Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 92 c.c. – Matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni degli articoli 84, 87, numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9 e dell’art. 90, quarto comma, non sono applicabili al Re Imperatore e alla Famiglia Reale.
Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle Principesse Reali è richiesto l’assenso del Re Imperatore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 91 - Art. 91 Codice Civile: Diversità di razza o di nazionalità→Cod. civ. art. 93 - Art. 93 Codice Civile: Pubblicazione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 90 Codice Civile: Assistenza del minore→Art. 94 Codice Civile: Luogo della pubblicazione→Art. 89 Codice Civile: Divieto temporaneo di nuove nozze→Art. 95 Codice Civile: Durata della pubblicazione→Art. 88 Codice Civile: Delitto→Art. 96 Codice Civile: Richiesta della pubblicazione→Art. 87 Codice Civile: Parentela, affinità, adozione
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 92 c.c. è stato abrogato per effetto delle disposizioni transitorie della Costituzione repubblicana, che hanno eliminato le norme del codice civile del 1942 legate all'istituto monarchico.
Ratio
L'art. 92 c.c., nella sua formulazione originaria contenuta nel codice civile approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 262, disciplinava il matrimonio del Re Imperatore e dei Principi Reali, rispecchiando la struttura istituzionale del Regno d'Italia e dell'Impero coloniale. La norma si inseriva in un sistema che riconosceva alla famiglia regnante uno statuto giuridico speciale, derogatorio rispetto alle regole ordinarie sul matrimonio.Analisi
L'abrogazione è conseguenza diretta del mutamento della forma di Stato sancito dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e dalla successiva entrata in vigore della Costituzione della Repubblica italiana il 1° gennaio 1948. Le Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione, in particolare l'art. XIV, hanno inciso in modo specifico sulla posizione giuridica dei membri della casa reale di Savoia, vietandone l'ingresso nel territorio nazionale e la registrazione dei beni in Italia. In questo quadro, tutte le norme del codice civile del 1942 che presupponevano l'esistenza della monarchia e attribuivano rilevanza giuridica alla figura del Re Imperatore e dei Principi Reali sono divenute automaticamente inapplicabili, in quanto incompatibili con i principi fondamentali del nuovo ordinamento repubblicano. L'art. 92 c.c. rientra in questa categoria di norme svuotate di contenuto normativo per sopravvenuta incompatibilità costituzionale, senza che fosse necessario un atto legislativo formale di abrogazione espressa.Quando si applica
L'articolo non trova applicazione nell'ordinamento vigente. Trattandosi di norma abrogata, non produce effetti giuridici e non può essere invocata in alcun procedimento civile o amministrativo. La sua rilevanza è esclusivamente storica e ricostruttiva dell'evoluzione del diritto di famiglia italiano dal codice del 1942 alla disciplina attuale.Connessioni
L'abrogazione dell'art. 92 c.c. va letta in combinato disposto con l'art. XIV delle Disposizioni Transitorie e Finali della Costituzione, che costituisce il fondamento costituzionale della soppressione dello statuto giuridico speciale della casa reale. Sul piano sistematico, l'attuale disciplina del matrimonio nel codice civile, a partire dall'art. 84 c.c., si applica in modo uniforme a tutti i cittadini italiani, senza distinzioni legate all'appartenenza a famiglie regnanti o nobili, in coerenza con il principio di uguaglianza formale sancito dall'art. 3 Cost.Domande frequenti
Art. 92 si applica ai cittadini comuni?
No, contiene eccezioni per il Re Imperatore e la Famiglia reale.
Chi sono i soggetti esclusi?
Il Re Imperatore e i Principi e Principesse reali.
Quali eccezioni prevede?
Non applicazione di alcuni divieti matrimoniali per la Famiglia reale.
È costituzionale?
L'articolo ha natura storica e applicazione molto limitata nella Repubblica.
Valore pratico oggi?
Minimo, considerato il contesto della Repubblica Italiana.
Fonti consultate: 1 fonte verificate