendo incidere sulla successione al trono e sulle alleanze tra casate sovrane.
Analisi
Il Codice Civile del 1942, approvato durante il regno di Vittorio Emanuele III, conteneva un nucleo di disposizioni specificamente rivolte all'istituto monarchico. L'art. 105 c.c. si affiancava all'art. 92 c.c., che subordinava la validità del matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali ad autorizzazione regia, configurando un regime speciale derogatorio rispetto alle regole ordinarie sull'opposizione al matrimonio. Con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, l'Italia scelse la forma repubblicana di governo; la Costituzione della Repubblica Italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, stabilì nelle proprie Disposizioni Transitorie e Finali l'abrogazione delle norme incompatibili con i principi repubblicani, tra cui tutte quelle riferite all'istituto della monarchia.
Quando si applica
La norma non è applicabile: è abrogata dal 1° gennaio 1948. Non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente e non è richiamabile in alcun procedimento civile attuale. Conserva esclusivo rilievo storico-giuridico per la comprensione del Codice Civile nella sua versione originaria del 1942.
Connessioni
L'abrogazione dell'art. 105 c.c. è strettamente connessa all'abrogazione dell'art. 92 c.c. (matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali) e delle altre disposizioni del Codice Civile del 1942 che presupponevano la forma monarchica dello Stato. Il quadro normativo vigente sull'opposizione al matrimonio è oggi disciplinato dagli artt. 102-104 c.c., applicabili a tutti i cittadini senza distinzioni di rango o titolo.
Domande frequenti
L'art. 105 c.c. e' ancora in vigore?
No, l'art. 105 c.c. e' stato implicitamente abrogato con l'avvento della Repubblica (referendum del 2 giugno 1946) e formalmente dalla legislazione successiva di adeguamento all'ordinamento repubblicano.
Cosa prevedeva l'art. 105 c.c. nella formulazione originaria?
Sottraeva alla disciplina comune le opposizioni al matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, stabilendo che le disposizioni delle sezioni sulle opposizioni non si applicassero alla Famiglia reale.
Perche' il Codice del 1942 conteneva norme speciali sulla famiglia reale?
Perche' rispondeva all'assetto monarchico-costituzionale dello Statuto Albertino, secondo cui i matrimoni dei Principi Reali avevano rilevanza dinastica e costituzionale, incidendo sulla successione al trono e sulle alleanze tra casate sovrane.
Come e' stata cancellata la disciplina monarchica dal Codice civile?
Tramite la XIII disposizione transitoria della Costituzione (titoli nobiliari non riconosciuti) e l'opera di adeguamento legislativo e interpretativo, che ha reso inapplicabili le norme presupponenti l'esistenza della Corona, anche prima della formale abrogazione.
A quali soggetti si applicano oggi le norme sulle opposizioni al matrimonio?
Si applicano indistintamente a tutti i cittadini, senza eccezioni soggettive: chiunque vi abbia interesse puo' proporre opposizione ai sensi degli artt. 102 e ss. c.c., secondo i principi di eguaglianza ex art. 3 Cost.
Fonti consultate: 1 fonte verificate