Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 91 c.c. [Diversità di razza o di nazionalità] (1)

Articolo abrogato.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • L'articolo era stato inserito nel Codice Civile del 1942 in attuazione delle leggi razziali del 1938 (R.D.L. n. 1728/1938), che vietavano il matrimonio tra cittadini italiani «ariani» e persone di «razza ebraica».
  • La norma introduceva un impedimento matrimoniale assoluto fondato esclusivamente su criteri razziali, in piena controtendenza con i principi di uguaglianza e dignità della persona.
  • Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana il 1° gennaio 1948, le disposizioni razziali risultarono immediatamente incompatibili con gli artt. 3 e 29 Cost., che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini senza distinzione di razza e l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.
  • L'abrogazione espressa fu operata dal D.Lgs.Lgt. n. 23 del 20 gennaio 1944 e dalle successive disposizioni di ripristino dell'ordinamento democratico, che eliminarono dal Codice Civile ogni residuo normativo di derivazione razzista.
  • L'articolo non ha mai trovato applicazione nell'ordinamento repubblicano ed è privo di qualsiasi rilevanza giuridica attuale.
Indice dei contenuti

Art. 91 c.c. è abrogato. In precedenza vietava matrimonio per diversità di razza o nazionalità, oggi incostituzionale.

Ratio

L'art. 91 c.c., nella sua formulazione originaria, costituiva una delle norme di raccordo tra il Codice Civile del 1942 e il sistema delle leggi razziali fasciste, in particolare il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 («Provvedimenti per la difesa della razza italiana»). La ratio della disposizione era quella di tradurre in impedimento matrimoniale assoluto la discriminazione razziale elevata a principio ordinamentale dal regime fascista, vietando l'unione matrimoniale tra soggetti classificati come appartenenti a «razze» diverse secondo i criteri pseudoscientifici dell'epoca.

Analisi

Le leggi razziali del 1938 rappresentano uno degli episodi più gravi della storia giuridica italiana: con esse lo Stato introdusse per la prima volta nell'ordinamento civile criteri classificatori fondati sull'origine etnica e religiosa, privando intere categorie di persone di diritti fondamentali. Il Codice Civile del 1942, emanato durante il regime, incorporò alcune di queste disposizioni, tra cui gli impedimenti matrimoniali a base razziale. Con la caduta del fascismo e la progressiva ricostruzione dell'ordinamento democratico, avviata già con i decreti luogotenenziali del 1944, tali norme furono espressamente abrogate. La Costituzione del 1948 ha poi sancito, in via definitiva e di principio, l'incompatibilità di qualsiasi discriminazione razziale con i valori fondanti della Repubblica: l'art. 3 Cost. afferma l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di razza, mentre l'art. 29 Cost. tutela il matrimonio come istituto fondato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Quando si applica

L'articolo non è applicabile. Trattandosi di norma abrogata, non produce effetti giuridici nell'ordinamento vigente e non può essere invocata in alcun procedimento civile o amministrativo. I matrimoni eventualmente celebrati o impediti in applicazione di tali norme durante il regime fascista hanno formato oggetto di specifiche misure di riparazione e riconoscimento adottate nel dopoguerra.

Connessioni

Il contesto normativo di riferimento comprende: il R.D.L. 17 novembre 1938, n. 1728 (leggi razziali); il D.Lgs.Lgt. 20 gennaio 1944, n. 23 (prime abrogazioni); l'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza); l'art. 29 Cost. (tutela del matrimonio); gli artt. 84 ss. c.c. (impedimenti matrimoniali nell'ordinamento vigente). Sul piano del diritto internazionale, rilevano la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 12, diritto al matrimonio) e la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965, ratificata dall'Italia con L. n. 654/1975.

Domande frequenti

Art. 91 è ancora in vigore?

No, è stato abrogato.

Cosa diceva?

Vietava matrimonio per diversità di razza o nazionalità.

Quando è stato abrogato?

Considerato incostituzionale per violazione del principio di uguaglianza.

Oggi è possibile il matrimonio misto?

Sì, completamente libero senza divieti per nazionalità o razza.

Ha effetti residui?

No, nessun effetto legale residuo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 8 maggio 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.